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Dirigente per la sicurezza – definizione, compiti e formazione

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Dirigente per la sicurezza – definizione, compiti e formazione

da | Giu 14, 2017

Il D.Lgs. 81/08 definisce il dirigente come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Dirigente per la sicurezza

La figura del dirigente per la sicurezza non è obbligatoria e non deve essere necessariamente inquadrato contrattualmente nella categoria dei dirigenti ma è essenziale che svolga all’interno dell’impresa, come dipendente o come soggetto legato al datore di lavoro da un rapporto professionale, le funzioni tipiche del dirigente.
 
DELEGA DI FUNZIONI

L’art. 16 del D.Lgs. 81/08 dichiara che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa nei seguenti casi:

  • che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

COMPITI DEL DIRIGENTE

Alcuni dei doveri che il dirigente può svolgere in sostituzione del datore di lavoro sono: la designazione del medico competente; la designazione dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure antincendio, di primo soccorso e gestione delle emergenze; la dotazione al personale dei dispositivi di sicurezza individuale (DPI); l’adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; l’invio dei lavoratori alla visita medica, il monitoraggio degli eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure preventive per tutelare maggiormente i lavoratori.
Attività non delegabili del datore di Lavoro
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

FORMAZIONE

Il dirigente per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

  • Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
  • Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
  • Delega di funzioni;
  • La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex d.lgs. N. 231/2001, e s.m.i.;
  • I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

  • Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. N. 81/08);
  • Gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
  • Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. N. 81/08;
  • Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

  • Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • Il rischio da stress lavoro-correlato;
  • Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
  • Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
  • Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
  • La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
  • I dispositivi di protezione individuale;
  • La sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

  • Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
  • Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di
  • Conoscenza della realtà aziendale;
  • Tecniche di comunicazione;
  • Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
  • Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durate minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore
Aggiornamento: È previsto un corso di aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni

SANZIONI

Le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico per la figura del dirigente possono cambiare in base al ruolo e alle responsabilità ricoperte. (Riferimento Art. 55 del D.lgs 81/08)
 
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