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Formazione in acustica ambientale: Decreto 25 gennaio 2018

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Formazione in acustica ambientale: Decreto 25 gennaio 2018

da | Feb 12, 2018

Il Ministero dell’Ambiente, con il Decreto 25 gennaio 2018, ha definito le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale (di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262).

Art. 1
Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41.
  2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell’elenco degli ispettori degli organismi di   certificazione autorizzati ad operare nell’ambito del decreto legislativo   n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.

Art. 2
Enti formatori

  1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del  decreto legislativo   n.   262/2002, sono tenuti dagli organismi di certificazione di cui all’art. 12 del medesimo decreto legislativo.
  2. Gli enti formatori definiti al comma 1 sono autorizzati al rilascio dei crediti formativi di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002.

Art. 3
Durata dei corsi

  1. I corsi di formazione di cui al presente decreto devono avere una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche.
  2. La frequenza ai corsi è obbligatoria per la totalità della durata prevista al comma 1.

Art. 4
Caratteristiche dei corsi e crediti formativi

  1. I corsi di formazione devono essere tenuti da ispettori già qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002.
  2. L’allegato I del presente decreto stabilisce le caratteristiche minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli argomenti da trattare nell’ambito dei medesimi.
  3. A ciascun modulo di cui si compone il corso corrisponde l’attribuzione di un credito formativo.
  4. I programmi dei corsi devono consentire l’attribuzione di almeno 3 crediti formativi secondo quanto disposto nell’allegato I.
  5. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono invece considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell’intera durata del corso.

Art. 5
Prova finale

  1. Una volta completato il corso, i crediti formativi sono attribuiti dagli enti formatori di cui all’art. 2 solo a seguito del superamento di una prova finale di verifica dell’apprendimento, con il rilascio di apposita documentazione riportante i contenuti del corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica.
  2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 è costituita da almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli, ivi compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I, e si intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per ciascun modulo.
  3. Per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell’ambiente, con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento di tale funzione sono a carico dell’organismo di certificazione che ha erogato il corso.
  4. Gli organismi di certificazione, in quanto enti formatori, devono conservare la documentazione relativa ai corsi effettuati anche al fine di consentire eventuali accertamenti   da   parte dell’Organismo   nazionale   di   accreditamento   nella   fase    di rilascio/mantenimento/rinnovo dell’accreditamento

Nell’Allegato I  sono indicati i programmi, i moduli e la relativa durata.

Decreto 25 gennaio 2018

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