[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” gmbt_prlx_bg_type=”parallax” gmbt_prlx_break_parents=”0″ gmbt_prlx_smooth_scrolling=”” gmbt_prlx_video=”” gmbt_prlx_video_mute=”” gmbt_prlx_video_force_hd=”” gmbt_prlx_opacity=”100″ gmbt_prlx_video_aspect_ratio=”16:9″ gmbt_prlx_parallax=”none” gmbt_background_repeat=”” gmbt_background_position=”” gmbt_prlx_speed=”0.3″ gmbt_prlx_enable_mobile=”” container=”no”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
È stato pubblicato lo scorso 20 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 il decreto del 3 agosto 2015 riguardante la “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.
Il decreto è composto da cinque articoli così suddivisi:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” gmbt_prlx_bg_type=”parallax” gmbt_prlx_break_parents=”0″ gmbt_prlx_smooth_scrolling=”” gmbt_prlx_video=”” gmbt_prlx_video_mute=”” gmbt_prlx_video_force_hd=”” gmbt_prlx_opacity=”100″ gmbt_prlx_video_aspect_ratio=”16:9″ gmbt_prlx_parallax=”none” gmbt_background_repeat=”” gmbt_background_position=”” gmbt_prlx_speed=”0.3″ gmbt_prlx_enable_mobile=”” container=”no”][vc_column width=”1/1″][vc_accordion collapsible=”yes” disable_keyboard=””][vc_accordion_tab title=”Art. 1 Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi ” color=”#1e73be”][vc_column_text]
- Sono approvate, ai sensi dell’articolo  15  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti  da  costruzione  installati  in  attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività  soggette ai controlli  di prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività  soggette ai controlli di prevenzione incendi».[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Art. 2 Campo di applicazione ” color=”#1e73be”][vc_column_text]1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione  e  all’esercizio  delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti alricovero di natanti e aeromobili; 76.
2. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero  di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività , non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività .   4. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti diassoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Art. 3 Impiego dei prodotti per uso antincendio ” color=”#1e73be”][vc_column_text]1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo  di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la  responsabilità   del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile  dell’attività ’,  ovvero  dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio e’ consentito se gli stessi sono utilizzati  conformemente  all’uso  previsto,  sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e  b),  sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionalistipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini  della  sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e’ valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Art. 4 Monitoraggio ” color=”#1e73be”][vc_column_text]
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno, provvede al monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Art. 5 Disposizioni finali ” color=”#1e73be”][vc_column_text]1 Ai fini dell’applicazione delle  norme  tecniche  di  cui all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Per le attività  di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” gmbt_prlx_bg_type=”parallax” gmbt_prlx_break_parents=”0″ gmbt_prlx_smooth_scrolling=”” gmbt_prlx_video=”” gmbt_prlx_video_mute=”” gmbt_prlx_video_force_hd=”” gmbt_prlx_opacity=”100″ gmbt_prlx_video_aspect_ratio=”16:9″ gmbt_prlx_parallax=”none” gmbt_background_repeat=”” gmbt_background_position=”” gmbt_prlx_speed=”0.3″ gmbt_prlx_enable_mobile=”” container=”no”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Al decreto è, inoltre, allegato un documento strutturato in quattro sezioni:
Sezione G GeneralitÃ
- G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivitÃ
Sezione S Strategia antincendio
- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell’incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- Â V.3 Vani degli ascensori
Sezione M Metodi
- M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
- M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Il provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha come obiettivo la semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo.
Leggi: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
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