Sulla Gazzetta Ufficiale, del 21 ottobre 2016, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Beni culturali (30/06/2016) circa i “Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali“come monumenti, gallerie, aree e i parchi archeologici, parchi, ville e giardini.
Il decreto, composto da tre articoli e un allegato tecnico, affronta le seguenti tematiche:
Art.1 – “Apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura statali”
Art.2 – “Sicurezza e vigilanza”
Art.3 – “Disposizioni transitorie e finali”
Allegato tecnico – Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali
“CRITERI PER L’APERTURA AL PUBBLICO, LA VIGILANZA E LA SICUREZZA
DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI“
Art. 1 – “Apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura statali”
- I musei e i luoghi della cultura dello Stato, ivi inclusi i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, tutti i giorni feriali e festivi, ad eccezione del 1° gennaio e del 25 dicembre, e fatta comunque salva la possibilità di prevedere, ai sensi del comma 6, in ragione di particolari esigenze di buon andamento, un giorno di chiusura infrasettimanale.
- I musei e i luoghi della cultura dello Stato, ivi inclusi i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, per undici ore al giorno, in conformità con la contrattazione integrativa di Ministero. L’orario di apertura di musei, monumenti e gallerie è, di regola, dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini sono visitabili, di regola, dalle ore 9,00 a un’ora prima del tramonto.
- Con riguardo ai musei e ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, al fine di assicurare una più ampia godimento, il direttore può stabilire, d’intesa con il direttore generale musei, orari più estesi rispetto a quelli di cui al comma 2, anche in relazione ai flussi di visitatori, alla programmazione culturale, alle esigenze di coordinamento con l’apertura di altri istituti e luoghi della cultura pubblici o privati, nonché’ in occasioni di particolare rilievo, tenuto conto della dotazione di personale e, comunque, in accordo con la contrattazione collettiva. Per le medesime esigenze e alle medesime condizioni di cui al precedente periodo, il direttore può stabilire, d’intesa con il direttore generale musei, orari diversi da quelli di cui al comma 2, nell’ambito dello stesso numero complessivo di ore settimanali.
- Con riguardo ai musei e ai luoghi della cultura non di competenza di istituti dotati di autonomia speciale, il direttore può proporre al direttore del Polo museale regionale l’adozione di orari diversi da quelli di cui al comma 2, in relazione ai flussi di visitatori, alla programmazione culturale, alla necessità di ottimizzare l’impiego e le turnazioni delle risorse umane, alle esigenze di coordinamento con l’apertura di altri istituti e luoghi della cultura pubblici o privati, nonché’ in occasioni di particolare rilievo, tenuto conto della dotazione di personale e, comunque, in accordo con la contrattazione collettiva. Per le medesime esigenze e alle medesime condizioni di cui al precedente periodo, il direttore generale musei può eccezionalmente, anche su proposta del direttore del Polo museale regionale, autorizzare giorni di apertura diversi da quelli di cui al comma 1.
- Il direttore del Polo museale regionale e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, il direttore, in entrambi i casi d’intesa con il direttore generale musei, possono stabilire aperture straordinarie dei rispettivi istituti, anche nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio, nonché’ in attuazione di specifiche direttive del Ministro, previa verifica della disponibilità di risorse utili a finanziare dette aperture e nel rispetto della vigente normativa in materia di rapporti sindacali. In ogni caso, in accordo con la contrattazione collettiva, gli istituti e luoghi della cultura statali, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, restano aperti e sono ad accesso libero quando il 1° gennaio è domenica.
- Il giorno di chiusura infrasettimanale di cui al comma 1 del presente articolo è fissato, anche per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito, dal direttore del Polo museale regionale o, per gli istituti dotati di autonomia speciale, dal direttore, in entrambi i casi d’intesa con il direttore generale musei. In relazione a particolari ed eccezionali esigenze, su richiesta motivata del direttore dell’istituto o del luogo della cultura, il direttore generale musei può autorizzare la chiusura temporanea dell’istituto medesimo, della quale deve essere data tempestiva e adeguata comunicazione al pubblico.
- Resta fermo il potere del direttore generale musei di adottare indirizzi per assicurare il migliore coordinamento degli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.
Art. 2 – “Sicurezza e vigilanza”
- A ognuno dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato sono assicurati, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati sistemi di allarme e sicurezza antincendio, antintrusione e antifurto e, nei siti individuati dagli organi preposti come obiettivi sensibili, adeguati dispositivi di controllo antiterrorismo.
- Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569, la vigilanza degli istituti e dei luoghi della cultura statali, ivi inclusa la vigilanza dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, è svolta secondo le modalità stabilite, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un apposito piano della sicurezza, comprensivo del piano della sicurezza e dell’emergenza, del piano della vigilanza e del piano dell’accoglienza del pubblico. Il piano è redatto dal direttore dell’istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, in accordo con gli standard dell’International Council of Museums (ICOM) e sulla base dell’allegato tecnico «Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», che costituisce parte integrante del presente decreto. Il piano è adottato dal direttore, sentito il direttore del polo museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall’emanazione del presente decreto e successivamente aggiornato a cadenza almeno triennale.
- Il direttore generale musei e, per i musei dotati di autonomia speciale, il direttore del museo dettano disposizioni al fine di assicurare la riconoscibilità del personale addetto alla vigilanza e all’accoglienza del pubblico nei musei e dei luoghi della cultura dello Stato, anche attraverso l’uso di divise o di altri elementi distintivi. Gli oneri per la fornitura dei capi e/o accessori di cui al precedente periodo gravano sul capitolo 5650 della «Direzione generale Musei» e, per i musei dotati di autonomia speciale, sul bilancio di ciascun istituto. La fornitura dei medesimi capi e/o accessori può avvenire altresì mediante sponsorizzazione tecnica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Resta fermo il potere del direttore generale musei di adottare ulteriori indirizzi per assicurare la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.
Art. 3 – “Disposizioni transitorie e finali”
- E’ abrogato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, il cui art. 2 resta in vigore, per i singoli istituti e luoghi della cultura, sino all’adozione del piano della sicurezza di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto.
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle soprintendenze speciali, e, in quanto compatibili, agli archivi, alle biblioteche e agli altri istituti del Ministero aperti al pubblico.
Allegato tecnico – Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali
Il servizio di accoglienza, vigilanza e sicurezza nei musei e luoghi della cultura dello Stato è finalizzato ad assicurare l’integrità dei beni e l’incolumità delle persone presenti al loro interno e a garantire l’accoglienza dei visitatori.
Il servizio è assicurato in via permanente, mediante l’utilizzo integrato di dispositivi adeguati e di personale idoneo, nella quantità e con le modalità appropriate al contesto ambientale, alle dimensioni e alla tipologia dell’istituto o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, alle caratteristiche dei beni esposti, ai dispositivi di protezione fisica e di vigilanza remota esistenti, alle modalità di visita previste.
Allo scopo di assicurare il servizio, il direttore elabora il Piano della sicurezza museo o del luogo della cultura, sulla base alle dotazioni relative alle strutture, alla sicurezza, alle risorse umane e finanziarie e garantendo il coinvolgimento del personale.
Il Piano si compone di:
- Il Piano della sicurezza e dell’emergenza, che, elaborato sulla base dell’analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l’apertura in sicurezza dei siti culturali;
- Il Piano della vigilanza, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell’intervento a protezione delle strutture, dei beni e delle persone presenti nel museo o nel luogo della cultura;
- Il Piano dell’accoglienza del pubblico, che, elaborato sulla base del Piano della sicurezza e dell’emergenza e del Piano della vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell’assistenza del pubblico.
I piani sono elaborati tenendo conto dei parametri sotto riportati, definiti in accordo con gli standard dell’International Council of Museums (ICOM), sulla base delle dimensioni e della tipologia del museo o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, delle caratteristiche dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, dei dispositivi di protezione fisica e di vigilanza, anche remota, delle modalità di visita previste, nonché’ dei rischi connessi alle caratteristiche della struttura e del contesto ambientale.
I parametri sotto riportati hanno carattere indicativo e non esaustivo. In ogni caso, i piani sono elaborati nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, ivi incluse le circolari citate in premessa.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fonte: Gazzetta Ufficiale – 21 ottobre 2016
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