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Aumentano del 30% le sanzioni contro il lavoro nero

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Aumentano del 30% le sanzioni contro il lavoro nero

da | Gen 7, 2014

Aumentano del 30% le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 81/08 per contrastare il lavoro nero e sommerso.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/2013 il Decreto Legge “Destinazione Italia”.
L’articolo 14 del DL 145/2013 prevede l’inasprimento delle sanzioni amministrative previste per l’uso di manodopera in “nero” e per il mancato rispetto della disciplina in materia di riposi giornalieri e settimanali.
In particolare dispone:
– l’aumento del 30% della maxisanzione per il lavoro nero previste dal D.Lgs. 81/08 per contrastare il lavoro nero e sommerso (somme aggiuntive previste dall’art. 14 comma 4)
– la decuplicazione (aumento del 1000% delle sanzioni) in caso di violazioni in materia di orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali
assunzione di 250 nuovi ispettori del lavoro per esercitare attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la prevenzione in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
– l’aumento del 30% le somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008).
Art. 14
Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare

  1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
  2. a) l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche’ delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non e’ ammessa alla procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  3. b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;
  4. c) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonche’ alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall’adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  5. d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta all’approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  6. e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita’ di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa;
  7. f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell’utilizzo del mezzo proprio in un’ottica di economicità complessiva finalizzata all’ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l’anno 2014, 7 milioni per l’anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall’anno 2016.

Per maggiori informazioni:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg
 

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