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Gazzetta Ufficiale n.259 del 06-11-2017

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Gazzetta Ufficiale n.259 del 06-11-2017

da | Nov 9, 2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.259 del 06-11-2017,  la Legge 25 ottobre 2017 n. 163 che Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.Gazzetta Ufficiale n.259 del 06-11-2017

L’art. 6 della Legge introduce la delega al Governo per l’adeguamento della normativa  nazionale  alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2016, sui  dispositivi  di  protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
L’adeguamento dovrà avvenire entro entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, ovvero il 21 novembre 2017.

Art. 6
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa  nazionale  alle   disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e   del Consiglio, del 9 marzo  2016,  sui  dispositivi  di  protezione   individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi  per   l’adeguamento   della   normativa   nazionale   al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che  abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  dei  Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche  sociali,  di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e  della cooperazione  internazionale,  dell’economia  e   delle   finanze   e dell’interno.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1  il  Governo  è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234, anche  i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni  del  decreto  legislativo  4 dicembre 1992,    475,  per  l’adeguamento  alle  disposizioni  del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute  nella normativa nazionale,  con  abrogazione  espressa  delle  disposizioni incompatibili  con  il   medesimo   regolamento   (UE)   2016/425   e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della  possibilità  di  adeguare  la  normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati  e  di  esecuzione  del  medesimo  regolamento  europeo  con successivo regolamento, ai sensi dell’articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla  legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo  economico  quale autorità notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento  (UE) 2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle  procedure  necessari  per  la valutazione,  la  notifica  e  il  controllo   degli   organismi   da autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di valutazione  e  verifica  della  conformità   dei   dispositivi   di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e  sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425,  anche  al fine di prevedere che tali compiti  di  valutazione  e  di  controllo degli organismi siano  affidati  mediante  apposite  convenzioni  non onerose all’organismo unico  nazionale  di  accreditamento  ai  sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe  per le attività connesse all’attuazione del regolamento  (UE)  2016/425, conformemente al comma 4 dell’articolo 30  della  legge  24  dicembre 2012, n. 234;
f) previsione di sanzioni  penali  o  amministrative  pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità  delle  violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle  previsioni  dell’articolo  32,   comma   1,   lettera   d),   e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, e individuazione delle procedure per la  vigilanza  sul  mercato  dei dispositivi di protezione  individuale  ai  sensi  del  capo  VI  del regolamento (UE) n. 2016/425;
g) abrogazione  espressa  delle  disposizioni  di  legge  o   di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui  al  comma 1.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.

Leggi: Legge 25 ottobre 2017 n. 163
 
Gazzetta Ufficiale n.259 del 06-11-2017

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