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Preposto: chi è, cosa fa e quali responsabilità ha in azienda

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Preposto: chi è, cosa fa e quali responsabilità ha in azienda

da | Lug 1, 2026

La figura del preposto rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008. È infatti il soggetto che, nella quotidianità operativa, vigila affinché le attività vengano svolte nel rispetto delle procedure di sicurezza e interviene quando rileva comportamenti o situazioni di pericolo.

Negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato significativamente questo ruolo. Le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 hanno reso ancora più stringenti gli obblighi di individuazione, formazione e aggiornamento del preposto, confermandone il ruolo centrale nell’organizzazione aziendale.

Per questo motivo la gestione del preposto non deve essere considerata un semplice adempimento formale, ma uno strumento essenziale per garantire l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione.

Chi è il preposto in azienda e come si riconosce nella pratica

L’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Nella pratica aziendale il preposto coincide spesso con figure quali:

  • caposquadra;
  • caporeparto;
  • responsabile di turno;
  • coordinatore operativo;.

Ciò che conta, tuttavia, non è soltanto la qualifica attribuita dall’azienda, ma l’effettivo esercizio di funzioni di vigilanza e coordinamento. Anche la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la figura del preposto di fatto, cioè di chi esercita concretamente tali funzioni indipendentemente dalla nomina formale.

Quando è obbligatorio nominare un preposto e chi lo decide?

La Legge 215/2021, modificando l’art. 18 del D.Lgs. 81/08, ha previsto che il datore di lavoro e i dirigenti individuino i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste dalla normativa.

L’individuazione deve essere coerente con l’organizzazione aziendale e con le modalità di svolgimento delle attività lavorative. Non esiste quindi un numero prestabilito di preposti valido per tutte le imprese: devono essere presenti tutte le figure necessarie a garantire un’effettiva vigilanza operativa.

Una corretta organizzazione richiede che siano chiaramente definite:

  • le aree di competenza;
  • le responsabilità operative;
  • le modalità di coordinamento con dirigenti e datore di lavoro;
  • le procedure di segnalazione delle criticità.

Il Gruppo CMB, nei progetti di consulenza organizzativa, supporta le aziende nella mappatura delle linee di comando, con l’obiettivo di evitare “vuoti di vigilanza” nella gestione della sicurezza.

Quali sono i compiti del preposto sulla sicurezza?

I compiti del preposto sono definiti principalmente dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08, come modificato dalla Legge 215/2021.

Il preposto deve:

  • vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di sicurezza
  • intervenire in caso di comportamenti non conformi
  • interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le non conformità
  • verificare l’utilizzo corretto dei DPI
  • controllare l’applicazione delle procedure operative

Il preposto rappresenta quindi il primo livello di controllo operativo della sicurezza reale sul campo.

Quali responsabilità ha il preposto e cosa rischia?

Il ruolo del preposto comporta una specifica posizione di garanzia.

Qualora ometta di esercitare i propri compiti di vigilanza, può essere chiamato a rispondere delle violazioni previste dal D.Lgs. 81/08 e, nei casi più gravi, anche delle conseguenze derivanti da infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08, può essere ritenuto responsabile quando:

  • non segnala situazioni di pericolo
  • tollera comportamenti non sicuri
  • non interviene per interrompere attività pericolose
  • non verifica l’applicazione delle procedure

La giurisprudenza ha più volte confermato la responsabilità del preposto per omessa vigilanza operativa, anche in concorso con altre figure aziendali.

Differenza tra preposto, dirigente e datore di lavoro

La distinzione tra ruoli è fondamentale nel sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/08:

  • Datore di lavoro (art. 2 e art. 17): definisce le strategie di prevenzione e ha responsabilità non delegabili (tra cui valutazione dei rischi e nomina RSPP)
  • Dirigente (art. 18): attua le direttive del datore di lavoro e organizza l’attività lavorativa
  • Preposto (art. 19): controlla operativamente sul campo e vigila sull’applicazione delle misure di sicurezza

In sintesi:

  • il datore di lavoro definisce la strategia di prevenzione;
  • il dirigente organizza le attività;
  • il preposto vigila sull’esecuzione concreta delle lavorazioni.

Formazione del preposto: cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?

La formazione del preposto è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 ed è stata aggiornata dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha ridefinito contenuti e modalità dei percorsi formativi.

La formazione del preposto:

  • è obbligatoria;
  • è aggiuntiva rispetto a quella prevista per il lavoratore;
  • deve essere specifica rispetto ai compiti di vigilanza esercitati;
  • deve sviluppare competenze tecniche, organizzative e relazionali.

I contenuti riguardano in particolare:

  • ruolo e responsabilità del preposto;
  • tecniche di vigilanza e controllo;
  • gestione dei comportamenti non sicuri;
  • comunicazione efficace con i lavoratori;
  • gestione delle segnalazioni e delle non conformità;
  • procedure di intervento in caso di pericolo.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza almeno biennale, secondo quanto previsto dall’Accordo, e ogniqualvolta intervengano modifiche significative dell’organizzazione, delle tecnologie o dei rischi presenti.

Il Gruppo CMB integra la formazione del preposto con moduli pratici dedicati alla gestione della vigilanza operativa e all’interazione efficace con i lavoratori e i dirigenti.

Riferimenti normativi e fonti autorevoli

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