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Direttiva 2013-35-CE : valutazione del rischio da Campi Elettromagnetici

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Direttiva 2013-35-CE : valutazione del rischio da Campi Elettromagnetici

da | Gen 27, 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Direttiva 2013-35-CEIl 2 settembre 2016 è entrata definitivamente in vigore la Direttiva 2013-35-CE (che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE) sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
La nuova direttiva va sostanzialmente a modificare il Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza), soprattutto per ciò che riguarda la valutazione ed i limiti ammissibili di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e stabilendo minime prescrizioni di protezione.
 
I campi di applicazione della nuova direttiva sono sicuramente molteplici, citiamo solo a titolo di esempio i seguenti:

  • Attività a bordo delle navi
  • Gestori di telefonia (stazioni radio base, centrali di commutazione, ecc.)
  • CED
  • Ospedali
  • Centri con fisiokinesiterapia
  • Personale che staziona nelle aree con possibile movimento/flusso di auto
  • Conducenti di Autobus
  • Ecc.

Il Gruppo CMB si propone di eseguire con il coordinamento e la supervisionate di ingegneri esperti e specificatamente abilitati nel settore delle radiazioni non ionizzanti le diverse misure in campo, mediante opportuna strumentazione e software di calcolo necessari per fornire un documento integrativo alla valutazione dei rischi per l’RSPP della aziende, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”Per ricevere una consulenza professionale non esitare a contattarci!” h2_font_container=”font_size:20|color:%231e73be” h2_google_fonts=”font_family:Hind%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” h4=”Mettiamo a vostra disposizione la competenza e l’esperienza pluriennale di professionisti qualificati.” h4_font_container=”font_size:20|color:%231e73be” h4_google_fonts=”font_family:Hind%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” style=”flat” add_button=”bottom” btn_title=”Richiedi informazioni” btn_style=”classic” btn_color=”primary” btn_i_icon_fontawesome=”fa fa-at” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true” btn_link=”url:mailto%3Acomunicazione%40gruppocmb.it|||” btn_add_icon=”true”][/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1.Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate  le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 206 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 206 (Campo di applicazione). – 1. Il presente capo  determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro  i  rischi per la salute e la  sicurezza  derivanti  dall’esposizione  ai  campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300  GHz),  come  definiti  dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione  dai rischi per la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  dovuti  agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
2.I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano  soltanto  le  relazioni  scientificamente  accertate  tra effetti biofisici diretti a breve termine  ed  esposizione  ai  campi elettromagnetici.
3.Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i  conduttori in tensione.
4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad  attivita’  militari,  ivi  comprese  esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli  3, comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando  le  disposizioni  di  cui agli  articoli  182  e  210  del  presente  decreto,  il  sistema  di protezione equivalente di cui all’articolo 10, paragrafo  1,  lettera b), della direttiva 2013/35/UE e’ costituito dalle particolari  norme di  tutela  tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del  Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei  criteri  ivi previsti.»;
b) l’articolo 207 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 207  (Definizioni).  –  1.  Ai  fini  del  presente  capo  si intendono per:
a) “campi  elettromagnetici”,  campi  elettrici  statici,  campi magnetici statici e campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
b) “effetti biofisici diretti”, effetti  provocati  direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno  di  un  campo elettromagnetico, che comprendono:
1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a  causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici  nei  tessuti medesimi;
2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute  mentale  e  fisica  dei  lavoratori  esposti.   Inoltre,   la stimolazione  degli  organi  sensoriali   puo’   comportare   sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali  effetti  possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacita’  cognitive  o altre funzioni cerebrali o muscolari e  possono,  pertanto,  influire negativamente sulla capacita’ di un lavoratore  di  operare  in  modo sicuro;
3) correnti negli arti;
c) “effetti indiretti”, effetti provocati dalla presenza  di  un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:

1)  interferenza  con   attrezzature   e   dispositivi   medici elettronici,  compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  impianti   o dispositivi medici portati sul corpo;
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno  di campi magnetici statici;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni  dovuti  all’accensione  di  materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5) correnti di contatto;

d) “Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti  sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare  sulla base degli effetti diretti acuti e a breve  termine  scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica  dei tessuti;
e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE  al  di  sopra  dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del  tessuto nervoso o muscolare;
f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di  sopra  dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a  disturbi  transitori delle percezioni sensoriali  e  a  modifiche  minori  nelle  funzioni cerebrali;
g) “valori di azione  (VA)”,  livelli  operativi  stabiliti  per semplificare  il  processo  di  dimostrazione  della  conformita’  ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le  opportune  misure di  protezione  o  prevenzione   specificate   nel   presente
Nell’allegato XXXVI, parte II:
1) per i campi elettrici, per “VA inferiori” e  “VA  superiori” s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
2) per i campi magnetici,  per  “VA  inferiori”  s’intendono  i valori connessi ai VLE relativi agli effetti  sensoriali  e  per  “VA superiori” i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»;
c) l’articolo 208 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione).
1. Le   grandezze   fisiche   relative    all’esposizione    ai    campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte  I.  I  VLE relativi  agli  effetti  sanitari,  i  VLE  relativi   agli   effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.
2.Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici  non  superi  i  VLE  relativi  agli  effetti sanitari  e  i  VLE  relativi  agli  effetti   sensoriali,   di   cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non  termici  e  di  cui all’allegato XXXVI, parte III per gli effetti  termici.  Il  rispetto dei VLE relativi agli  effetti  sanitari  e  dei  VLE  relativi  agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo  alle  procedure di valutazione dell’esposizione  di  cui  all’articolo  209.  Qualora l’esposizione dei lavoratori ai  campi  elettromagnetici  superi  uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro  adotta  misure  immediate  in conformita’ dell’articolo 210, comma 7.
3.Ai fini del  presente  capo,  si  considera  che  i  VLE  siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i  pertinenti  VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati  superati.
Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformita’  dell’articolo  210,  comma  1,  salvo  che  la valutazione effettuata in conformita’  dell’articolo  209,  comma  1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono  essere esclusi rischi per la sicurezza.
4.Fermo restando quanto previsto al comma 3,  l’esposizione  puo’ superare:
a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo,  purche’  siano  verificate  le  seguenti condizioni:
1) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
2) siano evitate eccessive scariche elettriche  e  correnti  di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3)  attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5;
3) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b);
b) i VA inferiori per i  campi  magnetici  di  cui  all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato  dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e  del tronco, durante il turno  di  lavoro,  purche’  siano  verificate  le seguenti condizioni:
1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e  l’eventuale  superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato  XXXVI,  parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo  in  relazione  al  processo produttivo;
2) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
3) siano adottate misure in conformita’ all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del  medesimo comma;
4) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).
Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione puo’  superare  i  VLE  relativi  agli  effetti  sensoriali  di   cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte  III,  tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o  dal processo produttivo, purche’ siano verificate le seguenti condizioni:
a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione  al processo produttivo;
b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;
c) nel  caso  di  superamento  dei  VLE  relativi  agli  effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte  II,  tabella  A1,  siano state  prese  misure  specifiche   di   protezione   in   conformita’ all’articolo 210, comma 6;
d) siano adottate misure in conformita’ all’articolo 210,  comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;
e) siano  state  fornite  ai   lavoratori   informazioni   sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma  1,  lettera b).
Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore  di  lavoro  comunica all’organo di vigilanza territorialmente  competente  il  superamento dei    valori    ivi     indicati mediante     una relazione tecnico-protezionistica contenente:
a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o  del  processo produttivo e’ necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;
b) il livello di esposizione  dei  lavoratori  e  l’entita’  del superamento;
c) il numero di lavoratori interessati;
d) le tecniche di valutazione utilizzate;
e) le specifiche misure di protezione  adottate  in  conformita’ all’articolo 210;
f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;
g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza  sulle  situazioni  di  rischio  di  cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).»;
d) l’articolo 209 e’ sostituito dal seguente:
«Art.   209   (Valutazione    dei    rischi    e    identificazione dell’esposizione). –
1. Nell’ambito della valutazione dei  rischi  di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando  necessario,  misura   o   calcola   i   livelli   dei   campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La  valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere  effettuati  tenendo  anche conto  delle  guide  pratiche  della   Commissione   europea,   delle pertinenti norme  tecniche  europee  e  del  Comitato  elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate  o  emanate dalla Commissione consultiva permanente di  cui  all’articolo  6  del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche  dati dell’INAIL o delle regioni.  La  valutazione,  la  misurazione  e  il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto  delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti  o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di  emissione indicati in conformita’ alla legislazione  europea,  ove  applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro  o  sul  luogo  di installazione.
2.Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione e’ effettuata sulla base di misurazioni o  calcoli. In tal caso si deve tenere  conto  delle  incertezze  riguardanti  la misurazione o il  calcolo,  quali  errori  numerici,  modellizzazione delle  sorgenti,  geometria  del  modello  anatomico   e   proprieta’ elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la  buona prassi metrologica.
3.La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma  1, non devono necessariamente essere  effettuati  in  luoghi  di  lavoro accessibili al pubblico, ove si sia gia’ proceduto ad una valutazione conformemente   alle   disposizioni   relative    alla    limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0  Hz a 300 GHz e risultino rispettate  per  i  lavoratori  le  restrizioni previste dalla raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del  12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4.La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma  1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso,  attrezzature destinate al pubblico,  conformi  a  norme  di  prodotto  dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu’ rigorosi  rispetto a  quelli  previsti  dal  presente  capo,  e   non   sia   utilizzata nessun’altra attrezzatura.
Nell’ambito della valutazione del rischio di  cui  all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare  attenzione  ai  seguenti elementi:
a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e  sul  volume  del luogo di lavoro;
b) i valori limite di esposizione e i valori di  azione  di  cui all’articolo 208;
c) effetti biofisici diretti;
d) tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza   dei lavoratori particolarmente sensibili al  rischio;  eventuali  effetti sulla  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  esposti  a   rischi particolari, con particolare  riferimento  a  soggetti  portatori  di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;
e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c);
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative  progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) la disponibilita’ di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
h) informazioni adeguate raccolte nel corso  della  sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211;
i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m) sorgenti multiple di esposizione;
n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
Il datore di lavoro precisa, nel documento di  valutazione  del rischio  di  cui  all’articolo  28,  le  misure  adottate,   previste dall’articolo 210.
Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e  210-bis  del  presente decreto, il datore di lavoro privato  puo’  consentire  l’accesso  al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui  vi sia interesse e in conformita’ alle disposizioni vigenti  e  lo  puo’ negare  qualora  tale  accesso  pregiudichi  la  tutela  dei   propri interessi  commerciali,  compresi  quelli  relativi  alla  proprieta’ intellettuale e in  conformita’  alle  disposizioni  vigenti.  Per  i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo  14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i  dati  personali dei lavoratori, l’accesso avviene nel rispetto delle disposizioni  di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
e) l’articolo 210 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi).
1. A seguito della valutazione dei  rischi,  qualora  risulti  che  i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore  di lavoro, a meno che la valutazione effettuata  a  norma  dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di  esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi  relativi  alla sicurezza, elabora ed applica un  programma  d’azione  che  comprenda misure  tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire  esposizioni superiori ai valori  limite  di  esposizione  relativi  agli  effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione  relativi  agli  effetti sanitari, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della   scelta   di   attrezzature   che   emettano    campi elettromagnetici di intensita’ inferiore, tenuto conto del lavoro  da svolgere;
c) delle misure  tecniche  per  ridurre  l’emissione  dei  campi elettromagnetici, incluso  se  necessario  l’uso  di  dispositivi  di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di  protezione  della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della  struttura  dei  luoghi  e  delle postazioni di lavoro;
f) della   limitazione   della   durata    e    dell’intensita’ dell’esposizione;
g) della disponibilita’ di adeguati  dispositivi  di  protezione individuale;
h) di misure appropriate  al  fine  di  limitare  e  controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
i) in caso di esposizione a  campi  elettrici,  delle  misure  e procedure volte a gestire le scariche elettriche  e  le  correnti  di contatto  mediante  mezzi  tecnici  e  mediante  la  formazione   dei lavoratori.
2.Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e  applica  un  programma  d’azione  che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio  per  lavoratori  appartenenti   a   gruppi   particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a  effetti  indiretti di cui all’articolo 207.
3.Il datore di lavoro, in conformita’ all’articolo 183, adatta le misure di cui al  presente  articolo  alle  esigenze  dei  lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se  del caso, a  valutazioni  individuali  dei  rischi,  in  particolare  nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito  delle informazioni ricevute  ai  sensi  dell’articolo  210-bis,  di  essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o  hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici  sul  corpo  o  nei  confronti delle lavoratrici in stato  di  gravidanza  che  hanno  informato  il datore di lavoro della loro condizione.
4.Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA  sono  indicati  con  un’apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel  titolo  V  del  presente decreto,  recante  le  prescrizioni  minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione  sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e’ limitato  in  maniera opportuna.
5.Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3 e  4,  sono  adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma  dell’articolo  210-bis,  l’uso  di  strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico  dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonche’, se del caso e  a  norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.
6.Nel caso di cui all’articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.
7.I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti  sanitari  e  ai  VLE  relativi  agli  effetti sensoriali  a  meno  che  non  sussistano  le   condizioni   di   cui all’articolo 212, e all’articolo  208,  commi  3,  4  e  5.  Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi  agli  effetti  sanitari  o  i  VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore  di  lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di  sotto  dei VLE.  Il  datore  di  lavoro  individua  e  registra  le  cause   del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali  e  modifica  di  conseguenza  le  misure  di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le  misure di  protezione  e  prevenzione  modificate  sono  conservate  con  le modalita’ di cui all’articolo 53.
8.Nei casi di cui all’articolo 208,  commi  3,  4  e  5,  nonche’ nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la  comparsa  di  sintomi transitori,  il  datore  di  lavoro  aggiorna,  se   necessario,   la valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione.  Ai  fini  del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:
a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici  variabili nel tempo;
b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.»;
f) dopo l’articolo 210 e’ inserito il seguente:
«Art. 210-bis (Informazione  e  formazione  dei  lavoratori  e  dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). –  1.  Ai  sensi  di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il  datore  di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori  che  potrebbero  essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul  luogo  di lavoro  e  i  loro  rappresentanti  ricevano  le  informazioni  e  la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
b) alla possibilita’ di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
c) alla  possibilita’  di  rischi  specifici  nei  confronti  di lavoratori  appartenenti  a  gruppi  particolarmente   sensibili   al rischio, quali i  soggetti  portatori  di  dispositivi  medici  o  di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.»;
g) l’articolo 211 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Sorveglianza sanitaria).  –  La  sorveglianza  sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma  una  volta  l’anno  o  con periodicita’ inferiore decisa dal medico competente  con  particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al  rischio  di  cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati  della  valutazione  dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.  L’organo  di  vigilanza,  con provvedimento  motivato,  puo’  disporre  contenuti  e   periodicita’ diversi da quelli forniti dal medico competente.
Nel caso in cui un lavoratore segnali  effetti  indesiderati  o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore  di lavoro garantisce, in conformita’ all’articolo 41, che siano  forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico  e,  se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il  controllo  di cui al presente comma e’ garantito anche nei casi in  cui  sia  stata rilevata un’esposizione superiore ai VLE per gli  effetti  sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.
I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo  sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto  da lavoratore.»;
h) l’articolo 212 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 212 (Deroghe).
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, puo’ autorizzare, su richiesta del  datore  di  lavoro  e  in  presenza  di  specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo  in  cui  rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208,  comma  1, secondo criteri e modalita’ da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di  lavoro  informa  il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza  della  richiesta  di deroga.
2.L’autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 e’ subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) dalla  valutazione  del  rischio   effettuata   conformemente all’articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
c) le circostanze giustificano debitamente  il  superamento  dei VLE;
d) si e’ tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e) il datore di lavoro dimostra che  i  lavoratori  sono  sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i  rischi  per  la sicurezza,  avvalendosi  in  particolare  di  norme  e   orientamenti comparabili, piu’ specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f) nel  caso  di  installazione,  controllo,  uso,  sviluppo   e manutenzione  degli  apparati  di  Risonanza  magnetica  (RM)  per  i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata,  il  datore di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre  protetti  dagli effetti  nocivi  per  la  salute  e  dai  rischi  per  la  sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per  l’uso in condizioni di sicurezza  fornite  dal  fabbricante  ai  sensi  del decreto  legislativo  24  febbraio  1997,   n.   46,   e   successive modificazioni, concernente  “Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.”;
i) all’articolo 219 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole: “209, commi 1 e  5”  sono sostituite dalle seguenti: “209, commi 1 e 6”;
2) al comma 1, lettera b), le parole: “e 209,  commi  2  e  4.” sono sostituite dalle seguenti: “e 209, comma 5.”;
3) al comma 2, lettera a), le parole: “, 210,  comma  1,”  sono sostituite dalle seguenti: “, 210, commi 1 e 2,”;
4) al comma 2, lettera b), le parole: “, 210,  commi  2  e  3,” sono sostituite dalle seguenti: “, 210, commi da 3 a 8.”;
l) l’allegato XXXVI  e’  sostituito  dall’allegato  al  presente decreto.».[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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