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Movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 81/08): definizione, limiti e valutazione del rischio

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Movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 81/08): definizione, limiti e valutazione del rischio

da | Set 28, 2026

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è un’attività estremamente diffusa nei luoghi di lavoro. Non riguarda soltanto magazzini, logistica o attività produttive: il sollevamento, il trasporto, la spinta o il traino manuale di oggetti possono essere presenti in numerosi settori e mansioni.

Quando queste operazioni vengono effettuate in condizioni ergonomiche sfavorevoli, con carichi rilevanti, frequenze elevate, posture incongrue o modalità organizzative non adeguate, possono determinare un rischio di sovraccarico biomeccanico per i lavoratori.

Per questo motivo il D.Lgs. 81/08 dedica alla movimentazione manuale dei carichi uno specifico Titolo, stabilendo un principio preciso: la movimentazione manuale deve essere evitata quando possibile e, quando non può essere eliminata, il rischio deve essere valutato e ridotto attraverso adeguate misure tecniche, organizzative e formative.

Per movimentazione manuale dei carichi si intende: definizione e casi tipici

L’art. 167 del D.Lgs. 81/08 definisce come movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o sostegno di un carico effettuate da uno o più lavoratori, comprese le azioni del:

  • sollevare;
  • deporre;
  • spingere;
  • tirare;
  • portare;
  • spostare un carico.

Rientrano nel campo di applicazione del Titolo VI le operazioni che, per le caratteristiche del carico o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Il rischio, quindi, non dipende esclusivamente dal peso movimentato.

Anche un carico relativamente contenuto può determinare condizioni sfavorevoli quando, ad esempio, viene movimentato con elevata frequenza, lontano dal corpo, in torsione del tronco, ad altezze non adeguate o in spazi che impediscono una postura corretta.

Quali attività possono comportare un rischio da movimentazione manuale?

Le situazioni possono essere molto diverse.

Alcuni esempi sono:

  • movimentazione di merci in magazzino;
  • carico e scarico manuale;
  • sollevamento di scatole e imballaggi;
  • movimentazione di fusti, contenitori e materiali;
  • trasporto manuale di attrezzature;
  • operazioni di picking;
  • attività di montaggio e confezionamento;
  • spinta e traino di carrelli o altre attrezzature;
  • movimentazione ripetitiva di oggetti di peso contenuto.

Per stabilire se una determinata attività comporti un rischio significativo non è sufficiente osservare il peso dell’oggetto: occorre analizzare l’intero compito lavorativo e le condizioni nelle quali viene eseguito.

Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 per la movimentazione manuale dei carichi?

L’art. 168 del D.Lgs. 81/08 stabilisce innanzitutto che il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e utilizzare mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

La prima misura di prevenzione è quindi, quando tecnicamente e organizzativamente possibile, eliminare o ridurre la movimentazione manuale.

Quando non sia possibile evitarla, il datore di lavoro deve adottare misure organizzative, utilizzare mezzi appropriati o fornire ai lavoratori mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio derivante dalla movimentazione.

La valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, dei criteri forniti dalle norme tecniche pertinenti.

Esiste un peso massimo che un lavoratore può sollevare?

Una delle domande più frequenti riguarda il presunto “peso massimo sollevabile”.

È importante chiarire che il D.Lgs. 81/08 non stabilisce un unico limite di peso universale, valido indistintamente per qualsiasi lavoratore, mansione e modalità di movimentazione.

Non è quindi tecnicamente corretto stabilire la sicurezza di un’attività affermando semplicemente che “il carico pesa meno di X kg”.

Il peso costituisce soltanto uno dei fattori della valutazione.

Le norme tecniche e i metodi ergonomici utilizzati per la valutazione prevedono masse di riferimento, valori e indici che devono essere applicati nel loro specifico contesto metodologico. Questi valori non devono essere interpretati come un limite massimo di legge che separa automaticamente una movimentazione sicura da una vietata.

Perché 10, 15, 20 o 25 kg non rappresentano da soli la risposta?

Consideriamo, ad esempio, due lavoratori che movimentano lo stesso carico.

Nel primo caso il carico viene sollevato occasionalmente, mantenuto vicino al corpo e prelevato a un’altezza favorevole.

Nel secondo viene movimentato molte volte durante il turno, prelevato vicino al pavimento, mantenuto distante dal tronco e depositato con una rotazione del busto.

Il peso è identico, ma l’esposizione biomeccanica può essere profondamente diversa.

Per questo motivo la valutazione deve considerare contemporaneamente tutte le variabili rilevanti.

Quali fattori aumentano il rischio?

L’Allegato XXXIII individua diversi elementi che devono essere considerati.

Caratteristiche del carico

Il rischio può aumentare quando il carico è, ad esempio:

  • troppo pesante rispetto alle condizioni di movimentazione;
  • ingombrante o difficile da afferrare;
  • in equilibrio instabile o con contenuto che può spostarsi;
  • collocato in una posizione che richiede di mantenerlo distante dal tronco o di effettuare torsioni o inclinazioni.

Sforzo fisico richiesto

Devono essere considerate le caratteristiche dello sforzo necessario per eseguire il compito e le posture che il lavoratore deve assumere.

Ambiente di lavoro

Spazi insufficienti, pavimentazioni irregolari o instabili, dislivelli, condizioni microclimatiche sfavorevoli e altre caratteristiche dell’ambiente possono contribuire all’aumento del rischio.

Esigenze dell’attività

Sono rilevanti anche:

  • frequenza delle movimentazioni;
  • durata dell’attività;
  • distanze percorse;
  • altezze di presa e deposito;
  • possibilità di recupero;
  • ritmi di lavoro;
  • caratteristiche complessive del compito.

Fattori individuali

La valutazione deve considerare, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle metodologie applicabili, anche i pertinenti fattori individuali di rischio.

L’obiettivo non è quindi individuare semplicemente “quanto pesa il carico”, ma determinare quanto è gravosa l’intera operazione di movimentazione nelle condizioni reali di lavoro.

Come si valuta il rischio da movimentazione manuale dei carichi?

La valutazione deve partire dall’osservazione dell’attività effettivamente svolta.

Occorre individuare le diverse tipologie di movimentazione e analizzare variabili quali peso, frequenza, geometria del movimento, distanza del carico dal corpo, altezza di presa e deposito, eventuali torsioni, durata dell’esposizione e tempi di recupero.

Il D.Lgs. 81/08 indica come criteri di riferimento le norme tecniche applicabili e, in subordine, buone prassi e linee guida.

Tra i principali riferimenti tecnici per la movimentazione manuale rientra la serie ISO 11228.

ISO 11228-1: sollevamento, abbassamento e trasporto

La norma riguarda le attività di sollevamento, abbassamento e trasporto manuale.

Nell’ambito della valutazione delle attività di sollevamento viene utilizzata, nelle condizioni nelle quali risulta applicabile, anche la metodologia derivata dalla Revised NIOSH Lifting Equation (RNLE).

Il metodo considera diversi parametri del compito per determinare quanto le condizioni reali di movimentazione si discostino da condizioni ergonomicamente favorevoli.

ISO 11228-2: spinta e traino

Quando il lavoratore non solleva direttamente il carico ma deve, ad esempio, spingere o trainare un carrello, il problema ergonomico cambia.

La valutazione considera in particolare le forze necessarie per iniziare e mantenere il movimento, oltre a frequenza, distanza, postura, caratteristiche dell’attrezzatura e condizioni della superficie di scorrimento.

ISO 11228-3: bassi carichi ad alta frequenza

Il rischio biomeccanico può essere presente anche quando il peso movimentato è ridotto.

Attività caratterizzate da movimenti ripetuti e frequenti degli arti superiori richiedono infatti una valutazione specifica. La ISO 11228-3 costituisce uno dei riferimenti tecnici per la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

Cosa deve emergere dalla valutazione nel DVR?

La movimentazione manuale dei carichi deve essere considerata nell’ambito della valutazione dei rischi quando pertinente rispetto alle attività aziendali.

Il DVR deve documentare la valutazione effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie.

A seconda dei risultati possono essere previsti, ad esempio:

  • eliminazione di alcune movimentazioni manuali;
  • meccanizzazione delle operazioni;
  • introduzione di ausili;
  • modifica delle modalità di stoccaggio;
  • riduzione delle distanze di movimentazione;
  • riprogettazione delle postazioni;
  • modifica dell’altezza di presa o deposito;
  • interventi sull’organizzazione del lavoro;
  • eventuale rotazione tra attività, quando appropriata;
  • adeguati tempi di recupero, ove necessari in funzione della valutazione;
  • informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Le misure devono essere definite sulla base delle condizioni effettive di esposizione e non applicate automaticamente nello stesso modo a qualsiasi attività.

Come ridurre il rischio da movimentazione manuale dei carichi

La prevenzione più efficace segue una logica gerarchica: prima si cerca di eliminare la movimentazione manuale, quindi, quando questo non è possibile, di ridurre l’esposizione attraverso interventi tecnici e organizzativi.

1. Meccanizzare quando possibile

Carrelli elevatori, transpallet, sollevatori, paranchi, manipolatori e altri ausili possono ridurre significativamente la necessità di movimentare manualmente i carichi.

La scelta dell’ausilio deve tuttavia essere coerente con il compito effettivamente svolto e con le caratteristiche dell’ambiente.

2. Intervenire sul layout

La disposizione di materiali, scaffalature e postazioni può incidere direttamente sul rischio.

Ridurre la distanza tra prelievo e deposito, evitare stoccaggi inutilmente bassi o alti e consentire al lavoratore di avvicinarsi al carico possono migliorare sensibilmente le condizioni ergonomiche.

3. Intervenire sull’organizzazione del lavoro

Quando la valutazione ne evidenzia la necessità, può essere opportuno intervenire su:

  • frequenza delle movimentazioni;
  • distribuzione dei compiti;
  • alternanza tra attività con diverso impegno biomeccanico;
  • durata dell’esposizione;
  • tempi di recupero.

La rotazione del personale non deve essere considerata automaticamente una soluzione: è efficace solo se comporta una reale variazione dell’esposizione biomeccanica.

4. Informare, formare e addestrare i lavoratori

L’art. 169 del D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi di informazione, formazione e addestramento in relazione alla movimentazione manuale dei carichi.

I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate sul peso e sulle altre caratteristiche del carico movimentato e devono essere formati sui rischi presenti e sulle corrette modalità di esecuzione delle attività.

Quando previsto, l’addestramento consente di trasferire sul piano operativo le modalità corrette di movimentazione.

La formazione, tuttavia, non può sostituire gli interventi tecnici e organizzativi: insegnare una corretta tecnica di sollevamento non rende sicura un’attività che presenta condizioni ergonomiche intrinsecamente inadeguate.

Movimentazione manuale dei carichi: dalla valutazione alla prevenzione

Una corretta gestione della movimentazione manuale dei carichi non consiste nell’individuare un semplice valore in chilogrammi.

È necessario analizzare come, quanto, dove e con quale frequenza il carico viene movimentato, valutando l’interazione tra caratteristiche del carico, organizzazione del lavoro, postura, frequenza, ambiente e caratteristiche del compito.

La valutazione deve quindi tradursi in interventi concreti: eliminazione o riduzione della movimentazione manuale, ausili adeguati, miglioramento ergonomico delle postazioni e dell’organizzazione e corretta preparazione dei lavoratori.

CMB CONSULTING supporta le aziende nella valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e da sovraccarico biomeccanico, nell’individuazione delle misure di prevenzione e nella formazione dei lavoratori, sulla base delle caratteristiche effettive delle attività e dell’organizzazione aziendale.

Riferimenti essenziali

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Titolo VI, artt. 167-169;
  • D.Lgs. 81/08 – Allegato XXXIII;
  • serie ISO 11228 – Ergonomia e movimentazione manuale;
  • ISO 11228-1 – sollevamento, abbassamento e trasporto;
  • ISO 11228-2 – spinta e traino;
  • ISO 11228-3 – movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
  • documentazione tecnica INAIL sulla movimentazione manuale dei carichi e sul sovraccarico biomeccanico.

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