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L’Accordo CSR 17 aprile 2025 in materia di formazione: un focus sulle novità relative al datore di lavoro e al preposto

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L’Accordo CSR 17 aprile 2025 in materia di formazione: un focus sulle novità relative al datore di lavoro e al preposto

da | Giu 20, 2025

Breve premessa

Tra le novità intervenute in materia di salute e sicurezza sul lavoro va annoverato il recente Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore lo scorso 24 maggio (data di pubblicazione in GU).

L’Accordo dà attuazione allo specifico demando contenuto nell’art. 37, comma 2 (seconda parte), come integrato dalla legge n. 215 del 2021 (di conversione del c.d. Decreto Fiscale). La norma, come noto, aveva affidato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo con il quale provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D. Lgs. n. 81 del 2008, in materia di formazione, regolando tutta una serie di aspetti concernenti i diversi percorsi formativi (durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, verifica finale dell’apprendimento, aggiornamento ed efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa).

Si tratta di un Atto che mette finalmente ordine in una materia sulla quale si attendeva da tempo una riforma organica. Il ritardo di quasi tre anni rispetto al termine indicato dal legislatore dà conto, tuttavia, della complessità del dibattito che ha preceduto l’approvazione finale (di rilievo, sotto questo profilo, il periodo contenuto nella parte finale della Premessa, ove si prevede che “resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”).

La formazione del datore di lavoro e dei preposti: principi e criteri comuni

Tra gli aspetti che caratterizzano l’intesa e che presentano profili di novità rispetto alla pregressa disciplina, meritano una prima riflessione le regole concernenti la formazione dei datori di lavoro e quelle relative al modulo preposti.

Novità che, a ben vedere, riflettono l’istanza di fondo sottesa all’Accordo, che è quella di ridefinire un approccio alla formazione che sia pienamente rispondente all’istanza “partecipativa” che sorregge l’intero Testo Unico. Fino ad oggi, infatti, al datore di lavoro, che pure poteva egli stesso direttamente erogare la formazione a propri dirigenti, preposti e lavoratori, non era chiesta alcuna “patente” di idoneità in termini di formazione del proprio ruolo.

Quanto al preposto, le novità che derivano dalla citata legge n. 215/2021 rispondono alla evidente esigenza di garantire l’esigibilità di una funzione che, adeguatamente formata, sia rispondente a quanto alla stessa viene richiesto in termini di condivisione di un obiettivo (la tutela della salute e della sicurezza delle persone in azienda) che sia frutto di un’azione, appunto, “collaborativa” e partecipata tra i diversi attori della sicurezza.

Entrambe le novità, come noto, originano da una precisa scelta del legislatore.

ll datore di lavoro viene per la prima volta annoverato, dal novellato art. 37, tra i soggetti che sono destinatari dell’obbligo formativo. La norma citata, al comma 7, dispone infatti espressamente che “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo”.

Quanto al preposto, si tratta di figura già considerata dall’abrogato Accordo del 2011, sulla cui posizione hanno profondamento inciso alcune novità introdotte dalla stessa legge del 2021: novità che hanno riguardato tanto il ruolo e le funzioni (art. 19) – che oggi si sostanziano, unitamente al coordinamento e alla vigilanza, anche in un potere/dovere di intervento diretto sui comportamenti difformi e di interruzione dell’attività – quanto i criteri con cui erogare la formazione stessa: solo in presenza (anche nella forma a questa equiparata della c.d. videoconferenza sincrona) e con cadenza, quanto all’aggiornamento, almeno biennale.

La formazione del datore di lavoro

Il corso di formazione dedicato al datore di lavoro ha come finalità quella di fornire competenze di carattere organizzativo, gestionale e giuridico per gestire in modo adeguato il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro, in un’ottica, si legge nello stesso Accordo, che superi un approccio meramente  formale a vantaggio di una visione sostanziale, orientata cioè alla effettiva prevenzione e alla concreta protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Alla formazione di base – la cui durata minima è di 16 ore (suddivise in due moduli, giuridico e organizzativo/gestionale) – viene poi aggiunto un modulo ulteriore, detto appunto aggiuntivo, della durata di 6 ore, per lo svolgimento dei compiti specifici del datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili (titolo IV).

L’Accordo rivede in parte anche il percorso formativo del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente le funzioni di RSPP (già oggetto di specifico Accordo del dicembre 2011) – composto da un modulo comune (della durata di 8 ore) e da uno specifico a seconda del settore di appartenenza – al quale si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro. L’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore.

In merito alle modalità di erogazione dei corsi è previsto che tanto la formazione base quanto l’aggiornamento possano essere erogati con le diverse modalità contemplate dall’Accordo: in presenza fisica, videoconferenza ed e-learning a condizione che vengano rispettati i requisiti di carattere tecnico previsti dall’Accordo. Per la formazione del ddl che svolge funzioni di RSPP l’e-learning non invece è consentita.

Sebbene l’entrata in vigore dell’Accordo coincida con data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta (24 maggio 2025), va richiamata, tra le disposizioni transitorie, la specifica clausola che consente ai datori di lavoro di adeguarsi alle nuove regole entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo medesimo. Fermo restando il riconoscimento dei corsi di formazione che il datore di lavoro abbia già seguito alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano ad esso conformi, per il cui aggiornamento il termine (quinquennale) decorre dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

L’accordo, in continuità con le precedenti Intese, valorizza ulteriormente il ruolo del datore di lavoro riconoscendo allo stesso la possibilità di organizzare direttamente in prima persona corsi di formazione destinati ai lavoratori, ai preposti e dirigenti senza necessità di accreditamento come soggetto formatore.

 La formazione del preposto

Le novità riguardanti la formazione del preposto si muovono, come accennato, nel solco tracciato dal legislatore del 2021 che, con la ricordata legge n. 215, ha profondamente inciso sulla figura, arricchendone le funzioni (art. 19) e fissando alcuni principi afferenti appunto alla formazione (art. 37)

Ed è proprio sugli aspetti sui quali è intervenuto il legislatore del 2021 – ossia nuove funzioni (di intervento diretto anche in termini interruttivi di fronte a comportamenti dei lavoratori non conformi o in presenza di carenze significative nei mezzi e nelle attrezzature) e criteri più stringenti in merito alla formazione – che incide il nuovo Accordo.

Resta fermo il precedente impianto, il quale prevedeva che alla formazione (generale e specifica) ricevuta come lavoratore, si aggiunge un modulo ulteriore correlato al ruolo di preposto. Tuttavia, mentre nel precedente regime il modulo “aggiuntivo” era di 8 ore, con il nuovo Accordo la durata minima viene elevata a 12 ore.

  • Le novità legislative riguardanti le mansioni si riflettono evidentemente anche sui contenuti dei relativi moduli (che sono 4), tra i quali assumono rilievo la conoscenza delle tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori; le funzioni di controllo, sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione.
  • Dalla comparazione con il programma contenuto nel precedente Accordo, emerge come oggi la formazione del preposto appaia molto più strutturata e funzionale alle mansioni che vengono richieste. Si veda ad esempio il modulo dedicato alla “comunicazione” all’ “informazione”, nel quale vengono contemplate anche tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.

Come espressamente sancito dal legislatore, l’erogazione della formazione del preposto, compreso l’aggiornamento biennale (della durata minima di 6 ore), va svolta interamente in modalità in presenza o, naturalmente, in modalità videoconferenza sincrona.

Ricorda infatti lo stesso Accordo come, in coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019, la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.

Dalle tabelle di sintesi indicate nello stesso Accordo emerge invece come per il preposto non sia consentita l’e-learning, né per la formazione base, né per l’aggiornamento.

Entrata in vigore, clausola di salvaguardia e riconoscimento della formazione pregressa

Quanto all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, va anzitutto richiamata la clausola di “salvaguardia” generale che, nell’ambito delle disposizioni transitorie, consente, in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, di avviare i corsi secondo le regole contenute negli Accordi ormai abrogati.

Quanto ai preposti vengono fatti salvi i percorsi formativi già effettuati in vigenza del precedente Accordo CSR, per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

In merito all’aggiornamento, laddove il corso di formazione o l’aggiornamento siano stati erogati da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, si dispone che il relativo obbligo dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla stessa data.

Conclusioni

Come accennato in premessa, l’Accordo recepisce la nuova filosofia con la quale è stato concepito il complessivo quadro di riferimento.

Sotto questo profilo, merita essere richiamato un passaggio dell’Accordo, dal quale si coglie nella sua pienezza l’approccio che si potrebbe definire “culturale” sul quale poggia l’idea di una formazione efficace oltre che effettiva.

Guardando al ruolo del datore di lavoro – soggetto non soltanto erogatore di formazione ma anche destinatario di uno specifico obbligo/percorso formativo – appare decisivo il punto in cui gli estensori dell’Accordo, nel regolare i profili concernenti la verifica della formazione, hanno ritenuto necessario affidare a colui che comunque rimane, come ripetutamente affermato anche in giurisprudenza, il principale destinatario degli obblighi di sicurezza in azienda,  il compito, non  soltanto di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, ma anche di verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, dispone al riguardo l’Accordo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. E ciò in quanto la valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.

Dall’impostazione dell’Accordo, letto nel suo complesso e alla luce dei principi cui è ispirato, emerge chiaramente l’idea secondo cui solo una gestione consapevole della formazione che, è opportuno ricordare, costituisce la misura di prevenzione primaria, consente di assicurare la piena aderenza dei comportamenti a quelle “conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti” cui, secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. aa) del Testo Unico, il processo educativo nel quale si sostanzia la formazione tende.

Articolo di Angelo Giuliani

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