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RLS: compiti e formazione

da | Nov 16, 2015

Secondo il D.Lgs. 81/2008, in tutte le aziende, o unità produttive, i lavoratori hanno facoltà di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Queste è una figura cruciale perché rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori per tutte le questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro.
ID-100229015
 

  • Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
  • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

 
Il numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

  • 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

COMPITI SVOLTI

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  5. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  8. Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. Partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  11. Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

FORMAZIONE

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
 
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  1. Principi giuridici comunitari e nazionali;
  2. Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  3. Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  4. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  5. Valutazione dei rischi;
  6. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  7. Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  8. Nozioni di tecnica della comunicazione.

 
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
 
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

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