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Le responsabilità del coordinatore per la sicurezza in un infortunio mortale durante la sospensione dei lavori

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Le responsabilità del coordinatore per la sicurezza in un infortunio mortale durante la sospensione dei lavori

da | Apr 1, 2015

La Cassazione Penale, Sez. 4, n. 7960 del 23 febbraio 2015 ha stabilito che il coordinatore della sicurezza non è responsabile dell’incidente nel cantiere su cui operano più imprese se, nel periodo in cui avviene l’incidente, l’attività della sua azienda è sospesa.
La Corte, infatti, tiene a ricordare che la figura del Coordinatore per la Sicurezza “è stata introdotta per la prima volta dal d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della direttiva92/57/CEE) – nell’ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest’ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche.
La definizione dei relativi compiti e della connesse sfere di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall’altro dallo specifico elenco contenuto nell’art. 5 d.lgs. n. 494/96
[a mente del quale egli è tenuto in particolare a:

  1. a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento… e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  2. b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza,… e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  3. c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  4. d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  5. e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto…;
  6. f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate].


Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è alta e non si confonde con quella operativa demandata ai datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.

Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri tipici, e di quelle afferenti all’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori.
Appare dunque chiara la marcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)(v. […]
Si tratta, inoltre, di un compito di vigilanza che presuppone che il programma di lavori sia in fase di esecuzione o comunque prossimo all’avvio: non si spiegherebbe altrimenti il riferimento alla verifica, evidentemente sul campo, della corretta applicazione delle procedure di lavori, dell’idoneità del P.O.S. e al necessario adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento alla “evoluzione dei lavori”.
Tali obblighi, invero, presuppongono l’avvio o comunque una programmazione dei lavori tale da rendere attuale, da un lato, l’obbligo per le imprese di adempiere agli obblighi prevenzionistici loro imposti e, dall’altro, quello del coordinatore per la sicurezza di controllare il corretto e funzionale adempimento di tali obblighi, in relazione alle previsione del piano; per contro una verifica in una situazione di sospensione indeterminata dei lavori non avrebbe significato, né riconoscibile scopo pratico.
Per converso, una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori si pone essa stessa quale evenienza non prevedibile da parte del coordinatore per la sicurezza, certamente non tenuto a una vigilanza di cantiere e tale comunque da non poter essere dallo stesso impedita o prevenuta, in mancanza di poteri impeditivi o coercitivi specifici, diversi da quelli predetti di mera segnalazione formale delle inadempienze”.

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