Sembra ormai in arrivo il Nuovo Accordo Stato Regioni che modificherà la formazione per RSPP e ASPP. Il testo avrà immediata operatività, infatti, entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
“Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Gli addetti (ASPP) e il responsabile (RSPP) del Servizio devono possedere le capacità e i requisiti professionali fissati nel D.L.gs. 81/2008 all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda, disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati e non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
Le figure dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione – con il medico competente – sono sostanzialmente le uniche figure per le quali il nostro legislatore prevede una particolare capacità professionale ed un requisito di competenza tecnica predeterminato per legge.
Le novità più importanti riguardano la formazione di RSPP e ASPP che prevede un percorso unico, scollegato dalle fasce di rischio e diviso in tre moduli:
Modulo A (il corso base di 28 ore);
Modulo B (relativo alla natura dei rischi e di 48 ore per tutti più un integrazione di 4 moduli di specializzazione: Agricoltura-Pesca; Cave-Costruzioni; Sanità residenziale; Chimico-Petrolchimico);
Modulo C (per le funzioni di RSPP di 24 ore).
Altri aspetti importanti sono la proposta di estensione della modalità e-learning e il tentativo di realizzare, in ambito formativo, una nuova classificazione a due livelli, rischi bassi e non bassi.
In merito al primo, se questa proposta diventasse operativa, l’utilizzo della modalità e-learning sarebbe possibile ad esempio per il modulo A del corso RSPP, per il modulo giuridico dei coordinatori di cantiere e, ancor più importante, per la formazione specifica dei lavoratori in aziende a rischio basso.
Invece per quanto riguarda il tentativo di uniformare l’accordo sulla formazione al decreto basso rischio, in termini di classificazione dei rischi, rimane solo un tentativo in quanto in questo Accordo non se ne parla.
I punti trattati nel documento sono:
- Chi vuole svolgere queste funzioni deve avere delle particolari qualità professionali
- Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- La revisione
- Soggetti formatori
- Enti bilaterali
- I corsi di formazione
- Il modulo a
- Il modulo b
- Il modulo c
- Valutazione degli apprendimenti
- Verbali d’esame
- Riconoscimento formazione pregressa
- Attestati di frequenza
- Individuazione delle macrocategorie di rischio
- La formazione in e-learning”
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