Con Circolare n. 8 del 12 febbraio 2016, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso in merito agli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro.
Nel dettaglio la circolare dichiara che:“Fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà, si precisa che, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n. 16 del 22 maggio 2013”
Il suddetto interpello (n. 16 del 22 maggio 2013) ricorda che l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l’obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, con l’obiettivo di renderli consapevoli dei rischi della propria attività e permettergli di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. L’erogazione di tale formazione, inoltre, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12).
Visto l’obbligo di dover svolgere la formazione in orario lavorativo, la formazione in materia di salute e sicurezza può essere effettuata in occasione di quella prevista dalla L. n. 92/2012, “che impone ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa l’effettivo e regolare svolgimento di corsi di formazione o di riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito (art. 4, comma 4, L. n. 92/2012)”?
La Commissione afferma che ”nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dal citato accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto si ritiene che possano essere effettuati nell’ambito della formazione di cui all’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a).
Circolare n. 8 del 12 febbraio 2016
Interpello n.16 del 22 maggio 2013
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