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Chiarimenti sulla formazione dei docenti in materia di Sicurezza

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Chiarimenti sulla formazione dei docenti in materia di Sicurezza

da | Dic 1, 2014

La Commissione Interpelli con l’interpello n. 21/2014 risponde ad alcune richieste di chiarimento, da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,  sul D.I. 6/3/2013 riguardante la qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al quarto e al quinto criterio.
I quesiti formulati hanno il fine di sapere se:

  • Il consulente del lavoro che “abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi” occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Il consulente “che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti” sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Commissione dichiara che  “chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi – per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi attività lavorativa o professionale coerente con l’area tematica della docenza”.
Inoltre, il formatore che intenda dimostrare una qualifica come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo il criterio n. 5 del D.I. 6/3/2013, dovrà aver svolto in maniera non episodica, per almeno 3 anni, esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica di interesse per la propria docenza e che il possesso dei criteri di qualificazione non può essere dimostrato con un’autocertificazione, ma deve essere dimostrato con qualsiasi idonea documentazione, come ad esempio attestazione del datore di lavoro o lettere di incarico.
Leggi l’INTERPELLO 21/2014

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