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LE RESPONSABILITÀ DELL’RSPP: TRA ARRESTI GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

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LE RESPONSABILITÀ DELL’RSPP: TRA ARRESTI GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

da | Giu 30, 2026

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale, ma di consulenza e ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli collaborando col datore di lavoro nella individuazione dei rischi connessi all’attività lavorativa e fornendogli le opportune indicazioni tecniche per risolverli.  Sicché, egli può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 6 maggio 2026, n. 16359).

Premessa
La sentenza della Cassazione penale n. 16359/2026 interviene sulla questione concernente le attribuzioni e i compiti che il Testo Unico assegna all’RSPP e sulle responsabilità che lo stesso può assumere nell’ambito del sistema delineato dallo stesso D. Lgs. n. 81 del 2008.

Quella relativa alle responsabilità dell’RSPP è questione tornata oggi al centro del dibattito istituzionale in ragione di una recente proposta di modifica al codice penale e di procedura penale, nonché al D. Lgs. n. 81 del 2008, presentata da una Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro (12 maggio 2026)[1].

La proposta, che mira a delineare un quadro di riferimento coerente con il sistema giuridico in generale e più in particolare con i criteri che regolano le responsabilità sul piano penale, interviene anche sulla figura dell’RSPP e sulla natura del ruolo che lo stesso esercita nel sistema giuridico della salute e della sicurezza sul lavoro.

L’RSPP nel sistema di responsabilità del D. Lgs. n. 81 del 2008
E’ noto che, tra le scelte adottate dal legislatore italiano nel definire ruoli e responsabilità nella gestione e nell’attuazione della normativa prevenzionistica, di rilievo è stata quella di escludere l’RSPP dal novero delle c.d. responsabilità “tipizzate”.

Leggendo la parte finale del titolo I – quella dedicata alle specifiche misure sanzionatorie – troviamo, infatti, indicati tutti i soggetti/attori della sicurezza (compreso lo stesso lavoratore: v. art. 59), eccezion fatta per l’RSPP[2].

Appare quindi singolare che tra gli esclusi dal sistema delle responsabilità aziendali sia proprio il soggetto che, per competenze tecnico-professionali e per esperienza, è colui che definisce, o che comunque orienta le politiche di sicurezza aziendale, poi individuate dal datore di lavoro nel DVR.

La responsabilità dell’RSPP nella giurisprudenza della Cassazione penale
Questo stato di cose, come noto, ha trovato nel tempo una parziale mitigazione in sede giurisprudenziale. La Cassazione, infatti, a partire dalla storica sentenza relativa all’incidente avvenuto presso la camera iperbarica dell’ospedale Galeazzi di Milano (Cass. pen., sez. III, n. 29229/2005, ma ancor più incisivamente Cass. pen., IV, n. 2814/2011) ha ripetutamente affermato che l’RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

L’RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Il fatto che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo (che sono poi quelle tipizzate dal legislatore nel citato titolo I), da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.

In verità la sentenza da ultimo citato, al di là del principio appena enunciato, e proprio in ragione della difficoltà di ancorare una responsabilità penale in capo all’RSPP per fatto/reato proprio, aveva ritenuto che una errata o incompleta consulenza, che si sia tradotta in una parziale o erronea valutazione dei rischi (della quale, a norma degli artt. 17 e 55, è chiamato a rispondere il solo datore di lavoro) potesse comunque comportare una responsabilità sul piano civilistico nei confronti dello stesso datore di lavoro.

Tuttavia, ormai da tempo la Cassazione ritiene che l’RSPP possa essere chiamato a rispondere penalmente, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzarla (cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2022, n. 16562).

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Cass. pen., sez. IV, 20 novembre 2024, n. 42483; Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2023, n. 49300; Cass. pen., sez IV, 18 settembre 2023, n. 37991; Cass. pen. sez. IV, 5 giugno 2023, n. 23986, Cass. pen., sez. 4IV 18 maggio 2023, n. 21153).

Ancora di recente la Suprema Corte ha stabilito che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è chiamato a rispondere della morte di un lavoratore, qualora risulti che egli abbia concorso a cagionare l’evento, non avendo adeguatamente valutato il rischio relativo alle operazioni da cui è scaturito l’infortunio mortale, per non aver previsto nel DVR precise modalità di intervento, ed infine per non aver in alcun modo preso in considerazione lo specifico contesto (nella specie un magazzino) in cui si era verificato l’infortunio (Cass. pen., sez. IV, 16 maggio 2025, n. 18447).

La decisione n. 16359/2026 si pone in linea con questo orientamento, laddove ribadisce che l’RSPP svolge all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale, ma di consulenza e ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli collaborando col datore di lavoro nella individuazione dei rischi connessi all’attività lavorativa e fornendogli le opportune indicazioni tecniche per risolverli.  Sicché, egli può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

Nomina dell’RSPP e delega di funzioni
Direttamente collegato all’orientamento appena ricordato è il principio secondo cui la mera designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni (ai sensi dell’art. 16 D. Lgs n. 81/2008) e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro  i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo, gravanti sul datore di lavoro, non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (Cass. sez. lav., ord. 27 dicembre 2024, n. 34553).

Il ripensamento del ruolo dell’RSPP in una recente proposta di legge
Come accennato in premessa, il tema delle responsabilità dell’RSPP è al centro di una recente proposta di riforma elaborata da una Commissione di studio istituita presso il Ministero della Giustizia (Commissione Sisto).

Nella sua relazione, la Commissione propone l’attribuzione al Responsabile del SPP di una maggiore autonomia nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Un primo segnale di cambiamento in questa direzione lo si ritrova già nella definizione di RSPP (art. 2, comma 1, lett. f), ove in luogo del termine “coordinare” si propone l’inserimento di “dirigere” e un ulteriore periodo che recita: “coordinare le figure professionali dotate delle competenze necessarie alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischio”.

Già da questa prima formulazione si evince come l’RSPP cesserebbe di essere un mero collaboratore tecnico, per assumere un ruolo e una posizione diversi, ossia di garante a “titolo originario”, con conseguente attribuzione di responsabilità “proprie” e non più meramente derivate da quelle datoriali. Per questo motivo, si propone altresì di mettere a capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire al servizio di prevenzione mezzi e risorse finanziarie necessari allo svolgimento dei compiti, sulla base delle indicazioni che lo stesso RSPP è tenuto a fornire e fermo un obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro sul corretto espletamento dei relativi compiti. Obbligo che si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di cui all’art. 30 dello stesso D. Lgs. n. 81 del 2008 (in analogia con quanto previsto dall’art. 16, comma 3, in tema di delega di funzioni).

A rimarcare il rinnovato ruolo che la proposta intende assegnare all’RSPP è la previsione di modifica dell’art. 31, secondo la quale il datore di lavoro non risponderebbe della inadeguatezza della valutazione dei rischi se dimostra di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti nello stesso articolo. E’ evidente la ratio di questa modifica, la quale consiste nel delineare un sistema di responsabilità che non dovrebbe più ammettere o scontare sovrapposizioni di ruoli.

In particolare, l’obiettivo della proposta è quello di realizzare un necessario riequilibrio delle responsabilità: se il datore di lavoro ha scelto un RSPP qualificato, gli ha garantito autonomia, risorse finanziarie adeguate e ha vigilato mediante un modello organizzativo idoneo ed efficace, non sarà chiamato a rispondere di una inadeguata valutazione sul piano tecnico.

La proposta di modifica tocca anche altri aspetti relativi alla disciplina dell’RSPP (tra cui il possesso di specifici requisiti professionali e formativi correlati alle specificità del rischio che è chiamato a gestire), nonché i profili concernenti l’organizzazione del SPP (art. 33 del TU), del quale merita di essere segnalata la previsione secondo la quale è vietato il conferimento al responsabile del servizio di delega e di subdelega.

La previsione – come si legge nella Relazione illustrativa – è finalizzata ad escludere che il Responsabile del SPP possa essere sottratto ai suoi compiti dalla necessità di svolgere le funzioni delegategli dal datore di lavoro ed evitare che venga a trovarsi in una situazione di sostanziale conflitto di interessi.

A fronte di una maggiore autonomia, per l’RSPP la Commissione propone uno specifico apparato sanzionatorio tramite l’introduzione del nuovo articolo 58-bis. La norma prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro nei casi di violazione dei principali obblighi professionali e organizzativi. Le sanzioni riguardano anche l’assenza dei requisiti professionali, la violazione dei compiti spettanti in base all’art. 33 del d.lgs. n. 81/2008 o l’omessa gestione documentale.

A sottolineare l’importanza del ruolo che la proposta intende assegnare all’RSPP è la modifica /integrazione dell’art. 18, comma 3-bis, che inserisce tale figura tra i soggetti su cui il datore di lavoro (e il dirigente) sono chiamati ad esercitare un’attività di vigilanza.

Breve conclusione
Come già evidenziato, la proposta di modifica del Testo Unico (della cui complessità si avvede la stessa Commissione, al punto da ritenere preferibile – come si legge nella parte finale della relazione – “il ricorso alla strumento della delega”) può essere letta come il tentativo di completare un quadro normativo, per molti aspetti, già delineato dalla giurisprudenza della Cassazione.

Di certo, la riscrittura del ruolo e delle funzioni dell’RSPP nei termini che sono stati sopra descritti, attraverso un’architettura che colloca l’RSPP tra i soggetti titolari di una specifica posizione di garanzia, con un correlato apparato sanzionatorio “proprio”, rappresenta un salto di paradigma che porterebbe, evidentemente, a rivedere i rapporti tra i diversi soggetti, onde evitare che la figura così riformata possa sovrapporsi con altri attori della sicurezza (su tutti i dirigenti, in particolare con coloro che sono investiti da specifica delega), con ricadute, di difficile gestione, sul piano delle connesse responsabilità.

[1] Si tratta della “Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, istituita con decreto del Ministero della Giustizia del 24 marzo 2024 (presieduta dal Vice Ministro Paolo Sisto), incaricata di “analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, per un ponderato intervento legislativo” in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

[2] Altro soggetto escluso tra coloro che sono destinatari di sanzioni tipiche è l’RLS. Ricordo, a questo riguardo, che la Cassazione, con una decisione rimasta tuttavia isolata (Cass. pen., sez. IV, n. 38914/2023), ha riconosciuto a tale soggetto una corresponsabilità (ex art. 113 c.p.) con il datore di lavoro rispetto ad un infortunio che i giudici di merito avevano ascritto alla mancata formazione di un lavoratore deceduto, non avendo l’RLS in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge. In tal il mancato intervento dell’RLS aveva consentito che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

Articolo di Angelo Giuliani

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