È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 13 ottobre 2016 n-264 del Ministero dell’Ambiente, contenente il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” che entrerà in vigore il prossimo 02 marzo 2017.
Il decreto si applica ai residui di produzione, ovvero , “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto” mentre non si applica:
a) ai prodotti, vale a dire: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi e’ possibile identificare uno o più prodotti primari;
b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152;
c) ai residui derivanti da attività di consumo.
L’obiettivo principale del Decreto è di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione. Il provvedimento, inoltre, definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’Art. 4 definisce i residui come sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi (Articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Per questo motivo, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Nei successivi articoli vengono indicate le modalità con cui provare la sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Il provvedimento, infine, contiene due allegati:
- L’Allegato 1, “Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia”, contiene un elenco delle principali norme che regolamentano l’impiego dei residui produttivi e una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche
- L’Allegato 2 riporta la scheda tecnica contenente le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo
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