Interpello 16-2016
Con l’ Interpello 16-2016 la Commissione Interpelli risponde ad un quesito avanzato dalla Regione Marche in merito alla presenza del Rappresentante dei lavoratori nelle società all’interno delle quale operino solo soci lavoratori.
Al riguardo la Commissione dichiara che l’art. 47 del d.lgs. n. 81/2008 afferma che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva“.
Premesso questo, la Commissione ricorda che il Testo Unico:
- Equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso (Art. 2, comma 1, lettera a) D.Lgs 81/08);
- Prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive” sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (Art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);
Di conseguenza la Commissione afferma che: “in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.
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