Il 17 aprile 2025 è stato ufficialmente sancito il nuovo Accordo tra Stato e Regioni in materia di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un passaggio atteso da tempo che rappresenta una svolta significativa nell’organizzazione e nella qualità della formazione in ambito lavorativo.
Questo nuovo Accordo, che accorpa e aggiorna i precedenti del 2011, 2012 e 2016, rientra nell’ambito del Decreto Legislativo 81/2008 e nasce con l’obiettivo di rendere più omogeneo, efficace e rispondente alle nuove esigenze il sistema formativo nazionale.
Le principali novità del nuovo Accordo
Formazione dei soggetti aziendali (datori di lavoro, dirigenti e preposti)
- Datori di lavoro: obbligo di formazione di almeno 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri temporanei o mobili.
- Dirigenti: la durata complessiva scende da 16 a 12 ore, mantenendo però contenuti specifici, con un modulo extra cantieri di 6 ore.
- Preposti: formazione rafforzata, che passa da 8 a 12 ore, esclusivamente in presenza, con aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni (6 ore), anche in caso di preposti “non formalizzati”.
Riorganizzazione degli aggiornamenti
- Tutti i soggetti aziendali (dirigenti, datori di lavoro, RSPP, lavoratori e preposti) devono effettuare aggiornamenti con contenuti trasversali e tecnico-specifici.
- Le scadenze diventano:
- Biennale per i preposti.
- Quinquennale per gli altri soggetti, con durata minima di 6 ore.
Nuove attrezzature con obbligo di abilitazione
Il nuovo Accordo amplia l’elenco delle attrezzature che richiedono formazione specifica per l’utilizzo:
- Macchine agricole raccoglifrutta: 8 ore.
- Caricatori frontali e pale gommate: 8 ore.
- Carroponti: la formazione potrà arrivare fino a 23 ore, in base al tipo di impianto e alle movimentazioni previste.
Modalità di erogazione della formazione
Sono definite quattro modalità:
- In presenza.
- Videoconferenza sincrona.
- E-learning (ammesso solo per determinati contenuti).
- Modalità mista.
Importante: per la figura del preposto, l’e-learning è completamente escluso, sia per la formazione base sia per l’aggiornamento.
Obbligo di verifica dell’apprendimento e monitoraggio dell’efficacia
Tutti i corsi dovranno concludersi con una verifica finale dell’apprendimento, che potrà essere scritta o pratica. Inoltre, è introdotto l’obbligo di monitorare l’efficacia della formazione sul posto di lavoro.
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
L’accordo entrerà in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È previsto un periodo transitorio:
- I corsi basati sugli accordi precedenti potranno ancora essere avviati entro 12 mesi;
- I datori di lavoro avranno fino a 24 mesi per adeguarsi ai nuovi obblighi formativi.
Per maggiori informazioni, aggiornamenti personalizzati e supporto nell’adeguamento al nuovo accordo, contattaci: siamo a disposizione per accompagnarti in questo importante cambiamento.



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