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Interpello 4-2019: custodia dei dati sanitari

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Interpello 4-2019: custodia dei dati sanitari

da | Giu 5, 2019

Interpello 4-2019: custodia dei dati sanitari

 

Con l’Interpello 4-2019, la Commissione risponde ad un quesito avanzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) in merito alla richiesta dei Medici Competenti di inserire dati sanitari in database aziendali complessi.

 
Nel dettaglio la FNOMCeO chiede se:
“Non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”? È lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?»”
A tal proposito la Commissione Interpelli risponde che per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

Il D.lgs 81/08, infatti, ci ricorda che:
– l’art. 25 comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
– l’art. 53 comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
– l’art. 53 comma 2 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”;
– l’art. 53 comma 4 stabilisce che “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”.

Leggi: Interpello 4/2019

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