Nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14 luglio 2015 del Ministero dell’Interno contenente le “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con un numero di posti letto superiori a 25 e fino a 50” che entrerà in vigore il prossimo 23 agosto 2015.
Il Decreto, realizzato allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, dispone che le strutture turistico – alberghiere siano realizzate in modo da:
- Minimizzare le cause di incendio;
- Garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- Limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
- Limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni tecniche si applicano anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Il Decreto è composto da 6 articoli e un allegato contenente la regola tecnica in cui sono presentati:
- Termini,definizioni e tolleranze dimensionalo
- Ubicazione
- Separazioni – comunicazioni
- Caratteristiche
- Misure di evacuazione in caso d’incendio
- Altre disposizioni
- Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
- Segnaletica di sicurezza
- Gestione della sicurezza
DECRETO 14 luglio 2015
Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. (15A05627)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto l’art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell’interno si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico – alberghiere fino a cinquanta posti letto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con priorità per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
- Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Obiettivi
- Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico – ricettive di cui all’art. 1, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
- Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
- Le disposizioni tecniche di cui all’art. 3 si applicano alle attività ricettive turistico – alberghiere indicate all’art. 1, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
- E’ fatta salva la facoltà, per il responsabile delle attività di cui all’art. 1, di optare per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni.
Art. 5
Commercializzazione CE
- Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
- Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e’ richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e’ richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
- Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.
Art. 6
Disposizioni finali
- Ai fini dell’applicazione del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni.
- Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2015
Il Ministro: Alfano
Allegato 1
(articolo 3)
Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
0.Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
- Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983
Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
– Spazio calmo: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.
– Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e’ possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
– Colonna a secco: installazione di lotta contro l’incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l’edificio, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale.
1.Ubicazione
- Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;
b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;
c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni:
– e’ ammessa la presenza di attività normalmente inserite in edifici a destinazione civile e/o ad esse funzionali, ancorché ricomprese nell’elenco di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili);
– non e’ ammessa la presenza di quelle attività, ricomprese nell’elenco I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.
2.Separazioni – Comunicazioni
- Le attività ricettive possono comunicare con le altre attività di seguito indicate: a) attività ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi; b) attività non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste.
- Gli elementi di separazione dalle attività indicate alle lettere a) e b), di cui al comma 1, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l’attivita’ ricettiva e quella richiesta per l’attivita’ adiacente e comunque non inferiore a REI 30.
3.Caratteristiche costruttive
3.1. Resistenza al fuoco
- Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l’attivita’ si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.
- Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.
- Nel caso di tetti di copertura non collaboranti alla statica complessiva del fabbricato e’ consentito che gli elementi strutturali della copertura stessa, indipendentemente dall’altezza dell’edificio, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore a R 30; ciò e’ ammesso a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti.
3.2. Reazione al fuoco
- I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere alle prescrizioni e limitazioni di seguito indicate, in relazione al luogo di installazione.
- Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una delle classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, distinte in funzione del tipo di impiego previsto:
E’ ammessa anche l’installazione di prodotti isolanti con classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto:
Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella:
3.Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, e’ consentito mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi non classificati ai fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell’ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti. Ciò e’ ammesso alle seguenti condizioni:
a) Il carico di incendio specifico qf sia limitato a 175 MJ/m²;
b) sia istituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti, che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento dell’incendio e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di idoneità tecnica di tali addetti – inclusa la capacità di impiego delle attrezzature di spegnimento – dovranno essere verificati ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, mediante l’accertamento previsto dalla predetta legge 28 novembre 1996, 609.
In alternativa al servizio di emergenza di cui al punto b), si può adottare un sistema di controllo automatico di fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo le vie di esodo, un’altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.
- Nei restanti ambienti deve essere assicurata l’adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:
A) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, secondo quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 73 del 30 marzo 2005, e successive modificazioni; installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco conformi all’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005 e successive modificazioni. B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.
5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- i mobili imbottiti posizionati nelle vie d’esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.
E’ consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) e i mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che la loro superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie totale dell’ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti + soffitto). Ciò e’ ammesso ad una delle seguenti condizioni:
a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);
b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio specifico qf limitato a 175 MJ/m² e sia stato istituito il servizio interno di emergenza o, in alternativa a quest’ultimo, sia stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore, così come descritti al punto 3.
3.3 Compartimentazione
- L’intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire unico compartimento.
- Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentale con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007.
3.4 Piani interrati
- Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree, se ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.
3.5 Corridoi
- I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30.
- Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura.
3.6 Scale
- Ogni vano scala deve avere, in sommità, una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m², in cui e’ consentita l’installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; se tale protezione e’ realizzata con infissi, questi devono essere apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.
- E’ consentito non realizzare nel vano scala la superficie di aerazione di cui al comma 1, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo;
b) i materiali in esso impiegati siano di classe 0 o A1 in misura pari almeno al 50% della superficie totale del vano scala (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle rampe) e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto 3.2, comma 2;
c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili imbottiti siano di classe 1 IM.
Qualora la protezione del vano scala non sia garantita a causa, unicamente, della mancanza della porta di compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell’atrio di ingresso, e’ consentito realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione permanente in sommità, un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.
4. Misure per l’evacuazione in caso d’incendio
4.1 Affollamento – Capacità di deflusso
- Il massimo affollamento e’ fissato in:
– aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
– aree comuni a servizio del pubblico:
a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività’;
b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attivita’ o quello che si ottiene considerando una densità di affollamento pari a 0,7 persone/m²;
c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto considerando una densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2;
– aree destinate ai servizi: numero delle persone effettivamente presenti incrementato del 20%.
- Al fine del dimensionamento delle uscite, devono essere considerate capacità di deflusso non superiori ai seguenti valori:
– per il piano terra: 50 persone/modulo;
– per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.
Per i piani diversi dal piano terra, il valore massimo della capacità di deflusso può essere elevato a 50, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilità di sbarco nell’atrio d’ingresso alle condizioni indicate al punto 4.5.3;
b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); eventuali corsie di camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.
4.2 Sistema di vie di uscita
- La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione dei maniglioni antipanico.
- Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.
- Nel sistema di vie di uscita e’ vietato collocare specchi che possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell’esodo.
- Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all’esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell’esodo, a semplice spinta.
- Nelle strutture alberghiere site in immobili a destinazione mista ed in edifici storici vincolati o riconosciuti pregevoli in forza di vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, le porte, che immettono all’esterno o in luogo sicuro, possono essere prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell’esodo purché siano rispettate le seguenti condizioni:
– le porte siano dotate di cartellonistica che ne indichi le modalità di apertura, con traduzione in varie lingue;
– lungo le vie di esodo che conducono alle porte suddette, i materiali siano conformi a quanto previsto al punto 3.2 e sia presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui le vie d’esodo non siano ad uso esclusivo dell’attivita’ ricettiva.
Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente, anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono essere dotate di un sistema di blocco meccanico in posizione di massima apertura.
Le modalità di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel piano di emergenza.
4.3 Larghezza delle vie di uscita
- E’ consentito utilizzare, ai fini dell’esodo, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari ad un modulo nel calcolo del deflusso.
- Sono ammessi restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0).
4.4 Larghezza totale delle uscite
- La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, e’ determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
- Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all’aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
- Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d’ingresso, quando queste sono apribili a semplice spinta verso l’esterno.
- Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.
4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo
4.5.1 Edificio servito da due o più scale
- In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, munite di congegno di autochiusura.
- Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a: a) 40 m, per raggiungere un’uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna; b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.
- La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.
- Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
- Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:
- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.
4.5.2 Edificio servito da una sola scala
- La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.
- In edifici con più di due piani fuori terra e’ ammesso disporre di una sola scala, purché questa sia almeno di tipo protetto.
- Per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, e’ consentita la presenza di una sola scala, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna; b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all’intera attività, conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.
- La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere limitata a 15 m. Tale lunghezza può essere incrementata di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
- Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:
- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di classe 1 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.
- Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, e’ consentito non realizzare le scale di tipo protetto alle seguenti condizioni:
– la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 m:
– i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
– non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
- Limitatamente agli edifici a quattro piani fuori terra, e’ consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l’adozione di una delle due soluzioni alternative, A o B, di seguito descritte:
A) – i materiali installati nelle scale e nei corridoi che adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, per le quali e’ ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;
– le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 15;
– nelle camere siano presenti coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
B) – i materiali installati nelle scale e nei corridoi che adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, per le quali e’ ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;
– dalle scale e dai corridoi sia eliminato ogni altro materiale combustibile;
– le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 15.
- Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo sicuro sia limitata a 40 m; tale lunghezza può essere incrementata di 5 m alle seguenti condizioni:
– i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
– non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
4.5.3 Atrio di ingresso
- Nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, quest’ultimo costituisce parte del percorso di esodo; devono, pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni:
- i materiali installati nell’atrio e nei locali adiacenti e non separati da esso, devono essere conformi a quanto prescritto per le vie di esodo al punto 3.2;
- nell’atrio non devono essere installate apparecchiature a fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa derivare pericolo di incendio.
4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo
- Le attività ricettive ubicate in edifici a destinazione mista possono essere servite da scale ad uso promiscuo, se sono rispettate le seguenti condizioni:
- l’edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;
- l’attivita’ ricettiva sia separata dalla scala e dal resto del fabbricato con elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
- le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per gli occupanti dell’attivita’ ricettiva, con i piani cantinati siano dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza.
- In relazione al numero di scale a servizio di ogni piano dell’attivita’ ricettiva, deve essere osservato, inoltre, quanto segue:
– presenza di due o più scale: la lunghezza massima dei percorsi dalla porta delle camere alle scale dell’edificio non può superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m; tali lunghezze massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo i percorsi d’esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
– presenza di una sola scala: l’attivita’ ricettiva deve essere distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla scala non può superare i 15 m; e’ consentito che tale lunghezza massima sia incrementata di 5 m e che la superficie massima dei compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che lungo i percorsi d’esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
- E’ consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento dell’attivita’ ricettiva e le parti comuni dell’edificio, se sono rispettate le seguenti condizioni:
- l’ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato;
- nell’ambiente di ricevimento non siano presenti sostanze infiammabili;
- la larghezza della scala e della via di esodo che conduce all’esterno dell’edificio sia commisurata al piano di massimo affollamento dell’attivita’ ricettiva.
- Altre disposizioni
5.1 Aree ed impianti a rischio specifico
- Si considerano aree a rischio specifico:
a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito di materiale combustibile;
b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;
c) lavanderie e stirerie.
Per le aree a rischio specifico devono essere previste le seguenti misure:
– le strutture e le porte di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007;
– deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
E’ consentito limitare la superficie di ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche mediante camini o condotte, realizzati a regola d’arte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che l’impianto di rivelazione (da installare in tutte le attività ricettive ai sensi del punto 6.3) sia integrato da un sistema di controllo automatico dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
- In alternativa al sistema di controllo automatico di fumi e calore, può essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale, oppure può essere costituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti, che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento dell’incendio e di assistenza all’esodo.
Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
- E’ consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione in locali destinati a deposito aventi superficie non superiore a 5 m² e carico di incendio specifico non superiore a 350 MJ/m²; qualora il locale sia in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 3.5.2.
5.2 Depositi di liquidi infiammabili
- All’interno del volume dell’edificio e’ consentito detenere prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie, posti in armadi metallici dotati di bacino di contenimento. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito, con esclusione dei locali aventi le caratteristiche descritte al punto 5.1.4.
5.3 Servizi tecnologici
- Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie di impianto:
a) ascensori e montacarichi;
b) termici e/o preparazione cibi;
c) condizionamento e/o ventilazione;
d) elettrici;
e) produzione di energia (es. fotovoltaico, fuel cell, cogeneratori, ecc.);
f) trattamento delle acque;
g) frigoriferi;
h) protezione attiva.
Detti impianti devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
- Qualora siano previsti attraversamenti di strutture aventi funzione di compartimentazione, dovrà essere garantita la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco.
- Per gli impianti elettrici, i seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza e avere autonomia minima stabilita come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti.
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.
- Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresì installato, in posizione facilmente accessibile, segnalata e in prossimità dell’accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui detta fornitura sia interna all’edificio, in corrispondenza del dispositivo di sgancio deve essere apposto un segnale che indichi tale evenienza e l’esatta ubicazione del punto fornitura.
- E’ consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni.
- I caminetti e le stufe tradizionali, sia del tipo a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto a focolare chiuso), possono essere installati se sono rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:
- devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non costituire causa d’innesco e propagazione d’incendio;
- non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi di esodo;
- devono essere installati in locali separati dal sistema di vie di esodo principale dell’attivita’ ricettiva mediante strutture e serramenti di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
- il personale dell’attivita’ ricettiva che si occupa della gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all’uso e alla sicurezza dell’apparecchiatura;
- sia posizionato almeno un estintore a polvere 34A-233B, in prossimità dell’installazione;
- attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente materiale incombustibile; tale area di sicurezza deve svilupparsi, sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto pari ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100 cm nel caso di focolare chiuso.
- Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
6.1 Estintori d’incendio
- Tutte le attività ricettive devono essere dotate di estintori d’incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile ed essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, preferibilmente in prossimità delle uscite di piano; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza.
- Gli estintori d’incendio portatili devono:
– avere adeguata capacità estinguente;
– essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;
– essere previsti in ragione di 1 estintore ogni 200 m² di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
- A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori d’incendio di tipo idoneo al luogo di installazione.
6.2 Impianti idrici antincendio
- Le attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra devono essere protette da una rete di idranti conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012.
- In caso di applicazione della norma UNI 10779, si deve prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello di pericolosità 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.
- Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l’obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo.
- Nelle attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra, in alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) devono essere installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano e deve essere assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;
b) deve essere installata una colonna a secco, realizzata secondo la regola dell’arte, ed avente le seguenti caratteristiche:
- deve essere presente un attacco di mandata per autopompa, alla base della colonna e all’esterno dell’edificio, in posizione facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco;
- deve essere presente almeno un attacco UNI 45 ad ogni piano, in prossimità della relativa uscita; in prossimità di ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere ogni punto dell’attività’;
- devono essere installati dei dispositivi di sfiato dell’aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;
- lo sviluppo plano-altimetrico dell’impianto deve essere tale da garantirne il completo drenaggio;
- la colonna deve essere dimensionata in modo tale che, considerando una pressione dell’alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l’impiego simultaneo di non meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente più sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se in numero inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.
6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio
- Tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L’impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’arte, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012.
7. Segnaletica di sicurezza
- Le aree dell’attivita’ ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’adozione della colonna a secco di cui al punto 6.2, comma 4, deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura “attività dotata di colonna a secco per VVF”, posta in corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in prossimità dell’ingresso dell’attività’.
- Gestione della sicurezza
8.1 Generalità
- Il responsabile dell’attivita’ ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attivita’ previsti dalla normativa vigente in materia.
- In edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell’edificio.
- Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell’emergenza, si dovrà prevedere:
- l’installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell’edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d’allarme all’interno dell’attivita’ alberghiera;
- la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell’edificio non destinati ad attività alberghiera.
8.2 Piano d’emergenza
- Il responsabile dell’attivita’ ricettiva e’ tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
- Devono essere pianificate – ed indicate nel piano di emergenza – le procedure per l’assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell’emergenza.
- La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco, contenuta nel piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni fondamentali da comunicare al 115, quella relativa all’eventuale presenza della colonna a secco, di cui al punto 6.2, comma 4.
8.3 Istruzioni di sicurezza
8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano.
- A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d’orientamento. In tali planimetrie deve essere adeguatamente segnalata, tra l’altro, la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie.
8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera.
- In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.
- Le istruzioni esposte nelle camere debbono riportare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre, indicare i divieti di:
– impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
– tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività’.
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