Approvato il 30 giugno 2022 il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro dal Ministeri Lavoro, Salute, Sviluppo, Inail e parti sociali
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza e ne aggiorna alcuni contenuti.
Le principali misure di prevenzione e contenimento del contagio contenute nel Protocollo sono di seguito riportate sinteticamente:
1- INFORMAZIONE: Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, continua ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e delle misure precauzionali da adottare in azienda
2- MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO: Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
3- GESTIONE DEGLI APPALTI: In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente.
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA: Il datore di lavoro continua ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID19, n. 12/2021
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: Il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.
Fermi gli obblighi di legge che attualmente prevedono l’obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali FFP2 solo in alcuni settori, questo rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
7-8-9-11-12 Nel nuovo protocollo nulla risulta sostanzialmente modificato in tema di gestione degli spazi comuni, entrata/uscita dei lavoratori, la gestione di una persona sintomatica in azienda. In conclusione, si ribadisce l’utilità del lavoro agile (smart working) come utile misura di contrasto alla diffusione del Covid 19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili e l’utilizzo di specifiche misure prevenzionali e organizzative per questi lavoratori.
10-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: Si ribadisce la necessità di ripristinare completamente la sorveglianza sanitaria anche in considerazione del fatto che può essere un’utile occasione di informazione sulle misure anticontagio, sulla profilassi vaccinale e sul corretto utilizzo dei DPI.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.
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