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Lavoro agile-Istruzioni operative per la sicurezza sul lavoro

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Lavoro agile-Istruzioni operative per la sicurezza sul lavoro

da | Nov 8, 2017

Lo scorso 2 novembre 2017, l’Inail ha pubblicato la Circolare n. 48 con oggetto “Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative”.

In tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori il documento chiarisce che:
“All’articolo 22, comma 1, la norma in argomento prevede che a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto, ai sensi del comma 2 del suindicato articolo 22, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.

La Legge 22 maggio 2017 definisce il lavoro agile quale:
“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita
mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di
locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli
limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Leggi: Testo della circolare n. 48 del 2 novembre 2017
Leggi: Smart Working-Legge maggio 2017
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