Con l’interpello 5-2019, la Commissione risponde ad un quesito avanzato dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.
Nel dettaglio l’ANCE chiede se, dato che il D.I. del 22 gennaio 2019 ha modificato il periodo di validità e la durata dei corsi, sia necessario effettuare un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019.
Il decreto interministeriale del 4 marzo 2013, infatti, prevedeva per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori un corso teorico-pratico della durata minima di 3 ore ogni quattro anni; mentre il decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti debba essere distribuito, nel corso di ogni quinquennio, per mezzo di corsi della durata minima di 6 ore
A tal proposito la Commissione Interpelli risponde che “in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore.
Tanto premesso gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa”.
LEGGI: Interpello 5/2019
LEGGI: Altri interpelli pubblicati nel corso del 2019
0 commenti