+39.06.3600.3897 comunicazione@gruppocmb.it

Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali

  • HOME
  • 9
  • Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali

Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali

da | Ott 26, 2016

Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura stataliSulla Gazzetta Ufficiale, del 21 ottobre 2016, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Beni culturali (30/06/2016) circa i “Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali“come monumenti, gallerie, aree e i parchi archeologici, parchi, ville e giardini.

Il decreto, composto da tre articoli e un allegato tecnico, affronta  le seguenti tematiche:
Art.1 – “Apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura statali”
Art.2 – “Sicurezza e vigilanza”
Art.3 – “Disposizioni transitorie e finali”
Allegato tecnico – Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali
 

CRITERI PER L’APERTURA AL PUBBLICO, LA VIGILANZA E LA SICUREZZA

DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI

Art. 1 – “Apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura statali”

  1. I musei e i luoghi della cultura dello  Stato,  ivi  inclusi  i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, tutti i giorni feriali  e festivi, ad eccezione del 1° gennaio  e  del  25  dicembre,  e  fatta comunque salva la possibilità di prevedere, ai sensi del comma 6, in ragione di particolari esigenze  di  buon  andamento,  un  giorno  di chiusura infrasettimanale.
  2. I musei e i luoghi della cultura dello  Stato,  ivi  inclusi  i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, per undici ore al giorno, in  conformità  con  la  contrattazione  integrativa  di  Ministero. L’orario di apertura di musei, monumenti e gallerie è, di  regola, dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Le aree e i parchi  archeologici, i parchi, le ville e i giardini sono visitabili, di regola,  dalle  ore 9,00 a un’ora prima del tramonto.
  3. Con riguardo ai musei e ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, al fine di assicurare una più ampia godimento, il direttore può stabilire, d’intesa con  il  direttore  generale musei, orari più estesi rispetto a quelli di cui al comma  2,  anche in relazione ai flussi di visitatori, alla programmazione  culturale, alle esigenze di coordinamento con l’apertura  di  altri  istituti  e luoghi della cultura pubblici o  privati,  nonché’  in  occasioni  di particolare rilievo, tenuto conto della  dotazione  di  personale  e, comunque,  in  accordo  con  la  contrattazione  collettiva.  Per  le medesime esigenze e alle medesime condizioni  di  cui  al  precedente periodo, il direttore  può  stabilire,  d’intesa  con  il  direttore generale  musei,  orari  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma   2, nell’ambito dello stesso numero complessivo di ore settimanali.
  4. Con riguardo  ai  musei  e  ai  luoghi  della  cultura  non  di competenza di istituti dotati di  autonomia  speciale,  il  direttore può proporre al direttore del Polo museale regionale  l’adozione  di orari diversi da quelli di cui al comma 2, in relazione ai flussi  di visitatori,  alla  programmazione  culturale,  alla   necessità   di ottimizzare l’impiego e  le  turnazioni  delle  risorse  umane,  alle esigenze di coordinamento con l’apertura di altri istituti  e  luoghi della cultura pubblici o privati, nonché’ in occasioni di particolare rilievo, tenuto conto della dotazione di personale  e,  comunque,  in accordo con la contrattazione collettiva. Per le medesime esigenze  e alle medesime condizioni di cui al precedente periodo,  il  direttore generale musei può eccezionalmente, anche su proposta del  direttore del Polo museale regionale, autorizzare giorni di apertura diversi da quelli di cui al comma 1.
  5. Il direttore del Polo museale regionale  e,  per  gli  istituti dotati di autonomia  speciale,  il  direttore,  in  entrambi  i  casi d’intesa con il direttore generale musei, possono stabilire  aperture straordinarie dei rispettivi istituti, anche nei giorni 25 dicembre e 1°  gennaio,  nonché’  in  attuazione  di  specifiche  direttive  del Ministro, previa verifica della disponibilità  di  risorse  utili  a finanziare dette aperture e nel rispetto della vigente  normativa  in materia di rapporti sindacali.  In  ogni  caso,  in  accordo  con  la contrattazione  collettiva,  gli  istituti  e  luoghi  della  cultura statali, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del regolamento  di  cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, restano aperti  e  sono  ad accesso libero quando il 1° gennaio è domenica.
  6. Il giorno di chiusura infrasettimanale di cui al  comma  1  del presente articolo è fissato,  anche  per  esigenze  di  manutenzione ordinaria e straordinaria del sito, dal direttore  del  Polo  museale regionale o, per gli  istituti  dotati  di  autonomia  speciale,  dal direttore, in entrambi i casi  d’intesa  con  il  direttore  generale musei.  In  relazione  a  particolari  ed  eccezionali  esigenze,  su richiesta motivata del direttore  dell’istituto  o  del  luogo  della cultura, il direttore generale musei  può  autorizzare  la  chiusura temporanea dell’istituto  medesimo,  della  quale  deve  essere  data tempestiva e adeguata comunicazione al pubblico.
  7. Resta fermo il potere del direttore generale musei di  adottare indirizzi per assicurare il migliore  coordinamento  degli  orari  di apertura dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.

 
Art. 2 – “Sicurezza e vigilanza”

  1. A ognuno dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato  sono assicurati, nell’ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione vigente,  adeguati  sistemi  di  allarme  e  sicurezza   antincendio, antintrusione e  antifurto  e,  nei  siti  individuati  dagli  organi preposti come obiettivi sensibili, adeguati dispositivi di  controllo antiterrorismo.
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal  decreto  legislativo  8 marzo 2006, n. 139, e successive  modificazioni, e  dal  decreto  del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n.  569,  la vigilanza degli istituti e dei  luoghi  della  cultura  statali,  ivi inclusa la vigilanza dei beni esposti  e  di  quelli  conservati  nei depositi, è svolta secondo le modalità stabilite, nell’ambito delle risorse disponibili a  legislazione  vigente, da  un  apposito  piano della  sicurezza,   comprensivo   del   piano   della   sicurezza   e dell’emergenza,   del   piano   della   vigilanza   e    del    piano dell’accoglienza del pubblico. Il  piano  è  redatto  dal  direttore dell’istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero  in  materia  di  emergenza  e  di sicurezza del patrimonio  culturale,  in  accordo  con  gli  standard dell’International  Council  of   Museums   (ICOM)   e   sulla   base dell’allegato tecnico «Istruzioni e  parametri  per  il  Piano  della sicurezza  dei  musei  e  dei  luoghi  della  cultura  statali»,  che costituisce parte  integrante  del  presente  decreto.  Il  piano  è adottato  dal  direttore,  sentito  il  direttore  del  polo  museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e,  per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio di  amministrazione,  entro  sessanta  giorni   dall’emanazione   del presente  decreto  e  successivamente  aggiornato  a  cadenza  almeno triennale.
  3. Il direttore generale musei e, per i musei dotati di  autonomia speciale, il direttore del museo  dettano  disposizioni  al  fine  di assicurare la riconoscibilità del personale addetto alla vigilanza e all’accoglienza del pubblico nei musei e  dei  luoghi  della  cultura dello Stato, anche attraverso l’uso di divise  o  di  altri  elementi distintivi. Gli oneri per la fornitura dei capi e/o accessori di  cui al precedente periodo gravano  sul  capitolo  5650  della  «Direzione generale Musei» e, per i musei  dotati  di  autonomia  speciale,  sul bilancio di ciascun istituto. La  fornitura  dei  medesimi  capi  e/o accessori può avvenire altresì mediante  sponsorizzazione  tecnica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Resta fermo il potere del direttore generale musei di  adottare ulteriori indirizzi per assicurare  la  sicurezza  dei  musei  e  dei luoghi della cultura dello Stato.

 
   Art. 3 – “Disposizioni transitorie e finali”

  1. E’ abrogato il decreto del Ministro per  i  beni  culturali  e ambientali 13 aprile 1993, il cui art.  2  resta  in  vigore,  per  i singoli istituti e luoghi della cultura, sino all’adozione del  piano della sicurezza di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano  anche alle soprintendenze speciali, e, in quanto compatibili, agli archivi, alle biblioteche e  agli  altri  istituti  del  Ministero  aperti  al pubblico.

 
Allegato tecnico – Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza  dei musei e dei luoghi della cultura statali
Il servizio di accoglienza, vigilanza e  sicurezza  nei  musei  e luoghi  della  cultura  dello  Stato  è  finalizzato  ad  assicurare l’integrità dei beni e l’incolumità delle persone presenti al  loro interno e a garantire l’accoglienza dei visitatori.
Il servizio è assicurato in via permanente, mediante  l’utilizzo integrato di  dispositivi  adeguati  e  di  personale  idoneo,  nella quantità e con le modalità appropriate al contesto ambientale, alle dimensioni e alla tipologia dell’istituto o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, alle  caratteristiche  dei  beni esposti, ai dispositivi di protezione fisica e  di  vigilanza  remota esistenti, alle modalità di visita previste.
Allo scopo di assicurare il servizio,  il  direttore  elabora  il Piano della sicurezza museo o del luogo  della  cultura,  sulla  base alle dotazioni relative alle strutture, alla sicurezza, alle  risorse umane e finanziarie e garantendo il coinvolgimento del personale.
Il Piano si compone di:

  • Il Piano della sicurezza e dell’emergenza, che, elaborato sulla base dell’analisi dei rischi, individua  le  misure  e  le  attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti  nel museo e le azioni da mettere in  atto  in  caso  di  emergenza  e  le responsabilità e i compiti del personale  in  ordine  alle  mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l’apertura in sicurezza dei siti culturali;
  • Il Piano della vigilanza, che individua le responsabilità e  i compiti del personale  in  ordine  alle  mansioni  attribuite,  nella custodia, nella  sorveglianza,  nel  controllo  e  nell’intervento  a protezione delle strutture, dei beni e  delle  persone  presenti  nel museo o nel luogo della cultura;
  • Il Piano dell’accoglienza del pubblico,  che,  elaborato  sulla base del Piano della sicurezza e dell’emergenza  e  del  Piano  della vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale  in ordine alle mansioni attribuite, nel  ricevimento  e  nell’assistenza del pubblico.

I  piani  sono  elaborati  tenendo  conto  dei  parametri   sotto riportati, definiti in accordo con  gli  standard  dell’International Council of Museums  (ICOM),  sulla  base  delle  dimensioni  e  della tipologia  del  museo  o  del  luogo  della  cultura  e  degli  spazi accessibili al pubblico, delle caratteristiche dei beni esposti e  di quelli conservati nei depositi, dei dispositivi di protezione  fisica e di vigilanza, anche remota, delle  modalità  di  visita  previste, nonché’ dei rischi connessi alle caratteristiche  della  struttura  e del contesto ambientale.
I parametri sotto  riportati  hanno carattere  indicativo  e  non esaustivo. In ogni caso, i piani sono elaborati  nel  rispetto  della normativa  vigente  e  delle  ulteriori  disposizioni   emanate   dal Ministero in materia di  emergenza  e  di  sicurezza  del  patrimonio culturale, ivi incluse le circolari citate in premessa.
Parte di provvedimento in formato grafico
 
Fonte: Gazzetta Ufficiale – 21 ottobre 2016

Potrebbe interessarti anche…

0 commenti