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Formazione lavoratori rischio alto: durata e scadenze

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Formazione lavoratori rischio alto: durata e scadenze

da | Lug 1, 2026

La formazione dei lavoratori è un elemento strutturale del sistema di prevenzione aziendale e deve essere coerente con i rischi reali presenti in azienda. Il riferimento normativo principale è l’art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 che definisce durata, contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un principio fondamentale emerge chiaramente dalla normativa: la formazione deve essere coerente con i rischi effettivamente presenti nell’organizzazione e con le mansioni svolte dai lavoratori. Per questo motivo non può essere progettata esclusivamente sulla base della classificazione formale dell’azienda, ma deve essere strettamente collegata alla valutazione dei rischi contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In questo contesto, il Gruppo CMB supporta le aziende nella progettazione di percorsi formativi coerenti con il DVR e realmente applicabili in contesti operativi.

Come si determina il rischio basso, medio o alto?
La classificazione del rischio non può essere ridotta esclusivamente al codice ATECO.

In realtà, il codice ATECO rappresenta un riferimento iniziale, ma la progettazione della formazione deve essere coerente con i rischi concretamente presenti nell’organizzazione.

Il DVR costituisce infatti il documento attraverso il quale il datore di lavoro individua e valuta i rischi aziendali, considerando numerosi elementi, tra cui:

  • attività effettivamente svolte
  • tecnologie, impianti e attrezzature utilizzate
  • esposizione a rischi specifici (chimici, fisici, meccanici, biologici)
  • organizzazione del lavoro e condizioni operative

In pratica, due aziende appartenenti allo stesso settore economico possono presentare esposizioni differenti in funzione di impianti, processi, attrezzature, sostanze utilizzate e organizzazione del lavoro. Per questo motivo la progettazione della formazione non può limitarsi al codice ATECO ma deve basarsi sulla valutazione dei rischi aziendali. Questo approccio è coerente con le indicazioni dell’INAIL e con la logica del sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/08.

Quante ore sono necessarie per il rischio alto e che cosa include la formazione?

L’Accordo Stato-Regioni prevede percorsi formativi differenziati in relazione ai rischi connessi alle attività lavorative, articolati in una formazione generale comune a tutti i lavoratori e in una formazione specifica commisurata ai rischi presenti.

La formazione si compone di:

  • formazione generale (comune a tutti i lavoratori)
  • formazione specifica, ampliata e dettagliata

Nel caso del rischio alto, la parte specifica include in particolare:

  • analisi dei rischi concreti legati alle mansioni e ai reparti
  • procedure operative di sicurezza
  • utilizzo corretto dei DPI
  • gestione delle emergenze
  • comportamenti sicuri durante le attività lavorative

L’obiettivo della formazione non è soltanto trasferire informazioni ma sviluppare conoscenze, competenze e comportamenti che consentano al lavoratore di operare in sicurezza nel proprio contesto lavorativo.

Entro quando deve essere svolta la formazione per i neoassunti?

La formazione deve essere completata prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa a rischio. Il principio del D.Lgs. 81/08 è esplicito: il lavoratore non può essere esposto a rischi senza un’adeguata formazione.

In termini operativi:

  • formazione prima dell’assegnazione autonoma alla mansione
  • eventuale periodo di affiancamento sotto supervisione
  • accesso progressivo alle attività più critiche

Ogni quanto va aggiornato il corso?

L’aggiornamento rappresenta una componente essenziale del sistema formativo.

La normativa prevede un aggiornamento periodico con la cadenza stabilita dall’Accordo Stato-Regioni, ma gli obblighi del datore di lavoro non si esauriscono nel rispetto di una semplice scadenza temporale.

È infatti necessario prevedere ulteriore formazione ogni volta che intervengano modifiche significative, quali:

  • con periodicità minima (generalmente ogni 5 anni)
  • ogni volta che cambiano mansioni, processi o livelli di rischio
  • in caso di introduzione di nuove tecnologie, attrezzature o procedure

La formazione deve quindi accompagnare l’evoluzione dell’organizzazione aziendale e mantenere nel tempo il livello di competenza dei lavoratori.

Come organizzare la formazione su turni e in sedi multiple?

Nelle aziende complesse, la principale criticità è di natura organizzativa più che normativa.

Per garantire efficacia senza interferire con la produzione è utile:

  • pianificare più edizioni del corso
  • adattare gli orari ai turni produttivi
  • garantire la tracciabilità unica delle presenze
  • evitare sovrapposizioni con i picchi di attività
  • utilizzare, quando utile, modelli formativi modulari o blended

Una corretta pianificazione riduce l’impatto operativo e aumenta la partecipazione reale dei lavoratori.

Quando conviene un percorso formativo su misura?

I corsi standard rappresentano uno strumento efficace per trasferire i contenuti generali previsti dalla normativa, ma non sempre sono sufficienti a rispondere alle esigenze di organizzazioni con rischi particolari o processi complessi.

Un percorso personalizzato è consigliato quando:

  • I rischi sono specifici o particolarmente complessi
  • Si verificano incidenti o near miss ricorrenti
  • L’organizzazione del lavoro è articolata o non standardizzata
  • I processi produttivi presentano variabilità significativa

In questi casi la formazione dovrebbe essere costruita sul contesto aziendale reale, integrando procedure operative, istruzioni di lavoro, esempi concreti, casi pratici e analisi degli eventi accaduti.

Riferimenti normativi

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