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Interpello 8-2016 : Sorveglianza sanitaria e distacco del lavoratore

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Interpello 8-2016 : Sorveglianza sanitaria e distacco del lavoratore

da | Giu 7, 2016

 
Interpello 8-2016
Con l’interpello 8-2016 la Commissione Interpelli risponde ad un quesito posto dalla Fondazione Rubes Triva in merito alla corretta interpretazione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria stabilito dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e nello specifico se “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.
La Commissione ricorda che l’art. 3, comma 6, del D.lgs. 81/2008 riporta che “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato“.
In conclusione, la Commissione afferma che in caso di distacco del lavoratore, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono senza distinzioni sia sul distaccante sia sul distaccatario:

  • Il Distaccante ha l’onere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
  • Il Distaccatario ha l’obbligo di adempiere a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria.

Leggi l’Interpello 8/2016

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