Il D.Lgs 81/2008 definisce lavoratore colui che: “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Al lavoratore così definito è equiparato anche: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari; il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile
DIRITTI
I lavoratori hanno il diritto di:
- Ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro (art. 36-37 Dlgs 81/08)
- Ricevere un adeguato controllo sanitario (art. 41 Dlgs 81/08)
- Utilizzare dei DPI conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni che svolgono
- Allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo grave (art. 43-44 Dlgs 81/08)
- Lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati e dove siano state adottate tutte le misure necessarie di prevenzione e sicurezza.
- Non subire oneri finanziari per quanto concerne le misure relative alla salute e sicurezza.
OBBLIGHI
Come previsto dall’Art. 20 del D.lgs 81/08, ogni lavoratore deve:
- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
FORMAZIONE
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che ogni lavoratore riceva, a cura del datore di lavoro, un’adeguata formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dei lavoratori sono stabiliti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e cambia in base alla classificazione ATECO di appartenenza della azienda in cui opera il lavoratore:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso
TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio
TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto
TOTALE 16 ore
Contenuti Formazione Generale: | |
-Concetti di rischio -Danno -Prevenzione -Protezione -Organizzazione della prevenzione aziendale -Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali -Organi di vigilanza, controllo e assistenza |
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Contenuti Formazione Specifica: | |
-Rischi infortuni -Meccanici generali -Elettrici generali -Macchine -Attrezzature -Cadute dall’alto -Rischi da esplosione -Rischi chimici -Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri -Etichettatura -Rischi cancerogeni, biologici e fisici -Rumore -Vibrazione -Radiazioni -Microclima e illuminazione |
-Videoterminali -DPI Organizzazione del lavoro -Ambienti di lavoro -Stress lavoro-correlato -Movimentazione manuale carichi -Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) -Segnaletica -Emergenze -Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico -Procedure esodo e incendi -Procedure organizzative per il primo soccorso -Incidenti e infortuni mancati |
La trattazione dei rischi specifici sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08.
Aggiornamento
È previsto un corso di aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
SANZIONI
Le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico per la figura del lavoratore sono riportate nell’Art. 59 del D.lgs 81/08
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