Con l’Interpello n. 4/2015, la Commissione risponde ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito alla formazione del lavoratore prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e alla “valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa”.
Secondo la Commissione, l’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008 evidenzia che la valutazione dei rischi redatta dal datore di lavoro“deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” e che nel documento stesso devono essere individuate “le mansioni che espongano i lavoratori a rischi specifici che richiedano una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.
Per quanto riguarda il quesito sulla formazione, invece, la Commissione ha affermato che in nessun caso la formazione può essere sostitutiva dell’addestramento e che:
- La formazione prevista dall’art. 37, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, è diversa da quella prevista da altre norme o titoli successivi al comma 1 del d.lgs. n. 81/2008 per mansioni o attrezzature particolari;
- A norma dell’Accordo Stato Regioni n. 153/2012, la formazione costituisce un percorso minimo ma sufficiente, salvo esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
Infine, chiarisce la Commissione, il documento di valutazione dei rischi deve contenere tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e di conseguenza la formazione specifica del lavoratore va correlata alla valutazione dei rischi e deve essere ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. Se il lavoratore viene esposto a rischi diversi rispetto a quelli oggetto valutazione e formazione, inoltre, occorrerà effettuare una nuova valutazione dei rischi e una formazione integrativa del lavoratore.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Interpello 4/2015
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