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IL DECRETO CHE REGOLA IL SERVIZIO SALVATAGGIO E ANTINCENDIO NEGLI AEROPORTI

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IL DECRETO CHE REGOLA IL SERVIZIO SALVATAGGIO E ANTINCENDIO NEGLI AEROPORTI

da | Ago 28, 2014

IL  DECRETO CHE REGOLA IL SERVIZIO SALVATAGGIO E ANTINCENDIO NEGLI AEROPORTI

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n.192 del 20-8-2014) il  decreto 6 agosto 2014  riguardante le disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti nel caso in cui tale servizio non e’ assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

 

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

  Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l’art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del  Corpo  nazionale dei vigili  del  fuoco  le  competenze  inerenti  all’elaborazione  e all’aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l’art. 3, inerente agli  aeroporti  non compresi nella tabella A allegata alla legge;

  Visto l’art. 4  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  384,  recante «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n.  930,  recante  norme  sui servizi antincendi negli aeroporti»;

 Visto l’art. 51, lettera e), del  decreto  legislativo  13  ottobre 2005, n. 217;

 Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art.  11  della legge  29  luglio  2003,  n.  229»  e,  in  particolare,  l’art.  26, concernente  il  soccorso  aeroportuale  e  portuale,  e  l’art.  27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e  l’art.35, che abroga l’art.  1  della  legge  23  dicembre  1980,  n.  930,concernente la suddivisione in classi degli  aeroporti  ai  fini  del servizio antincendio;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  maggio  2005,  n.  96,  recante «Revisione della parte aeronautica del Codice  della  navigazione,  a norma dell’art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»  e  successive modificazioni  ed  in  particolare  l’art.  640  del   codice   della navigazione che conferisce all’Ente nazionale per l’aviazione  civile (E.N.A.C.) il recepimento della normativa emanata  dall’International civil aviation organization (I.C.A.O.);

  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante «Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel mercato interno»;

  Visto l’art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno  2012,  n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita’ del Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo nazionale per il  servizio  civile»,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;

  Visto l’art. 1, comma 1, lettera v),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 e successive  disposizioni  di cui all’art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 aprile  1981,  recante «Abilitazione  all’espletamento   del   servizio   antincendi   negli aeroporti non  compresi  nella  tabella  A  allegata  alla  legge  23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a  disposizione  del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell’aeroporto» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  95 del 6 aprile 1981;

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge  2  aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree  di atterraggio» pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006;

  Visto il decreto del Ministro de
ll’interno 26 ottobre 2007, n. 238, recante «Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici»;

  Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2011,  recante «Disposizioni da osservarsi durante  il  rifornimento  di  carburante agli aeromobili» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 2011;

  Visto il decreto  del  Ministro  dell’interno  23  settembre  2011, recante «Determinazione delle dotazioni minime di personale  addetto, di mezzi, di attrezzature e  di  sostanze  estinguenti  da  destinare all’attivita’ di soccorso e lotta  antincendio,  negli  aeroporti  di aviazione generale e nelle aviosuperfici» pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre 2011;

  Visto  il  vigente  regolamento  emanato   dall’E.N.A.C.   per   la costruzione e l’esercizio degli aeroporti;

  Visto  il  vigente  regolamento  emanato   dall’E.N.A.C.   per   la costruzione e l’esercizio degli eliporti;

  Visto il vigente regolamento emanato dall’E.N.A.C. sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di  aviazione generale e le aviosuperfici;

  Tenuto conto della normativa emanata dall’I.C.A.O.;

  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche

professionali;

  Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 20 febbraio 2008 e  successive  modificazioni,  recante «regole comuni nel  campo  dell’aviazione  civile  e  che  istituisce

un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la  direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il  Regolamento  (CE)  n.  1592/2002  e  la Direttiva 2004/36/CE»;

  Visto il Regolamento (CE) n.  139/2014  della  Commissione  del  12 febbraio  2014,  recante  «i  requisiti  tecnici   e   le   procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento  (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

  Considerato  di  dover  armonizzare  la  normativa  del   Ministero dell’interno con i regolamenti emanati dalle autorita’ competenti per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, per  la  costruzione  e

l’esercizio  degli  eliporti  e  sulla  disciplina   generale   della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale  e  le aviosuperfici;

  Ritenuto di dover aggiornare e semplificare i procedimenti  di  cui al predetto decreto del  Ministro  dell’interno  2  aprile  1981,  in ragione del mutato assetto normativo di  settore,  delle  innovazioni

tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo;

  Ritenuto di dover uniformare la terminologia del  presente  decreto ai Regolamenti dell’Unione Europea sopra citati;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Definizioni

 

  1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce:

    a) Servizio di  salvataggio  e  antincendio:  predisposizione  di servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio  previsti  negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito denominato Servizio;

    b) presidio di primo intervento di soccorso e lotta  antincendio: dotazioni e personale addetto previsti per la protezione  antincendio negli aeroporti di aviazione generale e  nelle  aviosuperfici  e  per l’assistenza antincendio nelle elisuperfici;

    c)  soccorritore  aeroportuale:  personale  abilitato  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere la propria attivita’  ne
gli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;

    d)    soccorritore    aeroportuale    istruttore:    soccorritore aeroportuale abilitato dal Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  a svolgere  l’addestramento   dei   soccorritori   aeroportuali   negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;

    e)  addetto  antincendio:  personale  in  possesso  di   appositi requisiti previsti  nel  presente  decreto,  che  svolge  la  propria attivita’ negli aeroporti di aviazione generale, nelle  avio superfici e nelle elisuperfici;

    f)  equipaggiamento  di  salvataggio  e  antincendio:  automezzi, attrezzature, dispositivi di protezione  individuale,  estinguenti  e tutte le dotazioni previsti per il salvataggio e l’antincendio;

    g) certificato del  Servizio:  decreto  istitutivo  del  Servizio attestante la conformita’ dell’organizzazione, del personale e  delle dotazioni  alla  normativa   applicabile,   di   seguito   denominato Certificato.

 

Art. 2

 

Campo di applicazione

 

  1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture:

    a)  aeroporti  aperti  al  traffico   commerciale,   di   seguito denominati aeroporti, ove il Servizio non  e’  assicurato  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    b)  eliporti  individuati  dal   relativo   regolamento   emanato dall’E.N.A.C., di seguito denominati eliporti;

    c) aeroporti di aviazione generale;

    d)   aviosuperfici   individuate    dal    regolamento    emanato dall’E.N.A.C. concernente la  disciplina  generale  della  protezione antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici;

    e) elisuperfici di cui all’art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2006,   di   seguito denominate elisuperfici.

  2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano:

    a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonche’  i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento;

    b)  il   procedimento   per   l’abilitazione   dei   soccorritori aeroportuali;

    c)   il   procedimento   per   l’abilitazione   di   soccorritore aeroportuale istruttore;

    d) il  procedimento  per  l’attivazione  del  presidio  di  primo intervento di soccorso e lotta  antincendio,  di  seguito  denominato Presidio;

    e) i requisiti degli addetti antincendio.

 

CAPO I 

AEROPORTI ED ELIPORTI

 

Art. 3

 

Categorie degli aeroporti e degli eliporti

 

  1. Ai  fini  del  Servizio,  gli  aeroporti  e  gli  eliporti  sono suddivisi nelle  categorie  individuate  dai  rispettivi  regolamenti emanati dalle autorita’ competenti.

 

Art. 4

 

Certificazione del Servizio

 

  1. Il Certificato e’ emanato dal Direttore centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito  denominato Direttore  centrale.  Il  mantenimento  dei  requisiti  previsti  nel Certificato e’ verificato periodicamente dall’Ufficio  Ispettivo  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito  denominato  Ufficio Ispettivo, secondo programmi e  modalita’  che  il  Dipartimento  dei vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile definisce anche in accordo con l’E.N.A.C., ai sensi  della  normativa vigente.

  2. Il responsabile del  Servizio  presenta  all’Ufficio  ispettivo, tramite il Comando provinciale dei vigili del  fuoco  competente  per territorio, di seguito denominato Comando, richiesta di  accertamento ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all’art.

3 della legge 23  dicembre  1980,  n.  930,  e  dell’attivazione  del Servizio,  corredata  della  documentazione  di  cui  all’art.  6   e all’allegato I al presente decreto.

  3.  L’accertamento   e’   attuato   entro   trenta   giorni   dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2  da  una  commissione nominata  dal  dirigente  dell’Ufficio  ispettivo,   presieduta   dal Comandante provinciale competente per territorio  e  composta  da  un rappresentante dell’E.N.A.C. all’uopo designato e da  un  funzionario tecnico dei vigili  del  fuoco  che  espleta  anche  le  funzioni  di segretario.

  4. L’accertamento e’ attuato anche mediante prove di salvataggio  e antincendio su scenario simulato presso l’infrastruttura interessata, al fine di valutare  sia  la  capacita’  tecnica,  individuale  e  di squadra,  dei  soccorritori  aeroportuali  che  la  rispondenza   del Servizio a quanto previsto dall’art. 5 e dal piano di emergenza.  Gli esiti  dell’accertamento  sono  trasmessi   entro   quindici   giorni all’Ufficio ispettivo.

  5. Il dirigente  dell’Ufficio  ispettivo  provvede  entro  quindici giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli  atti  alla Direzione  Centrale  per  l’emergenza  e  il  soccorso  tecnico   del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato.  Il  Certificato

e’ riferito alla categoria antincendio determinata dall’E.N.A.C.

  6.  Il   responsabile   del   Servizio   comunica   tempestivamente all’Ufficio ispettivo, per il tramite del Comando, e all’E.N.A.C.  le modifiche, rispetto  alla  configurazione  del  Servizio  di  cui  al Certificato, nei casi espressamente indicati dalle procedure  per  la riduzione temporanea della categoria antincendio approvate in sede di accertamento da parte della commissione.

  7. Ferme restando le prerogative dell’E.N.A.C. sulla determinazione della categoria antincendio, l’elevazione della  stessa  comporta  il rilascio di un nuovo  Certificato,  con  le  modalita’  previste  dal presente articolo.

  8.  Per  l’inserimento  di  nuovi  soccorritori  aeroportuali   nel Servizio   successivamente   all’emanazione   del   Certificato,   il responsabile del Servizio,  ai  soli  fini  del  conseguimento  delle apposite abilitazioni, presenta la richiesta di accertamento  di  cui al comma  2,  corredata  della  documentazione  di  cui  all’art.  6. L’accertamento e’ attuato da una commissione nominata  dal  dirigente dell’Ufficio  ispettivo,  presieduta   dal   Comandante   provinciale competente per territorio e costituita secondo le  direttive  emanate dal Direttore centrale.

 

Art. 5

 

Requisiti e caratteristiche del Servizio

 

  1. Il numero minimo  di  soccorritori  aeroportuali  da  garantire, durante gli orari d’apertura degli aeroporti  e  degli  eliporti,  e’ stabilito dalla commissione di cui  all’art.  4,  comma  3,  all’atto dell’accertamento  finalizzato  all’emanazione  del  Certificato.  La determinazione deve tenere conto delle  indicazioni  contenute  nella normativa emanata dall’I.C.A.O. e dal Ministero dell’interno, nonche’ dall’Unione Europea.

  2. Il livello minimo di equipaggiamento di soccorso negli aeroporti e negli eliporti deve  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa emanata  dall’I.C.A.O.  e   dal   Ministero   dell’interno,   nonche’ dall’Unione Europea.

  3. Ai fini della regolarita’ e  dell’efficienza  del  Servizio,  il responsa
bile garantisce il mantenimento delle  condizioni  che  hanno consentito il rilascio del Certificato e il  rispetto  dei  requisiti contenuti dallo stesso.

  4. Il responsabile del  Servizio  provvede,  con  l’ausilio  di  un soccorritore   aeroportuale   istruttore,   di   seguito   denominato Istruttore, a predisporre ed attuare il piano di addestramento sia di primo inserimento che periodico  dei  soccorritori  aeroportuali,  in conformita’ a quanto previsto dalla normativa emanata dall’I.C.A.O. e dal Ministero dell’interno, nonche’ dall’Unione Europea; le attivita’ di  addestramento  devono  essere  riportate  nell’apposito  registro previsto dall’allegato I al presente decreto.

 

Art. 6

 

Soccorritori aeroportuali

 

  1. La prima abilitazione di soccorritore  aeroportuale,  rilasciata  ai sensi del presente decreto, e’ riferita sia all’infrastruttura  in cui il soccorritore aeroportuale e’ destinato a svolgere  la  propria attivita’ sia alla  categoria  antincendio  per  la  quale  e’  stata rilasciata l’abilitazione. Ai  fini  del  conseguimento  della  prima abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla  richiesta  di accertamento di cui all’art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o  del comma 8, la documentazione di seguito  indicata  per  ogni  aspirante soccorritore aeroportuale:

    a)  certificato  di  idoneita’   psico-fisica   ed   attitudinale attestante il possesso  dei  requisiti  di  cui  all’allegato  II  al presente decreto, da rinnovare con la periodicita’ ivi indicata;

    b)  attestato  di  idoneita’  tecnica  a  seguito  del  corso  di formazione per addetti antincendio in attivita’  a  rischio  incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998  e successive modificazioni;

    c)  attestato  di  frequenza  di  un  corso  di   formazione   ed addestramento in materia di  soccorso  aeroportuale  ed  eliportuale, erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un  Istruttore in servizio presso la stessa  struttura  dell’aspirante  soccorritore aeroportuale e che abbia  svolto  almeno  cinque  anni  di  attivita’ didattica ai fini del mantenimento dell’operativita’ dei soccorritori aeroportuali. Il programma e le modalita’ di  svolgimento  del  corso sono individuate con provvedimento del  dirigente  generale-Capo  del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  da  pubblicarsi  sul  sito internet del Dipartimento.

  2. La regolare iscrizione negli elenchi dei  vigili  volontari  del Ministero dell’interno soddisfa i  requisiti  previsti  al  comma  1, lettere a) e b).

  3.  L’abilitazione  di  soccorritore   aeroportuale   deve   essere aggiornata ogni  qual  volta  sia  presentata  la  richiesta  di  cuiall’art. 4, comma 7, o  il  soccorritore  aeroportuale  debba  essere inserito nel Servizio  di  altra  infrastruttura.  Ai  fini  di  tale aggiornamento, il responsabile del Servizio allega alla richiesta  di

accertamento di cui all’art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o  del comma 8, l’attestato di abilitazione e il certificato di cui al comma 1, lettera a), di ogni soccorritore aeroportuale.

  4. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita’ psico-fisica  ed attitudinale non consente al soccorritore aeroportuale lo svolgimento dell’attivita’. Nel caso in cui il certificato sia scaduto  da  oltre diciotto mesi, l’abilitazione decade.

  5. L’attivita’ di soccorritore aeroportuale e’ consentita  fino  al compimento dell’eta’ pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei  vigili  del fuoco di cui all’art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n. 217.

 

Art. 7

 

Soccorritori aeroportuali istruttori

 

  1. Il responsabile del Servizio  provvede  a  che  almeno  uno  dei soccorritori  aeroportuali  consegua  l’abilitazione  di  Istruttore, presentando richiesta al Comando.

  2. Le modalita’ di conseguimento dell’abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

  3. L’accertamento e’ attuato entro trenta giorni dalla  con
clusione dell’attivita’ di formazione  da  una  commissione  nominata  con  le modalita’ di cui all’art. 4, comma 8.

  4. Gli esiti dell’accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all’Ufficio ispettivo. Il dirigente dell’Ufficio  ispettivo  provvede entro quindici giorni al rilascio dell’abilitazione.

 

CAPO II

 

AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE, AVIOSUPERFICI ED ELISUPERFICI

 

Art. 8

 

Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio

 

  1. Le procedure previste dal decreto del Ministro  dell’interno  23 settembre 2011 si applicano alle infrastrutture di  cui  al  presente capo, ivi comprese le elisuperfici.

  2. La presentazione al  Comando  della  richiesta  di  accertamento della conformita’ del Presidio consente  l’inizio  dell’attivita’  di presidio.

  3. In caso di esito non favorevole  dell’accertamento,  il  Comando comunica tempestivamente le difformita’ rilevate all’E.N.A.C. per gli aspetti di competenza. Il Presidio si ritiene ripristinato non appena

il responsabile comunichi al Comando e all’E.N.A.C. di aver eliminato le  difformita’  rilevate  e  presenti  al  Comando   contestualmente richiesta di nuovo accertamento.

  4. Il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio  ai requisiti   previsti   dalla   normativa   emanata   dal    Ministero dell’interno, nonche’ dai relativi regolamenti emanati  dall’E.N.AC.,

e’ verificato dal Comando attraverso controlli a campione. In caso di esito non favorevole della verifica, si applica  quanto  previsto  al comma 3.

  5. Il responsabile del presidio comunica preventivamente al Comando qualunque modifica rispetto a quanto dichiarato nella  documentazione allegata alla richiesta di accertamento.

  6. Per  l’inserimento  di  nuovo  personale  addetto  nel  presidio successivamente all’accertamento di cui al comma 2,  il  responsabile presenta al Comando la documentazione di cui all’art. 9.

 

Art. 9

 

Addetti antincendio

 

  1. Ai fini dell’attivazione del presidio,  il  responsabile  allega alla richiesta di  accertamento  di  cui  all’art.  8,  comma  2,  la documentazione inerente al personale addetto di seguito indicata:

    a) per gli addetti antincendio:

      1)  certificato  di  idoneita’  psico-fisica  ed   attitudinale attestante il possesso  dei  requisiti  di  cui  all’allegato  II  al presente decreto, da rinnovare con la periodicita’ ivi indicata;

      2) attestato di  idoneita’  tecnica  a  seguito  del  corso  di formazione per addetti antincendio in attivita’  a  rischio  incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998  e successive modificazioni;

      3) la dichiarazione con cui si  attesta  l’avvenuta  formazione teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell’infrastruttura e delle procedure di primo intervento di soccorso e lotta antincendio

specifiche, nonche’  all’utilizzo  dell’equipaggiamento  di  soccorso presente;

    b) per le unita’ operative non abilitate di cui  all’art.  7  del decreto del Ministro dell’interno 23 settembre 2011, la dichiarazione con  cui  attesta  di  aver  fornito  le  informazioni   utili   alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei  rischi  inerenti al  soccorso  e  alla  lotta  antincendio  nella  infrastruttura   di

interesse.

  2. La regolare iscrizione negli elenchi dei  vigili  volontari  del Ministero dell’interno soddisfa i  requisiti  previsti  al  comma  1, lettera a), numeri 1) e 2).

  3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita’ psico-fisica  ed attitudinale non  consente  all’addetto  antincendio  lo  svolgimento dell’attivita’.  Nel  caso  in  cui  il  certificato   di   idoneita’ psico-fisica ed attitudinale sia scaduto da oltre diciotto  mesi,  il responsabile, ai fini del reinserimento dell’addetto antincendio  nel Presidio, presenta anche la dichiarazione aggiornata di cui al  comma 1, lettera a), numero 3).

  4. L’attivita’ di addetto antincendio e  di  unita’  operativa  non abilitata e’ consentita fino  al  compimento  dell’eta’  pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco  di  cui  all’art.  3  del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 10

 

Disposizioni transitorie

 

  1. Il responsabile dei Servizi gia’ istituiti alla data di  entrata in vigore del presente decreto  presenta  entro  sessanta  giorni  la richiesta di cui all’art. 7, comma 1.

  2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 2 aprile 1981, dopo la  verifica  da  parte del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, si procede come di seguito specificato:

    a) per il personale che presta servizio presso  un’infrastruttura di cui al Capo I si procede al rilascio della nuova abilitazione  nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto;

    b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura  di cui al Capo II e’ consentito lo svolgimento dell’attivita’ di addetto antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto  salvo  quanto previsto all’art. 9, comma 1, lettera a), numero 3).

  3. Alle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto  del  Ministro dell’interno 2 aprile  1981  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all’art. 6, comma 4 e all’art. 9, comma 3.

  4. L’attestato di frequenza  di  corsi  di  formazione  finalizzati all’abilitazione del  personale  soccorritore  per  aeroporti  e  per eliporti di ogni  categoria  antincendio,  gia’  autorizzati  con  le modalita’ di cui alla previgente normativa alla data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,  esonera   l’aspirante   soccorritore aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all’art.  6, comma 1, lettere b) e c).

  5.  I  decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi  della   normativa previgente  per  le   assistenze   antincendio   delle   elisuperfici mantengono la validita’. Per i procedimenti in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto finalizzati all’emanazione  di decreti istitutivi di assistenze antincendio  nelle  elisuperfici  si applicano le disposizioni previste dall’art. 8.

  6. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  del presente decreto finalizzati al  conseguimento  dell’abilitazione  di addetto antincendio per gli aeroporti di aviazione generale,  per  le

aviosuperfici e per le  elisuperfici  si  applicano  le  disposizioni previste dall’art. 9.

 

Art. 11

 

Disposizioni finali

 

  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui  all’art. 10, e’ abrogato il decreto del Ministro dell’interno 2 aprile 1981.

  2.  Gli  allegati  al  presente   decreto   sono   aggiornati   con provvedimento del dirigente generale-Capo  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

  3. Ai sensi dell’art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge  20  giugno 2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 131, le attivita’ erogate  dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, sono rese a titolo oneroso.

  4. Il presente decreto entra in vigore  dopo  trenta  giorni  dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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