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Antincendio Alberghi: Disposizioni per attività fino a 50 posti letto. DECRETO 14/7/2015.

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Antincendio Alberghi: Disposizioni per attività fino a 50 posti letto. DECRETO 14/7/2015.

da | Lug 28, 2015

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14 luglio 2015 del Ministero dell’Interno contenente le “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con un numero di posti letto superiori a 25 e fino a 50” che entrerà in vigore il prossimo 23 agosto 2015.

 
Il Decreto, realizzato allo scopo di  raggiungere  i primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio, dispone che le strutture turistico – alberghiere siano realizzate in modo da:

  1. Minimizzare le cause di incendio;
  2. Garantire la stabilità delle strutture portanti al  fine  di assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. Limitare la produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio all’interno della struttura ricettiva;
  4. Limitare la propagazione di un incendio ad  edifici  od  aree limitrofe;
  5. Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  6. Garantire la possibilità  per  le  squadre  di  soccorso  di operare in condizioni di sicurezza.

Le disposizioni tecniche si  applicano  anche nel  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  o  di   ampliamento, limitatamente alle parti interessate  dall’intervento  e  comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Il Decreto è composto da 6 articoli e un allegato contenente la regola tecnica in cui sono presentati:

  • Termini,definizioni e tolleranze dimensionalo
  • Ubicazione
  • Separazioni – comunicazioni
  • Caratteristiche
  • Misure di evacuazione in caso d’incendio
  • Altre disposizioni
  • Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
  • Segnaletica di sicurezza
  • Gestione della sicurezza

 DECRETO 14 luglio 2015 

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. (15A05627)

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO
 
Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell’art.  11  della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto l’art. 11, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2013,  n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,  n. 15, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell’interno si provvede ad aggiornare le disposizioni del  decreto  del  Ministro dell’interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico – alberghiere  fino a cinquanta posti letto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il  Regolamento  recante  la  semplificazione  della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dell’interno  9  aprile  1994  e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile  1994  e  ripubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante  l’approvazione della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  la  costruzione  e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dell’interno  7   agosto   2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201 del 29 agosto 2012, recante disposizioni relative alle  modalità  di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell’art.  2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011, n. 151;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal  richiamato  art. 11, comma  2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,  con priorità per le attività  ricettive  turistico  –  alberghiere  con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Visto il  decreto  del  Ministro  dell’interno  16  marzo  2012,  e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n.  76  del  30  marzo  2012,  recante  il  piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’art. 15, commi 7  e  8, del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  concernente l’adeguamento  alle  disposizioni  di   prevenzione   incendi   delle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del Ministro dell’interno 9  aprile  1994,  che  non  abbiano  completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
 
 

Decreta:

 

Art. 1 

Campo di applicazione

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la  realizzazione  e  l’esercizio  delle  attività ricettive turistico – alberghiere, così come definite dal decreto  del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive  modificazioni,  con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 2

Obiettivi

  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere  i primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le strutture turistico – ricettive di cui all’art. 1,  sono  realizzate  e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al  fine  di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad  edifici  od  aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità  per  le  squadre  di  soccorso  di operare in condizioni di sicurezza.
 

Art. 3

Disposizioni tecniche

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e approvata  la  regola  tecnica  di   prevenzione   incendi   di   cui all’allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente decreto.

 

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

  1. Le disposizioni tecniche di cui all’art. 3  si  applicano  alle attività ricettive turistico – alberghiere indicate all’art. 1,  anche nel  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  o  di   ampliamento, limitatamente alle parti interessate  dall’intervento  e  comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
  2. E’ fatta salva la facoltà, per il responsabile delle attività di cui all’art. 1, di  optare  per  l’applicazione  delle  pertinenti disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell’interno  9  aprile 1994 e successive modificazioni.

 

Art. 5

Commercializzazione CE

  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni  comunitarie applicabili ed a queste conformi.
  2. Gli estintori portatili, gli estintori  carrellati,  i  liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali  e’  richiesto  il  requisito  di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente,  gli elementi di chiusura  per  i  quali  e’  richiesto  il  requisito  di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni nazionali, già sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
  3. Le tipologie di prodotti non  contemplati  dai  commi  1  e  2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati membri dell’Unione europea o  in  Turchia,  in  virtù  di  specifici accordi  internazionali  stipulati  con  l’Unione   europea,   ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari  dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai  fini  della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto  dal  presente decreto, possono essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione  del decreto stesso.

 

Art. 6

Disposizioni finali

  1. Ai fini dell’applicazione del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni,  alle  attività  ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le  corrispondenti  prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di  cui  all’art.  3  del presente decreto, con le modalità  e  i  tempi  fissati  dal  citato decreto  del  Ministro  dell’interno  16  marzo  2012  e   successive modificazioni.
  2. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2015

Il Ministro: Alfano

 
 

Allegato 1

(articolo 3)

    Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività  ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore  a  25  e fino a 50, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.
 
0.Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

  1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell’interno del  30  novembre  1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.  339  del  12  dicembre  1983

Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
– Spazio calmo: luogo sicuro statico,  contiguo  e  comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale  spazio  non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e  deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone  con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.
– Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal  quale e’  possibile  l’esodo  in  un’unica  direzione.  La  lunghezza   del corridoio  cieco  va  calcolata   dall’inizio   dello   stesso   fino all’incrocio con un corridoio dal  quale  sia  possibile  l’esodo  in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o  via  di esodo verticale.
– Colonna a secco: installazione di lotta contro l’incendio  ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che  percorre  verticalmente  l’edificio,  di  norma  all’interno  di ciascuna via d’esodo verticale.
 
1.Ubicazione

  1. Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) in  edifici  costruiti  per  tale  specifica  destinazione, isolati o tra essi contigui;
b) in  edifici  costruiti  per  tale  specifica  destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;
c) nel volume di edifici aventi  destinazione  mista,  con  le seguenti limitazioni:
– e’ ammessa la presenza di attività normalmente inserite in edifici a destinazione  civile  e/o  ad  esse  funzionali,  ancorché ricomprese  nell’elenco  di  cui  all’allegato  I  del  decreto   del Presidente   della   Repubblica n.   151/2011   (impianti    termici, autorimesse,  gruppi  elettrogeni  e  di   cogenerazione,   attività commerciali e simili);
– non e’ ammessa la presenza di quelle attività,  ricomprese nell’elenco  I  del  decreto  del  Presidente   della   Repubblica n. 151/2011, in cui  sono  detenute  o  manipolate  sostanze  o  miscele pericolose, o in cui si effettuano  lavorazioni  pericolose  ai  fini dell’incendio o dell’esplosione.
 
2.Separazioni – Comunicazioni

  1. Le  attività  ricettive  possono  comunicare  con  le  altre attività di seguito indicate: a) attività ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi; b) attività non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di fumo  ed  a  condizione  che  le  rispettive  vie  di   esodo   siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste.
  2. Gli elementi di separazione  dalle  attività  indicate  alle lettere a) e b), di cui al comma 1, devono avere  caratteristiche  di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di  resistenza  al  fuoco più elevata tra quella richiesta per l’attivita’ ricettiva e  quella richiesta per l’attivita’ adiacente e comunque non  inferiore  a  REI 30.

 
3.Caratteristiche costruttive
3.1. Resistenza al fuoco

  1. Per   le   strutture   portanti   e    gli    elementi    di compartimentazione, orizzontali e verticali,  deve  essere  garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se  l’attivita’ si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve  essere  garantito il Livello  III  di  prestazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.
  2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.
  3. Nel caso di tetti di copertura non collaboranti alla  statica complessiva del fabbricato e’ consentito che gli elementi strutturali della copertura stessa, indipendentemente dall’altezza dell’edificio, abbiano caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  commisurate  alla classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore a R 30; ciò e’ ammesso a condizione che la  situazione  al  contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale  incendio  ad ambienti o fabbricati circostanti.

3.2. Reazione al fuoco

  1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere alle  prescrizioni  e  limitazioni  di  seguito indicate, in relazione al luogo di installazione.
  2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale,  nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti  e  non separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una delle classi di reazione al fuoco indicate  nella  seguente  tabella, distinte in funzione del tipo di impiego previsto:

tabella1
E’ ammessa anche l’installazione di prodotti isolanti con  classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto:
tabella2
Qualora per il prodotto isolante sia prevista una  protezione  da realizzare in sito affinché lo stesso non sia  direttamente  esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di  reazione  al  fuoco  indicate nella seguente tabella:
tabella3
3.Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale,  nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti  e  non separati dalle  vie  di  esodo,  e’  consentito  mantenere  in  opera materiali,  ivi  compresi  arredi  non  classificati  ai  fini  della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell’ambiente in  cui  sono  collocati.  Nel  computo  dei  materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti  in  opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti. Ciò e’ ammesso alle seguenti condizioni:
a) Il carico di incendio specifico qf sia limitato a 175 MJ/m²;
b) sia   istituito   un   servizio   interno   di   emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero  di  addetti, che consenta di promuovere un tempestivo intervento  di  contenimento dell’incendio e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre  1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B  di  cui  all’allegato  IX  del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di  idoneità tecnica di tali addetti –  inclusa  la  capacità  di  impiego  delle attrezzature di spegnimento – dovranno  essere  verificati  ogni  due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco,  mediante l’accertamento previsto dalla predetta legge  28  novembre  1996,  609.
In alternativa al servizio di emergenza di cui al  punto  b),  si può adottare un sistema di controllo automatico di  fumi  e  calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme  tecniche di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo le  vie  di esodo, un’altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.

  1. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l’adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:

A) utilizzare materiali di classe di  reazione  al  fuoco  non superiore a 2, secondo  quanto  indicato  dalle  tabelle  1,  2  e  3 allegate al decreto del Ministro  dell’interno  del  15  marzo  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale    73  del  30  marzo  2005,  e successive modificazioni; installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco conformi all’art. 7 del decreto  del  Ministro  dell’interno  del  15 marzo 2005 e successive modificazioni. B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei  posti  in  opera   anche   non   in   aderenza   a   supporti incombustibili) a condizione che i detti  ambienti  garantiscano  una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.
   5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • i materiali suscettibili di prendere fuoco  su  entrambe  le facce (tendaggi, drappeggi e  sipari)  devono  essere  di  classe  di reazione al fuoco non superiore ad 1;
  • i mobili imbottiti posizionati nelle vie d’esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.

E’ consentito mantenere materiali suscettibili di prendere  fuoco su entrambe le facce  (tendaggi,  drappeggi  e  sipari)  e  i  mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che la loro  superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie  in  proiezione  a pavimento e a parete) non  sia  superiore  al  20%  della  superficie totale dell’ambiente in cui sono  collocati  (pavimento  +  pareti  + soffitto). Ciò e’ ammesso ad una delle seguenti condizioni:
a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);
b) siano  posizionati  in  ambienti  con  carico  di  incendio specifico qf limitato a 175 MJ/m² e sia stato istituito  il  servizio interno di emergenza o, in  alternativa  a  quest’ultimo,  sia  stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e  calore,  così come descritti al punto 3.
3.3 Compartimentazione

  1. L’intera struttura  ricettiva,  ad  eccezione  delle  aree  a rischio specifico, può costituire unico compartimento.
  2. Le aree a rischio specifico dovranno  essere  compartimentale con strutture e serramenti aventi caratteristiche  di  resistenza  al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007.

3.4 Piani interrati

  1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree, se ubicate a quota compresa  tra  -7,50  e  -10,00  m, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.

3.5 Corridoi

  1. I tramezzi che separano le camere  per  ospiti  dai  corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non  inferiori  a EI 30.
  2. Le porte di tutti i locali (camere  per  ospiti,  ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con  le  vie  di esodo, o con spazi adiacenti e  non  separati  dalle  vie  di  esodo, devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura.

3.6 Scale

  1. Ogni vano scala deve avere, in sommità, una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m², in  cui  e’  consentita l’installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; se tale protezione e’  realizzata  con  infissi,  questi  devono  essere apribili  automaticamente  a  mezzo  di  dispositivo   comandato   da rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.
  2. E’ consentito non realizzare nel vano scala la superficie  di aerazione di cui al comma 1, se sono  rispettate  tutte  le  seguenti condizioni:

a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo;
b) i materiali in esso impiegati siano di classe  0  o  A1  in misura pari almeno al 50% della  superficie  totale  del  vano  scala (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle  rampe) e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto 3.2, comma 2;
c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe di  reazione  al fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili  imbottiti  siano  di classe 1 IM.
Qualora la protezione del vano  scala  non  sia  garantita  a causa, unicamente, della mancanza della porta  di  compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell’atrio di ingresso, e’  consentito realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione permanente in sommità, un sistema di evacuazione forzata  di  fumo  e  calore  che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.
4. Misure per l’evacuazione in caso d’incendio
4.1 Affollamento – Capacità di deflusso

  1. Il massimo affollamento e’ fissato in:

– aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
– aree comuni a servizio del pubblico:
a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del  titolare dell’attività’;
b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attivita’ o quello che si ottiene considerando una  densità  di affollamento pari a 0,7 persone/m²;
c) per le altre aree  comuni:  numero  di  persone  ottenuto considerando una densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2;
–   aree   destinate   ai   servizi:   numero   delle   persone effettivamente presenti incrementato del 20%.

  1. Al fine  del  dimensionamento  delle  uscite,  devono  essere considerate capacità di deflusso non superiori ai seguenti valori:

– per il piano terra: 50 persone/modulo;
– per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.
Per i piani diversi dal piano  terra,  il  valore  massimo  della capacità di deflusso può essere elevato a 50,  se  sono  rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilità di sbarco nell’atrio d’ingresso alle  condizioni  indicate  al  punto 4.5.3;
b) lungo i percorsi di esodo  siano  installati  materiali  di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); eventuali corsie  di camminamento centrale e  tendaggi  abbiano  almeno  la  classe  1  di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.
4.2 Sistema di vie di uscita

  1. La larghezza utile delle vie di uscita deve  essere  misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti, con  esclusione dei maniglioni antipanico.
  2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli  posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano  lungo  le  pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.
  3. Nel sistema di vie di uscita e’ vietato collocare specchi che possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell’esodo.
  4. Le porte  di  accesso  alle  scale  e  quelle  che  immettono all’esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell’esodo, a semplice spinta.
  5. Nelle strutture alberghiere site in immobili  a  destinazione mista ed in edifici storici vincolati  o  riconosciuti  pregevoli  in forza di vigenti disposizioni  legislative  nazionali  o  locali,  le porte, che immettono all’esterno o in luogo  sicuro,  possono  essere prive di maniglione antipanico e non  aprirsi  nel  verso  dell’esodo purché siano rispettate le seguenti condizioni:

– le porte siano dotate di cartellonistica che  ne  indichi  le modalità di apertura, con traduzione in varie lingue;
– lungo le vie di esodo che conducono alle  porte  suddette,  i materiali siano conformi  a  quanto  previsto  al  punto  3.2  e  sia presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui  le vie d’esodo non siano ad uso esclusivo dell’attivita’ ricettiva.
Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente, anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono  essere  dotate di un sistema di blocco meccanico in posizione di  massima  apertura.
Le modalità di gestione di tali porte devono essere esplicitate  nel piano di emergenza.
4.3 Larghezza delle vie di uscita

  1. E’ consentito utilizzare, ai fini dell’esodo, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari ad  un  modulo nel calcolo del deflusso.
  2. Sono ammessi restringimenti puntuali,  purché  la  larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a  0,80 m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti  soltanto materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0).

4.4 Larghezza totale delle uscite

  1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano,  espressa  in numero  di  moduli,  e’  determinata  dal  rapporto  tra  il  massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
  2. Per le strutture ricettive che occupano  più  di  due  piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di  uscita  che  immettono all’aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento  previsto in due piani consecutivi, con riferimento a  quelli  aventi  maggiore affollamento.
  3. Nel computo della larghezza  delle  uscite  sono  conteggiate anche le porte d’ingresso, quando queste  sono  apribili  a  semplice spinta verso l’esterno.
  4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo
4.5.1 Edificio servito da due o più scale

  1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI  30,  munite  di  congegno  di autochiusura.
  2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di  ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può  essere  superiore a: a) 40 m, per raggiungere un’uscita su luogo sicuro o su  scala di sicurezza esterna; b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia  parte del sistema di vie di uscita.
  3. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore  a 15 m.
  4. Le suddette lunghezze possono  essere  incrementate  di  5  m qualora, in corrispondenza  del  percorso  interessato,  i  materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 –  (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia  presente  materiale  suscettibile  di prendere fuoco su entrambe le facce.
  5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di  ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono  essere  incrementati di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:
  • tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco;
  • le porte  delle  camere  aventi  accesso  su  tali  percorsi possiedano caratteristiche di resistenza  al  fuoco  EI  30  e  siano dotate di dispositivo di autochiusura.

4.5.2 Edificio servito da una sola scala

  1. La comunicazione del vano scala con i  piani  interrati  può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato,  avente porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.
  2. In edifici con più di  due  piani  fuori  terra  e’  ammesso disporre di una  sola  scala,  purché  questa  sia  almeno  di  tipo protetto.
  3. Per le attività ricettive ubicate in edifici aventi  altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, e’ consentita la presenza di una sola scala, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna; b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un  impianto di spegnimento automatico esteso all’intera attività, conforme  alle disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dell’interno  del  20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.
  4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere limitata a 15 m. Tale lunghezza  può  essere  incrementata  di  5  m qualora, in corrispondenza  del  percorso  interessato,  i  materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 –  (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia  presente  materiale  suscettibile  di prendere fuoco su entrambe le facce.
  5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di  ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:
  • tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola  eccezione  di eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di  classe 1 di reazione al fuoco;
  • le porte delle  camere  aventi  accesso  su  tali  percorsi, possiedano caratteristiche di resistenza al  fuoco  almeno  EI  30  e siano dotate di dispositivo di autochiusura.
  1. Limitatamente agli  edifici  a  tre  piani  fuori  terra,  e’ consentito non realizzare le scale di  tipo  protetto  alle  seguenti condizioni:

– la  lunghezza  dei  corridoi  che  adducono  alle  scale  sia limitata a 20 m:
– i materiali installati a parete e a soffitto siano di  classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
– non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco  su entrambe le facce.

  1. Limitatamente agli edifici a quattro piani  fuori  terra,  e’ consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l’adozione di una delle due soluzioni alternative, A o B, di seguito descritte:

A) – i materiali installati nelle scale  e  nei  corridoi  che adducono alle scale abbiano classe di reazione al  fuoco  0  –  A1  – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, per le quali e’ ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;
– le porte delle camere abbiano caratteristiche  di  resistenza al fuoco almeno EI 15;
– nelle camere siano presenti coperte e copriletto di classe  1 di reazione al fuoco  e  di  guanciali,  sedie  imbottite,  poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
B) – i materiali installati nelle scale  e  nei  corridoi  che adducono alle scale abbiano classe di reazione al  fuoco  0  –  A1  – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, per le quali e’ ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;
– dalle scale e dai corridoi sia eliminato ogni altro materiale combustibile;
– le porte delle camere abbiano caratteristiche  di  resistenza al fuoco almeno EI 15.

  1. Resta fermo, per gli edifici serviti da scale  non  protette, che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo  sicuro  sia limitata a 40 m; tale lunghezza può essere incrementata di 5 m  alle seguenti condizioni:

– i materiali installati a parete e a soffitto siano di  classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
– non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco  su entrambe le facce.
4.5.3 Atrio di ingresso

  1. Nel caso in cui le scale immettano  nell’atrio  di  ingresso, quest’ultimo  costituisce  parte  del  percorso  di  esodo;   devono, pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni:
  • i materiali installati nell’atrio e nei locali  adiacenti  e non separati da esso, devono essere conformi a quanto prescritto  per le vie di esodo al punto 3.2;
  • nell’atrio non devono essere  installate  apparecchiature  a fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa  derivare  pericolo di incendio.

4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo

  1. Le attività ricettive ubicate in edifici a destinazione mista possono essere servite da scale ad uso promiscuo, se sono rispettate le seguenti condizioni:
  • l’edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;
  • l’attivita’ ricettiva sia separata dalla scala e  dal  resto del fabbricato con elementi  con  caratteristiche  di  resistenza  al fuoco almeno REI/EI 60;
  • le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per gli occupanti dell’attivita’ ricettiva, con i piani cantinati  siano dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
  • le scale  siano  dotate  di  impianto  di  illuminazione  di sicurezza.
  1. In relazione al numero di scale  a  servizio  di  ogni  piano dell’attivita’ ricettiva,  deve  essere  osservato,  inoltre,  quanto segue:

– presenza di due  o  più  scale:  la  lunghezza  massima  dei percorsi dalla porta delle camere alle scale dell’edificio  non  può superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m;  tali  lunghezze massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo  i percorsi d’esodo, i materiali installati a parete, a  pavimento  o  a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 –  (A2-s1,d0)  e che le porte delle camere abbiano caratteristiche  di  resistenza  al fuoco almeno EI 30;
– presenza di una sola scala: l’attivita’ ricettiva deve essere distribuita in compartimenti aventi superficie non  superiore  a  250 m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla scala non può superare i 15 m;  e’  consentito  che  tale  lunghezza massima sia incrementata di 5 m  e  che  la  superficie  massima  dei compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che  lungo  i percorsi d’esodo, i materiali installati a parete, a  pavimento  o  a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 –  (A2-s1,d0)  e che le porte delle camere abbiano caratteristiche  di  resistenza  al fuoco almeno EI 30;

  1. E’ consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento dell’attivita’ ricettiva e le parti comuni  dell’edificio,  se  sono rispettate le seguenti condizioni:
  • l’ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato;
  • nell’ambiente di ricevimento  non  siano  presenti  sostanze infiammabili;
  • la larghezza della scala e della via di  esodo  che  conduce all’esterno  dell’edificio  sia  commisurata  al  piano  di   massimo affollamento dell’attivita’ ricettiva.
  1. Altre disposizioni

5.1 Aree ed impianti a rischio specifico

  1. Si considerano aree a rischio specifico:

a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito di materiale combustibile;
b) locali destinati a deposito, di  superficie  qualsiasi,  in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;
c) lavanderie e stirerie.
Per le aree a rischio specifico  devono  essere  previste  le seguenti misure:
– le strutture e  le  porte  di  separazione  devono  possedere caratteristiche di resistenza al fuoco  valutate  in  conformità  al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007;
– deve essere prevista una ventilazione naturale non  inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
E’ consentito limitare la superficie  di  ventilazione  ad  1/100 della superficie  in  pianta,  ottenibile  anche  mediante  camini  o condotte, realizzati  a  regola  d’arte,  ed  adottare  strutture  di compartimentazione congrue con il carico di incendio  specifico,  che non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che l’impianto di rivelazione (da installare in tutte le attività ricettive  ai  sensi del punto 6.3) sia integrato da un sistema  di  controllo  automatico dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’arte,   in   conformità   alle   disposizioni   legislative   e regolamentari applicabili.

  1. In alternativa al sistema di controllo automatico di  fumi  e calore, può essere installato un impianto di spegnimento  automatico a protezione del locale, oppure può essere  costituito  un  servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero  di  addetti,  che  consenta  di  promuovere   un   tempestivo intervento di contenimento dell’incendio e di  assistenza  all’esodo.

Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui  all’art.  3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di  tipo  B di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

  1. E’ consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione in  locali  destinati  a  deposito  aventi superficie non superiore a 5 m² e carico di  incendio  specifico  non superiore a 350 MJ/m²; qualora il locale sia in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati  dalle  vie di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 3.5.2.

5.2 Depositi di liquidi infiammabili

  1. All’interno del volume dell’edificio e’  consentito  detenere prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le  esigenze igienico-sanitarie, posti in armadi metallici  dotati  di  bacino  di contenimento. Tali armadi devono essere ubicati nei locali  deposito, con esclusione dei locali  aventi  le  caratteristiche  descritte  al punto 5.1.4.

5.3 Servizi tecnologici

  1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie di impianto:

a) ascensori e montacarichi;
b) termici e/o preparazione cibi;
c) condizionamento e/o ventilazione;
d) elettrici;
e) produzione  di  energia  (es.  fotovoltaico,   fuel   cell, cogeneratori, ecc.);
f) trattamento delle acque;
g) frigoriferi;
h) protezione attiva.
Detti impianti devono essere  progettati,  realizzati  e  gestiti secondo  la  regola  dell’arte,  in  conformità  alle   disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

  1. Qualora siano previsti attraversamenti  di  strutture  aventi funzione  di   compartimentazione,   dovrà   essere   garantita   la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco.
  2. Per gli impianti elettrici,  i  seguenti  sistemi  di  utenza devono disporre di impianti di sicurezza  e  avere  autonomia  minima stabilita come segue:
  • rivelazione e allarme: 30 minuti;
  • illuminazione di sicurezza: 1 ora;
  • impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti.

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad  1 m di altezza dal piano di calpestio.

  1. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresì  installato, in posizione  facilmente  accessibile,  segnalata  e  in  prossimità dell’accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui detta fornitura  sia  interna  all’edificio,  in  corrispondenza  del dispositivo di sgancio deve essere apposto  un  segnale  che  indichi tale evenienza e l’esatta ubicazione del punto fornitura.
  2. E’ consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni.
  3. I caminetti e le stufe tradizionali, sia del  tipo  a  fiamma libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto a focolare chiuso), possono essere installati se sono  rispettate  le seguenti prescrizioni specifiche:
  • devono essere progettati, realizzati e  gestiti  secondo  la regola dell’arte, in  conformità  alle  disposizioni  legislative  e regolamentari applicabili;
  • i canali da fumo devono essere realizzati  in  modo  da  non costituire causa d’innesco e propagazione d’incendio;
  • non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi di esodo;
  • devono essere installati in locali separati dal  sistema  di vie di esodo principale dell’attivita’ ricettiva mediante strutture e serramenti di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
  • il personale dell’attivita’ ricettiva che  si  occupa  della gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all’uso  e alla sicurezza dell’apparecchiatura;
  • sia posizionato almeno un estintore a polvere  34A-233B,  in prossimità dell’installazione;
  • attorno al caminetto  deve  essere  presente  esclusivamente materiale incombustibile; tale area di  sicurezza  deve  svilupparsi, sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto  pari ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100  cm  nel caso di focolare chiuso.
  1. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

6.1 Estintori d’incendio

  1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di estintori d’incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile  e visibile  ed  essere  distribuiti  in  modo  uniforme  nell’area   da proteggere, preferibilmente in prossimità  delle  uscite  di  piano; appositi cartelli segnalatori  devono  facilitarne  l’individuazione, anche a distanza.
  2. Gli estintori d’incendio portatili devono:

– avere adeguata capacità estinguente;
– essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;
– essere previsti in ragione di 1  estintore  ogni  200  m²  di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

  1. A protezione di aree ed impianti a rischio  specifico  devono essere previsti estintori d’incendio  di  tipo  idoneo  al  luogo  di installazione.

6.2 Impianti idrici antincendio

  1. Le attività ricettive ubicate oltre  il  terzo  piano  fuori terra devono essere protette da una rete  di  idranti  conforme  alle disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dell’interno  del  20 dicembre 2012.
  2. In caso di  applicazione  della  norma  UNI  10779,  si  deve prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello di pericolosità 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.
  3. Negli edifici fino a  tre  piani  fuori  terra  non  sussiste l’obbligo di realizzare la rete di idranti, a  condizione  che  siano installati estintori carrellati a polvere  con  carica  nominale  non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno  per  piano,  e  che  sia assicurata la presenza di  addetti  antincendio  addestrati  al  loro utilizzo.
  4. Nelle attività ricettive ubicate oltre il terzo piano  fuori terra, in alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1,  devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) devono essere installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno  uno  per piano e deve essere assicurata la  presenza  di  addetti  antincendio addestrati al loro utilizzo;
b) deve essere installata  una  colonna  a  secco,  realizzata secondo la regola dell’arte, ed avente le seguenti caratteristiche:

  • deve essere presente un attacco di mandata per  autopompa, alla base della colonna e  all’esterno  dell’edificio,  in  posizione facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco;
  • deve essere presente almeno un  attacco  UNI  45  ad  ogni piano, in  prossimità  della  relativa  uscita;  in  prossimità  di ciascun attacco deve essere prevista  una  lancia  erogatrice  e  una idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti  a  raggiungere ogni punto dell’attività’;
  • devono  essere  installati  dei  dispositivi   di   sfiato dell’aria, in numero, dimensione e  posizione  idonei,  in  relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;
  • lo sviluppo plano-altimetrico  dell’impianto  deve  essere tale da garantirne il completo drenaggio;
  • la colonna deve  essere  dimensionata  in  modo  tale  che, considerando una pressione dell’alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l’impiego simultaneo  di  non meno  di  3  attacchi  DN  45  nella  posizione  idraulicamente  più sfavorevole (o di  tutti  gli  attacchi  della  rete,  se  in  numero inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.

6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio

  1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione  e  segnalazione  allarme  incendio.  L’impianto  deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola  dell’arte, in  conformità  alle   disposizioni   del   decreto   del   Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012.

7. Segnaletica di sicurezza

  1. Le aree dell’attivita’ ricettiva devono essere  provviste  di segnaletica di sicurezza, espressamente  finalizzata  alla  sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e successive modificazioni.

L’adozione della colonna a secco di cui al punto  6.2,  comma  4, deve essere segnalata  con  cartellonistica  riportante  la  dicitura “attività  dotata  di  colonna  a   secco   per   VVF”,   posta   in corrispondenza del relativo attacco di mandata per  autopompa  ed  in prossimità dell’ingresso dell’attività’.

  1. Gestione della sicurezza

8.1 Generalità

  1. Il responsabile dell’attivita’ ricettiva deve rispettare  gli obblighi  connessi  con  l’esercizio  dell’attivita’  previsti  dalla normativa vigente in materia.
  2. In edifici a destinazione mista dovrà essere  assicurato  il coordinamento della gestione della sicurezza e  delle  operazioni  di emergenza tra le attività presenti nell’edificio.
  3. Tra le misure finalizzate  al  coordinamento  della  gestione dell’emergenza, si dovrà prevedere:
  • l’installazione di almeno un pulsante  manuale  di  allarme, posizionato nelle parti comuni dell’edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d’allarme all’interno dell’attivita’ alberghiera;
  • la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell’edificio non destinati ad attività alberghiera.

8.2 Piano d’emergenza

  1. Il  responsabile  dell’attivita’  ricettiva   e’   tenuto   a predisporre un piano di emergenza  contenente  le  necessarie  misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
  2. Devono essere pianificate – ed indicate nel piano di emergenza – le procedure per l’assistenza a  persone  con  limitate  capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell’emergenza.
  3. La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco, contenuta  nel piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni  fondamentali da comunicare al 115, quella relativa  all’eventuale  presenza  della colonna a secco, di cui al punto 6.2, comma 4.

8.3 Istruzioni di sicurezza
8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano.

  1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie  d’orientamento.  In   tali   planimetrie   deve   essere adeguatamente segnalata, tra l’altro, la posizione e la  funzione  di eventuali spazi calmi o  di  spazi  compartimentati,  destinati  alla sosta in emergenza  di  eventuali  persone  con  impedite  o  ridotte capacità sensoriali e/o motorie.

8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

  1. In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul  comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il  testo  deve essere redatto in lingue  diverse,  di  maggiore  diffusione  tra  la clientela della struttura ricettiva.  Le  istruzioni  debbono  essere accompagnate da  una  planimetria,  che  indichi  schematicamente  la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione,  alle  scale ed alle uscite.
  2. Le istruzioni  esposte  nelle  camere  debbono  riportare  il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre, indicare i divieti di:

– impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento  di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di  illuminazione  in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
– tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili  nei locali facenti parte del volume destinato all’attività’.

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