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Prevenzione incendi: decreto del 3 agosto 2015

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Prevenzione incendi: decreto del 3 agosto 2015

da | Ago 25, 2015

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È stato pubblicato lo scorso 20 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 il decreto del 3 agosto 2015 riguardante la “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.

 
Il decreto è composto da cinque articoli così suddivisi:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” gmbt_prlx_bg_type=”parallax” gmbt_prlx_break_parents=”0″ gmbt_prlx_smooth_scrolling=”” gmbt_prlx_video=”” gmbt_prlx_video_mute=”” gmbt_prlx_video_force_hd=”” gmbt_prlx_opacity=”100″ gmbt_prlx_video_aspect_ratio=”16:9″ gmbt_prlx_parallax=”none” gmbt_background_repeat=”” gmbt_background_position=”” gmbt_prlx_speed=”0.3″ gmbt_prlx_enable_mobile=”” container=”no”][vc_column width=”1/1″][vc_accordion collapsible=”yes” disable_keyboard=””][vc_accordion_tab title=”Art. 1 Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi ” color=”#1e73be”][vc_column_text]

  1. Sono approvate,  ai  sensi  dell’articolo   15   del   decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme  tecniche  di  prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte  integrante  del presente decreto.
  2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono  applicare  alle attività di  cui  all’articolo  2  in  alternativa  alle  specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai  decreti  del  Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti  criteri  tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3,  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:

a) decreto del 30 novembre 1983  recante  «Termini,  definizioni generali e  simboli  grafici  di  prevenzione  incendi  e  successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di  reazione  al fuoco dei  materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione  e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004  recante  «Disposizioni  relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di  reazione  al fuoco  dei  prodotti   da   costruzione   installati   in   attività disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre  2005  recante  «Approvazione  della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli  impianti  di sollevamento  ubicati  nelle  attività  soggette  ai  controlli   di prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio  2007,  recante  «Classificazione  di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di  opere  da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di  resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20  dicembre  2012  recante  «Regola  tecnica  di prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro l’incendio  installati  nelle  attività  soggette  ai  controlli  di prevenzione incendi».[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Art. 2 Campo di applicazione ” color=”#1e73be”][vc_column_text]1. Le norme tecniche di cui all’articolo  1  si  possono  applicare alla  progettazione,  alla realizzazione   e   all’esercizio   delle attività di cui all’allegato I  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da  42  a  47  ;  da  50  a  54;  56;  57;  63;  64;70;  75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai  locali  adibiti  alricovero di natanti e aeromobili; 76.
2. Le norme tecniche di cui all’articolo  1  si  possono  applicare alle attività di cui al comma 1  di  nuova  realizzazione  ovvero  a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.In  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  parziale  ovvero   di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono  applicare  a condizione che le misure di  sicurezza  antincendio  esistenti  nella restante parte di attività, non interessata  dall’intervento,  siano compatibili con gli interventi  di  ristrutturazione  parziale  o  di ampliamento da realizzare.
3. Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  parziale  ovvero  di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di  entrata  in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui  al  comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1  si  applicano  all’intera attività.   4. Le norme tecniche  di  cui  all’articolo  1  possono  essere  di riferimento per la  progettazione,  la  realizzazione  e  l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei  limiti  diassoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Art. 3 Impiego dei prodotti per uso antincendio ” color=”#1e73be”][vc_column_text]1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di applicazione del presente decreto, devono essere:
a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilità   del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all’uso previsto;
c)  accettati  dal  responsabile   dell’attività’,   ovvero   dal responsabile  dell’esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
 
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio e’ consentito se  gli stessi  sono  utilizzati   conformemente   all’uso   previsto,   sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali applicabili, già sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e  successive  modifiche, che prevedono apposita omologazione per  la  commercializzazione  sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere  a)  e   b),   sono legittimamente commercializzati  in  uno  degli  Stati  della  Unione europea o in Turchia in virtù di  specifici  accordi  internazionalistipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno degli Stati firmatari dell’Associazione  europea  di  libero  scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico  europeo (SEE), per  l’impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza dall’incendio, equivalente a quello  previsto  nelle  norme  tecniche allegate al presente decreto
 
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e’ valutata,  ove  necessario, dal Ministero  dell’interno  applicando  le  procedure  previste  dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio del 9 luglio 2008.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Art. 4 Monitoraggio ” color=”#1e73be”][vc_column_text]
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della difesa civile, del Ministero dell’interno, provvede  al  monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Art. 5 Disposizioni finali ” color=”#1e73be”][vc_column_text]1  Ai  fini  dell’applicazione  delle   norme   tecniche   di   cui all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla  documentazione  tecnica  da  allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica  deve  includere  le informazioni  indicate  nelle  norme  tecniche  di  cui  al  presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del  decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle  degli  articoli  3, comma 3, 4,  comma  2,  e  6,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro dell’interno  9  maggio  2007,  relative  alla  determinazione  degli importi dei corrispettivi dovuti  per  i  servizi  resi  dai  Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Per  le  attività  di  cui  all’articolo  2  in  possesso  del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli  obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente  decreto  non  comporta adempimenti.
Il presente decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della Repubblica italiana.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” gmbt_prlx_bg_type=”parallax” gmbt_prlx_break_parents=”0″ gmbt_prlx_smooth_scrolling=”” gmbt_prlx_video=”” gmbt_prlx_video_mute=”” gmbt_prlx_video_force_hd=”” gmbt_prlx_opacity=”100″ gmbt_prlx_video_aspect_ratio=”16:9″ gmbt_prlx_parallax=”none” gmbt_background_repeat=”” gmbt_background_position=”” gmbt_prlx_speed=”0.3″ gmbt_prlx_enable_mobile=”” container=”no”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Al decreto è, inoltre, allegato un documento strutturato in quattro sezioni:
Sezione G Generalità

  • G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
  • G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
  • G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio

  • S.1 Reazione al fuoco
  • S.2 Resistenza al fuoco
  • S.3 Compartimentazione
  • S.4 Esodo
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio
  • S.6 Controllo dell’incendio
  • S.7 Rivelazione ed allarme
  • S.8 Controllo di fumi e calore
  • S.9 Operatività antincendio
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali

  • V.1 Aree a rischio specifico
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  •  V.3 Vani degli ascensori

Sezione M Metodi

  • M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
  • M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
  • M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Il provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha come obiettivo la semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo.
Leggi: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
 
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