La gestione della sicurezza negli appalti rappresenta un aspetto delicato della prevenzione aziendale, perché coinvolge soggetti diversi che possono operare contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro. In queste situazioni il rischio non deriva soltanto dalle attività svolte dalle singole imprese, ma soprattutto dalle interferenze che possono generarsi tra lavorazioni, persone, mezzi e organizzazioni differenti.
Per questo motivo il D.Lgs. 81/2008, all’art. 26, impone al datore di lavoro committente specifici obblighi di cooperazione e coordinamento e prevede, nei casi stabiliti dalla normativa, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Il DUVRI non è un semplice documento amministrativo: è uno strumento operativo finalizzato a individuare, valutare e gestire i rischi derivanti dall’interazione tra attività diverse, definendo le misure di prevenzione necessarie e le modalità di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.
In questo contesto, Gruppo CMB affianca le aziende nella redazione, nell’aggiornamento e nella gestione operativa del DUVRI, integrandolo con procedure di coordinamento, sopralluoghi e attività di verifica sul campo.
Quando il DUVRI è obbligatorio e quando non serve?
Il DUVRI trova il proprio fondamento nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed è previsto quando un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria organizzazione, con la possibilità che si generino rischi da interferenza tra le diverse attività.
L’obiettivo del documento non è valutare i rischi specifici dell’impresa appaltatrice, che rimangono di sua competenza, ma individuare i rischi che nascono dall’interazione tra organizzazioni diverse e definire le misure necessarie per eliminarli o ridurli.
Tra gli obblighi del committente rientrano quindi:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- fornire informazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- promuovere la cooperazione tra i soggetti coinvolti;
- coordinare le attività per prevenire i rischi interferenziali;
- elaborare il DUVRI quando previsto dalla normativa.
Il documento costituisce pertanto uno strumento di coordinamento e non sostituisce la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve effettuare per la propria organizzazione.
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 individua alcune ipotesi nelle quali il DUVRI non è richiesto, fermo restando l’obbligo di cooperazione e coordinamento tra le parti.
Tra queste rientrano, in particolare:
- servizi di natura esclusivamente intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature senza attività di installazione o esecuzione;
- alcune attività di durata limitata nei casi previsti dalla normativa, purché non siano presenti particolari rischi.
L’esclusione dalla redazione del DUVRI non significa tuttavia che vengano meno gli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 26: il committente deve comunque verificare le condizioni operative e promuovere il coordinamento tra i soggetti coinvolti.
Per questo motivo è sempre opportuno effettuare una valutazione preventiva delle possibili interferenze prima dell’avvio dell’appalto.
Chi lo redige e quali informazioni deve fornire l’appaltatore?
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, eventualmente con il supporto di consulenti o di figure delegate, ma mantiene la responsabilità dell’adempimento.
Affinché il documento sia realmente efficace, è indispensabile la collaborazione dell’impresa appaltatrice, che deve mettere a disposizione informazioni utili per la corretta valutazione delle interferenze, tra cui:
- descrizione delle attività da svolgere;
- modalità operative previste;
- attrezzature e macchinari utilizzati;
- rischi specifici connessi alle lavorazioni;
- misure di prevenzione e protezione adottate;
- eventuale utilizzo di sostanze o impianti particolari.
Solo attraverso uno scambio completo di informazioni è possibile elaborare un DUVRI coerente con le reali condizioni operative.
Differenza tra DUVRI, POS e PSC
La distinzione tra questi documenti è essenziale per evitare errori applicativi.
- DUVRI → riguarda la gestione dei rischi interferenziali negli appalti (art. 26 D.Lgs. 81/08)
- POS (Piano Operativo di Sicurezza) → documento che ciascuna impresa esecutrice redige nei cantieri temporanei o mobili, descrivendo la propria organizzazione della sicurezza e le modalità operative delle lavorazioni
- PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) → documento previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 nei cantieri in cui ricorrono le condizioni di legge ed è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione. Ha la funzione di coordinare la gestione dei rischi interferenziali tra le imprese esecutrici all’interno del cantiere.
In sintesi:
- DUVRI → appalti e interferenze
- POS → sicurezza operativa dell’impresa
- PSC → coordinamento della sicurezza nei cantieri
Come si gestiscono le riunioni di coordinamento e i verbali?
Il D.Lgs. 81/08 prevede obblighi di cooperazione e di coordinamento tra committente e imprese appaltatrici (art. 26, comma 2).
Nella pratica, questo si traduce in:
- riunioni di coordinamento iniziali prima dell’avvio delle attività
- incontri periodici durante l’esecuzione dell’appalto
- condivisione delle procedure operative di sicurezza
La redazione dei verbali, pur non sempre esplicitamente obbligatoria, rappresenta una buona prassi fondamentale, utile per:
- documentare le decisioni assunte
- dimostrare l’adempimento degli obblighi normativi
- gestire eventuali contestazioni o contenziosi
Il Gruppo CMB supporta le aziende nella strutturazione di questi momenti, rendendoli efficaci sia dal punto di vista operativo che documentale.
Come aggiornare il DUVRI?
Il DUVRI è un documento dinamico e deve essere mantenuto coerente con l’evoluzione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, deve essere revisionato in caso di:
- modifiche delle lavorazioni
- variazioni dei tempi di esecuzione
- cambiamento delle aree di lavoro
- introduzione di nuove imprese o subappalti
L’efficacia del DUVRI non dipende dalla sua mera esistenza ma dalla capacità di rappresentare fedelmente la situazione operativa reale e di supportare il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.
Per questo motivo il DUVRI dovrebbe essere considerato uno strumento di gestione della sicurezza da utilizzare durante l’intero ciclo dell’appalto e non un documento da predisporre esclusivamente per adempiere a un obbligo formale.
Riferimenti normativi




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