L’INPS ha pubblicato lo scorso 9 ottobre un messaggio in cui fornisce indicazioni in merito alla tutela previdenziale del lavoratore in quarantena o isolamento precauzionale che possono verificarsi in questo periodo emergenziale.
In particolare, il Messaggio affronta le tematiche della tutela previdenziale del lavoratore in quarantena nei seguenti casi:
– Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile:
In questo caso l’Inps dichiara che “non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”.
– Quarantena per ordinanza amministrativa
Il documento indica come “principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”.
– Quarantena all’estero
Per i lavoratori assicurati in Italia ma che sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità in un paese straniero “l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane”
– Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario
Per quanto concerne il lavoratore che risulta destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, l’Inps dichiara che “determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia”
LEGGI: INPS – Messaggio n. 3653
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