Interpello 2-2024, la Commissione interpelli risponde ad un quesito avanzato dalla Università degli Studi di Napoli “Federico II” in merito a quanto segue: “«È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?”
Dopo aver analizzato e presentato la legislazione vigente in materia, la Commissione afferma che “allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
La Commissione ritiene quindi che, in conformità con le disposizioni attualmente in vigore, ogni corso di formazione non possa accogliere un numero di partecipanti superiore 35, come stabilito dall’Accordo del 7 luglio 2016.
Leggi: Interpello 2/2024
0 commenti