La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014 ha affermato che il direttore dei lavori non è sempre responsabile penalmente per l’infortunio mortale occorso al lavoratore che, senza gli adeguati dispositivi di protezione individuale, muore cadendo dal muro in costruzione poiché l’incarico di direttore può riguardare esclusivamente la sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto.
La vicenda ha riguardato un direttore dei lavori ritenuto responsabile per colpa, nelle rispettive vesti di agente tecnico e di direttore dei lavori del cantiere di costruzione di un casotto di campagna, della morte di un lavoratore.
In particolare, precisano i giudici di legittimità, in merito alla figura del Direttore dei Lavori “si è chiarito, che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere”.
Ne consegue che la responsabilità in materia di sicurezza, per poter essere imputata al direttore lavori, deve essere provata rigorosamente attraverso documenti o comportamenti che possano provare tale incarico.
Pertanto, ne consegue che la responsabilità in materia di sicurezza, per poter essere imputata al direttore lavori, deve essere provata rigorosamente attraverso documenti o comportamenti che possano provare tale incarico.
Non essendo provata tale competenza, il direttore lavori nel caso in specie viene scagionato dalla responsabilità penale per l’infortunio verificatosi.
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