Lo scorso 17 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 12 maggio 2017 recante “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose” (G.U. Serie Generale n. 139 del 17/06/2017).
Il recepimento comporta modifiche all’art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 come segue:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente del RI” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali «parte contraente» e’ sostituito con “Stato membro”, come opportuno».
L’aggiornamento 2017 ADR, RID e ADN era entrato in vigore lo scorso gennaio per i trasporti internazionali di merci pericolose e con una proroga di 6 mesi ai singoli Paesi aderenti per recepire e rendere operative le nuove norme nei trasporti nazionali.
Nuovo Adeguamento ADR 2017
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