La posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile,
quanto ai doveri di vigilanza e controllo alla luce del principio di effettività che rende riferibile l’inosservanza alle norme di sicurezza a chi è munito dei poteri decisionali e di spesa.
Una breve ordinanza della Sez. VII penale della Corte di Cassazione (n. 33446 del 24 luglio 2019) ricorda come sia inderogabile l’obbligo del datore di lavoro di vigilare e controllare sull’applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e che lo stesso sia comunque delegabile, in applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro delegante di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Lo ha fatto la suprema Corte nel decidere su un ricorso presentato da una datrice di lavoro che era stata condannata dal Tribunale perché ritenuta responsabile di alcuni reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel ricorso aveva sostenuto, a sua difesa, di avere delegato i profili organizzativi relativi alla sicurezza e al controllo dei lavoratori a figure specializzate, per cui nei suoi confronti non poteva essere mosso alcun giudizio di imprudenza.
Il Tribunale ha dichiarato la datrice di lavoro responsabile dei reati di cui agli artt. 71 comma 1 lett. a) (messa a disposizione di attrezzature conformi) e 96 comma 1 lett. g) (redazione del POS) del D.Lgs. 81/08 e l’ha condannata alla pena di 4.000 euro di ammenda.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione perché basato su un motivo infondato.
Accertata la qualifica di datrice di lavoro in capo all’imputata ad essa consegue ex lege la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, e quindi, la responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche; né, ha precisato la Sez. VII, è risultata la sussistenza di una delega di funzioni ai fini della sua esenzione da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
Rif. Corte di Cassazione Penale Sezione VII – Ordinanza n. 33446 del 24 luglio 2019 (u.p. 14 giugno 2019) – Pres. Di Nicola – Est. Di Stasi – Ric. Z.A.
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