La Cassazione Penale, Sez.VII, del 17 aprile 2019 n.16715 ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova in cui dichiarava l’imputato A. (datore di lavoro) colpevole delle violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 71, co. 3, sanzionato dall’art. 87, co. 3, lett. B del D.Lgs 81/08; artt. 71, co. 7, lett. a, 73, commi 4 e 5, in relazione all’art. 87, co. 2, lett. c e d del D.Lgs 81/08), in relazione a fatti del 2.11.2015.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, indica sia le modalità con cui il Tribunale ha accertato la falsità delle attestazioni dell’imputato sia le conseguenze giuridiche che esse determinano.
Fatto
1.Il Tribunale di Genova, con sentenza 8.11.2017 dichiarava l’imputato A. colpevole delle violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 71, co. 3, sanzionato dall’art. 87, co. 3, lett. b), d. Lgs. n. 81 del 2008; artt. 71, co. 7, lett. a), 73, commi 4 e 5, in relazione all’art. 87, comma 2, lett. c) e d), d. Lgs. n. 81 del 2008), in relazione a fatti del 2.11.2015 condannandolo alla pena di 11.200€ di ammenda.
2.Con il ricorso per cassazione, articolato con due motivi, il difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce:
1) violazione di legge in relazione all’art. 533, c.p.p. e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver il giudice di merito ritenuto i dipendenti della FIAN non adeguatamente formati e non equipaggiati, pervenendo altresì ad affermare che gli attestati sulla formazione fossero falsi perché precedenti alla data di assunzione; diversamente, si sostiene, la circostanza che l’imputato avesse impiegato operai non formati sarebbe rimasta sfornita di prova, avendo solo presunto il giudice che la circostanza fosse stata provata in base ad una valutazione di inverosimiglianza circa il fatto che il dipendente P.L. potesse aver ricevuto la formazione in data 24.10.2015, ossia prima ancora di essere assunto, senza tener conto che si trattava di operai assunti a tempo determinato, i quali venivano licenziati e riassunti in base alle commesse, e senza peraltro tenere in considerazione che spesso i corsi di formazione precedono l’avviamento al lavoro vero e proprio; il giudice avrebbe poi ricostruito l’incidente in conformità a quanto sostenuto dall’operatore della ASL che aveva formulato una mera ipotesi ricostruttiva, disattendendo invece quella dei due operai presenti al fatto, che avevano descritto una modalità della sua verificazione assolutamente diversa);
2) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché per la mancata applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (si sostiene, anzitutto, che le attenuanti generiche sarebbero state negate erroneamente, basando il diniego sul mancato risarcimento al lavoratore infortunato, sulla sua mancata partecipazione al processo e sull’invio alla ASL di documentazione falsa per evitare di dar corso alle prescrizioni; in particolare, non si sarebbe tenuto conto di una serie di fattori attenuanti (condotta di vita antecedente al reato; condotta di vita contemporanea e susseguente; condizioni di vita individuale, familiare e sociale; comportamento processuale cristallino dell’imputato), laddove gli elementi valorizzati per il diniego non giustificavano in realtà tale giudizio, anzitutto perché il risarcimento è dovuto dall’INAIL e dalla compagnia assicuratrice, in secondo luogo perché la mancata partecipazione al processo è stata necessitata dalla notevole distanza tra la residenza in Sicilia dell’imputato e la sede del processo in Liguria; infine, quanto all’invio alla ASL di documentazione falsa, non vi sarebbe prova in atti, essendo frutto tale affermazione di una ipotesi del giudice non comprovata dagli atti processuali; il giudice, infine, avrebbe errato sia nel non riconoscere il concorso formale, trattandosi di danno effettuato con una sola azione od omissione che ha violato più norme, sia, ancora, nel non riconoscere la continuazione tra le violazioni contestate, erroneamente ritenendo che non vi fossero elementi a sostegno).
Diritto
3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
4.Ed invero, la sentenza impugnata illustra con dovizia di particolari e con percorso logico-argomentativo privo di sbavature od errori ricostruttivi le ragioni per le quali l’imputato è stato ritenuto colpevole delle contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, accertate a seguito di un infortunio sul cantiere allestito in Genova per la posa di alcuni cavi di fibra ottica ad un lavoratore extracomunitario suo dipendente; in particolare, dopo aver descritto i particolari dell’infortunio occorso al dipendente, il giudice è passato ad esaminare i fatti rilevanti ai fini dell’affermazione di responsabilità per i reati contravvenzionali rilevando che:
a) il personale presente sul cantiere (segnatamente il P.L.) non aveva la formazione adatta per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere;
b) sul luogo era mostrato il POS in cui il datore di lavoro, conformemente alla visura camerale della CCIAA, risultava essere l’attuale ricorrente e non era presente alcuna indicazione sulla formazione specifica dei lavoratori;
c) il coordinatore per la sicurezza, presente in loco, non essendo in condizione di fornire documentazione al riguardo, in un secondo momento aveva fatto pervenire la documentazione inviatagli dalla FIAN, da cui risultava che in nessuno degli eventi formativi organizzati dalla società erano però stati presenti i due lavoratori impiegati in quel cantiere, né il P.L. né il lavoratore infortunatosi, tale S., né tantomeno un terzo lavoratore, tale F., poi incontrato al pronto soccorso;
d) le indagini successivamente svolte sul P.L., che aveva materialmente operato la movimentazione, consentivano di accertare che lo stesso era stato recentemente assunto in data 27.10.2015 e che il medesimo non avesse ricevuto formazione;
e) richiesta di documentazione al riguardo, la FIAN aveva risposto inviando un attestato per la formazione successiva alla data del 2.11.2015, ma che recava una data antecedente;
f) la falsità di tale attestato, in particolare, veniva desunta dal giudice non solo perché la data della supposta formazione (24.10.2015) era antecedente all’assunzione del P.L. (27.10.2015), ma soprattutto dal fatto che il progressivo dell’attestato corrispondeva ad un codice fiscale diverso rispetto a quello del lavoratore P.L.;
g) gli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione avevano dato infatti esito positivo, risultando invero che il progressivo indicato nell’attestato riguardava in effetti un altro lavoratore ed un altro corso;
h) la deposizione resa dal P.L., infine, era risultata falsa, avendo egli fornito una versione assolutamente inverosimile sulla questione relativa all’attività di formazione che avrebbe svolto prima della data dell’infortunio al collega di lavoro (venendo a più riprese fatto oggetto di contestazione ex art. 500, c.p.p. da parte del PM nel corso dell’esame testimoniale) sia sulla sua situazione lavorativa con la FIAN (asserendo in chiusura del suo esame, di non avere più rapporti) sia, ancora, mostrando una disarmante ingenuità nell’affermare, a domanda del PM se qualcuno gli avesse indicato le modalità di movimentazione del pozzetto, che nessuno lo aveva fatto perché non ce n’era bisogno considerata la semplice manovra di sollevamento da svolgere;
i) infine, sempre dalla sentenza emerge come lo stesso lavoratore infortunato avesse chiarito come la cinghia impressa sulle fotografie non era neppure quella usata per il posizionamento del pozzetto, precisando che quella utilizzata era molto più usurata ed era stata cambiata mentre egli veniva caricato sull’autoambulanza, aggiungendo di non aver ottenuto per il danno subito (amputazione di due dita) alcun risarcimento da parte della ditta dell’imputato o da terzi.
5.Sulla base, dunque, di tali consistenti elementi, il giudice ha concluso per la esistenza delle contravvenzioni oggetto di accertamento, non avendo provveduto, da un lato, ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative affinché fossero impiegati accessori rispondenti alle vigenti normative idonei a garantire che il sollevamento del pozzetto avvenisse con una configurazione dell’imbracatura tale da evitare l’oscillazione lungo l’asse di rotazione, atteso che nel cantiere era presente solo una cinghia del tutto inidonea a spostare il pozzetto. Dall’altro, non avendo preso le misure necessarie affinché il P.L., addetto alle manovre di sollevamento con la gru, avesse ricevuto una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone; tale mancanza di formazione, come evidenzia il giudice di merito, ha avuto una diretta incidenza causale sull’infortunio, poiché i pezzi del manufatto, legati insieme e non singolarmente, sono entrati in rotazione, colpendo il lavoratore sito dentro lo scavo.
6.Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto si risolvono non solo in censure puramente contestative ed in fatto, ma tradiscono in realtà il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità , attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà , si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5r n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745).
E, sul punto, che l’attività di formazione del personale sul cantiere non fosse stata curata bene è desunta logicamente dal giudice con riferimento alla posizione del lavoratore P.L., al punto tale che la stessa società di cui l’imputato è legale rappresentante giunse a formare un documento falso che ne attestava la formazione, falsità corroborata non solo dall’anteriorità della data in cui la formazione sarebbe avvenuta rispetto alla data dell’assunzione, ma soprattutto dagli accertamenti svolti presso la società di formazione che avevano consentito di appurare che il cronologico esistente sull’attestato riguardasse in realtà un lavoratore diverso.
7.Quanto, poi, alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, il giudice motiva il diniego delle attenuanti generiche escludendo la presenza di elementi giustificativi, dovendosi in particolare valorizzare, tra i tre elementi indicati dalla Corte, particolarmente la produzione della falsa documentazione da parte dell’imputato, che non solo denota particolare callidità nell’azione, ma è chiaramente descrittiva, nell’ottica del giudice, di un negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, elemento che deve essere valutato ex art. 133, c.p., smentendo nel contempo la sussistenza dei fattori attenuanti invocati, tra cui proprio la condotta del reo successiva al reato, concretizzatasi nel produrre un documento falso all’organo di vigilanza per ottenere i benefici derivanti dalla procedura di cui al d. lgs. n. 758 del 1994, osta al riconoscimento dell’art. 62 bis, c.p.
Deve, in ogni caso, essere qui ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità , purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’Interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 – dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).
8.Quanto poi alla contestata mancata applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, il giudice ne esclude l’applicabilità .
Sul punto, deve qui rilevarsi, quanto al concorso formale, che non risulta soddisfatta la condizione richiesta dal comma primo dell’art. 81, c.p. (ossia la violazione di diverse disposizioni di legge ovvero la commissione di più violazioni della medesima disposizione di legge con una sola azione od omissione, atteso che le violazioni di cui ai capi a) e b) sono riferite a condotte diverse; quanto poi alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, è ben vero che l’art. 81, comma secondo, cod. pen., non pone alcuna distinzione tra delitti e contravvenzioni, limitandosi a stabilire che “Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.
La norma, infatti, si riferisce alle violazioni in genere e dunque ai reati, che possono essere indifferentemente sia i delitti che le contravvenzioni. La riduzione dei diversi reati, purché non eterogenei, in un trattamento sanzionatorio unico, rientra tuttavia nelle previsioni di detta norma alla sola condizione che in tema di continuazione l’elemento soggettivo comune ai reati presi in esame sia il dolo e non la colpa: circostanza da escludersi, nel caso di specie, trattandosi per ambedue le violazioni di reati contravvenzionali punibili a titolo di colpa. Ed invero è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l’elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali (da ultimo, v.: Sez. 3, n. 10235 del 24/01/2013 – dep. 05/03/2013, Vitale, Rv. 254423).
9.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l’8 febbraio 2019
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