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Circolare del Ministero del Lavoro sui dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto

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Circolare del Ministero del Lavoro sui dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto

da | Feb 17, 2015

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 che ha per oggetto “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”, riporta alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo dei Dispositivi d’ancoraggio, durante l’esecuzione dei lavori in quota, distinti in permanenti o non permanenti sulle opere di costruzione.
Il Ministero  precisa preliminarmente che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi dì ancoraggio:

  • quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);
  • quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. In quest’ultima categoria, secondo il Ministero, rientrano “tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto”.

Il documento, inoltre, riporta ulteriori informazioni, per quanto riguarda:
Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione
L’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi ‘….intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro’.  Inoltre l’articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i ‘DPi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992’ ed che ‘….si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza….’. Dunque, “i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI”. Di conseguenza tali dispositivi di ancoraggio “presentano almeno le seguenti caratteristiche:

  • sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
  • sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso”.

Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente sulle opere di costruzione
Secondo il Ministero, invece, i  Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI e dovranno essere considera “prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”.
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