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FAQ: Valutazione dei Rischi, POS e PSC

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FAQ: Valutazione dei Rischi, POS e PSC

da | Giu 16, 2015

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L’Azienda ULSS 9 Treviso ha realizzato, sul proprio sito, una raccolta di FAQ sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Oggi  riportiamo le domande inerenti la Valutazione dei Rischi, POS e PSC.
 
 

D.Un’impresa costituita da due soci (SNC) senza dipendenti che opera in cantiere ha l’obbligo di predisporre il POS o essendo entrambi datori di lavoro possono essere considerati alla stregua dei lavoratori autonomi ?
R. I soci sono equiparati ai lavoratori in base all’art. 2 comma a) del DLgs 81/08. Pertanto l’azienda è soggetta a tutti gli obblighi, compresa la redazione del POS.   
D. L’impresa familiare ha l’obbligo di redigere il POS quando opera in cantiere ?
R. In base all’art. 96 comma 1 del DLgs 81/08, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda, c’è l’obbligo di predisporre il POS. Se nel cantiere operano più imprese, il POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza. 
D. Un’impresa che ha meno di 10 addetti ed è già in possesso dell’autocertificazione della valutazione dei rischi, deve redigere il documento di valutazione dei rischi con le procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8 ?  
R. Entro il 31 maggio 2013, tutte le aziende con meno di 10 addetti che avevano facoltà di effettuare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi hanno l’obbligo di redigere il documento con le procedure semplificate indicate dal Decreto 16 gennaio 2013. 
D. L’impresa con meno di 10 addetti ha l’obbligo di redigere il POS quando opera in cantiere ?
R. In base all’art. 96 comma 1 del DLgs 81/08, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda, c’è l’obbligo di predisporre il POS. Se nel cantiere operano più imprese, il POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza. 
D. Opero con un’impresa familiare (moglie e due figli); ho l’obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi ?
R. Per i componenti della società familiare, se sussitono i requisiti previsti dall’art. 230-bis del codicie civile, si applica esclusivamente l’art. 21 del DLgs 81/08 (però, per le attività in cantiere edile, è obbligatoria anche la redazione del POS).
In pratica i lavoratori delle imprese familiari devono: 
– utilizzare attrezzature conformi ai requisiti previsti dal titolo III del D.Lgs 81/08
– munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi al titolo III capo II e utilizzarli correttamente
– munirsi di tesserino di riconoscimento durante i lavori in appalto o subappalto
D. Ho una ditta individuale con un associato in partecipazione, devo fare la valutazione rischi ? 
R. Se l’associato in partecipazione non svolge attività lavorativa e non ci sono altri lavoratori dipendenti, l’unico obbligo è quello previsto dall’art. 21 del T.U in quanto il datore di lavoro è l’unico lavoratore e svolge l’attività in piena autonomia. Se l’associato presta la propria opera all’interno dell’azienda è a tutti gli effetti un lavoratore e quindi per il datore di lavoro (l’altro socio) scattano tutti gli obblighi previsti in caso di presenza di dipendenti, incluso quello della valutazione dei rischi.
D. Le aziende che prima del 31/05/2013 avevano effettuato l’autocertificazione della valutazione dei rischi devono redigere il documento (con le modalità standardizzate) ?
R. Tutte le aziende, comprese quelle che hanno già effettuato l’autocertificazione, devono elaborare il documento di valutazione dei rischi e non soltanto quelle nuove (aperte dopo il 01/06/2013). 
D. In merito alle firme sul documento di valutazione dei rischi e alla nomina di un RLS territoriale poniamo i seguenti quesiti:

  • Le tre firme di DL, RSPP e MC competente costituiscono data certa del DVR o è necessaria la nomina di un RLS territoriale?
  • E’ necessario nominare un RLS territoriale se non ci sono dipendenti impiegati nell’Azienda, condizioni espressamente prevista dall’art. 48 del Testo Unico per la sua individuazione?

R. Si premette che lo scopo per cui viene eletto o designato il RLS non è soltanto quello della sottoscrizione ai fini della data certa poiché deve svolgere compiti ben più rilevanti ai fini della prevenzione.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere firmato dal Datore di Lavoro e deve avere data certa attestabile, come previsto dall’art.28 c 2 DLgs 81/08, tramite le procedure applicabili ai supporti informatici o tramite la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, del RSPP, del RSL o RLST e del medico competente, ove nominato. Tuttavia si può ricorrere a qualsiasi altro metodo consentito (timbro postale etc.).
Per quanto attiene l’elezione o la designazione del RLS, il comma 2 dell’art 47 del DLgs 81/08 prevede che avvenga in tutte le aziende o unità produttive; inoltre al comma 8 si precisa che, qualora non si proceda all’elezione o designazione, le funzioni di RLS vengono svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale RLST, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nel caso specifico, visto che è stato redatto il DVR, si presume che l’azienda abbia dipendenti o quantomeno sia costituita da soci lavoratori (equiparati ai dipendenti) rientrando così negli obblighi previsti dal DLgs 81/08, compresi quelli degli articoli sopramenzionati e, nello specifico, il datore di lavoro sarà tenuto ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte. Se non vi sono dipendenti o equiparati, non è obbligatorio predisporre il documento di valutazione dei rischi (vedi anche art. 21).
D. Nelle aziende di recente costituzione o comunque in essere da meno di tre anni la valutazione stress lavoro-correlato va fatta ugualmente considerando il periodo di attività?
R.  Il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’apertura della ditta. In assenza del triennio di osservazione degli eventi sentinella, può essere omessa questa parte della valutazione, eventualmente limitandola anche ad un periodo di osservazione inferiore se la ditta era già in attività al momento in cui la valutazione è divenuta obbligatoria. Comunque la valutazione del rischio stress DEVE ESSERE FATTA con le informazioni disponibili (CONTESTO E CONTENUTO)
 

Fonte: ULSS 9 TREVISO

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