+39.06.3600.3897 comunicazione@gruppocmb.it

Formazione per preposti e lavoratori addetti alla segnaletica stradale

  • HOME
  • 9
  • Formazione per preposti e lavoratori addetti alla segnaletica stradale

Formazione per preposti e lavoratori addetti alla segnaletica stradale

da | Mar 26, 2015

Con l’interpello n. 15/2014 L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha avanzato istanza di interpello per chiedere un chiarimento in merito al decreto 4 marzo 2013, ovvero, se il numero massimo dì partecipanti ai corsi di aggiornamento, anche nel caso dell’ora che tratta di contenuti tecnico-pratici, è pari a 25.
“La Commissione dichiara che il D.I. 04/03/2013 prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità, mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).
Il suddetto principio vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal punto 10 dell’allegato II del decreto in parola.
La Commissione ritiene inoltre che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un’ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi “attività addestrative pratiche”. In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6”.
Articolo 10. Modulo di aggiornamento
L’aggiornamento della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività’ di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.
I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
Decreto 4 marzo 2013
Fonte: Ministero Del Lavoro e delle politiche sociali

Potrebbe interessarti anche…

0 commenti