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Rischio rumore: i compiti del datore di lavoro

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Rischio rumore: i compiti del datore di lavoro

da | Dic 10, 2015

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In base a quanto previsto dall’articolo 181 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  • I valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
  • Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
  • Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  • Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  • L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
  • Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
  • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  • La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

 
In seguito, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

  • Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
  • Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
  • Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
  • Adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
  • Adozione di misure tecniche per il contenimento:
  1. del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  2. del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
  • Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  • Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Per attività che  invece sottopongono i lavoratori a una esposizione al rumore al di sopra dei valori di azione, il datore di lavoro deve garantire misure di prevenzione e protezione particolari, come:

  • LA DISPONIBILITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELL’UDITO quali:
  1. Palline e tappi per le orecchie.
  2. Caschi (comprendenti l’apparato auricolare).
  3. Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria.
  4. Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
  5. Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione
  • L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE;
  • IL CONTROLLO SANITARIO: La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio.

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