+39.06.3600.3897 comunicazione@gruppocmb.it

Sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  • HOME
  • 9
  • Sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

da | Apr 22, 2025

Il 17 aprile 2025 è stato ufficialmente sancito il nuovo Accordo tra Stato e Regioni in materia di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un passaggio atteso da tempo che rappresenta una svolta significativa nell’organizzazione e nella qualità della formazione in ambito lavorativo.

Questo nuovo Accordo, che accorpa e aggiorna i precedenti del 2011, 2012 e 2016, rientra nell’ambito del Decreto Legislativo 81/2008 e nasce con l’obiettivo di rendere più omogeneo, efficace e rispondente alle nuove esigenze il sistema formativo nazionale.

Le principali novità del nuovo Accordo

Formazione dei soggetti aziendali (datori di lavoro, dirigenti e preposti)

  • Datori di lavoro: obbligo di formazione di almeno 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri temporanei o mobili.
  • Dirigenti: la durata complessiva scende da 16 a 12 ore, mantenendo però contenuti specifici, con un modulo extra cantieri di 6 ore.
  • Preposti: formazione rafforzata, che passa da 8 a 12 ore, esclusivamente in presenza, con aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni (6 ore), anche in caso di preposti “non formalizzati”.

Riorganizzazione degli aggiornamenti

  • Tutti i soggetti aziendali (dirigenti, datori di lavoro, RSPP, lavoratori e preposti) devono effettuare aggiornamenti con contenuti trasversali e tecnico-specifici.
  • Le scadenze diventano:
    • Biennale per i preposti.
    • Quinquennale per gli altri soggetti, con durata minima di 6 ore.

Nuove attrezzature con obbligo di abilitazione

Il nuovo Accordo amplia l’elenco delle attrezzature che richiedono formazione specifica per l’utilizzo:

  • Macchine agricole raccoglifrutta: 8 ore.
  • Caricatori frontali e pale gommate: 8 ore.
  • Carroponti: la formazione potrà arrivare fino a 23 ore, in base al tipo di impianto e alle movimentazioni previste.

Modalità di erogazione della formazione

Sono definite quattro modalità:

  • In presenza.
  • Videoconferenza sincrona.
  • E-learning (ammesso solo per determinati contenuti).
  • Modalità mista.

Importante: per la figura del preposto, l’e-learning è completamente escluso, sia per la formazione base sia per l’aggiornamento.

Obbligo di verifica dell’apprendimento e monitoraggio dell’efficacia

Tutti i corsi dovranno concludersi con una verifica finale dell’apprendimento, che potrà essere scritta o pratica. Inoltre, è introdotto l’obbligo di monitorare l’efficacia della formazione sul posto di lavoro.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

L’accordo entrerà in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È previsto un periodo transitorio:

  • I corsi basati sugli accordi precedenti potranno ancora essere avviati entro 12 mesi;
  • I datori di lavoro avranno fino a 24 mesi per adeguarsi ai nuovi obblighi formativi.

 Per maggiori informazioni, aggiornamenti personalizzati e supporto nell’adeguamento al nuovo accordo, contattaci: siamo a disposizione per accompagnarti in questo importante cambiamento.

Potrebbe interessarti anche…

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *