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Le responsabilità dell’RSPP per i programmi di formazione suggeriti

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Le responsabilità dell’RSPP per i programmi di formazione suggeriti

da | Dic 5, 2019

Occorre premettere che l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata grava, ai sensi del D. Lgs.81/08, sul datore di lavoro e sul dirigente, i quali devono (pena la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda) “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37” (art.18 c.1 lett.l).
Il Testo Unico attribuisce invece all’RSPP – in virtù del suo ruolo di natura consulenziale – il compito di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori” (art.33 c.1 lett.d) in comb.disp. art.2 c.1 lett.f) ed l) D. Lgs.81/08.
Di conseguenza il RSPP, in caso di infortunio o malattia professionale, può potenzialmente rispondere penalmente nel caso uno di tali eventi sia correlabile e direttamente riconducibile ad un mancato o non corretto adempimento del compito suddetto.
La sua inosservanza può essere concausa dell’evento dannoso, anche se soggetto privo di capacità immediatamente operative nella struttura aziendale, ma avendo l’obbligo di prestare “ausilio” al datore di lavoro nella individuazione e valutazione dei rischi, nell’elaborazione di procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori,
In una sentenza di quest’anno (Cassazione Penale, Sez.IV, 11 luglio 2019 n.30489), la Suprema Corte ha confermato la responsabilità di un RSPP (che era stato condannato in cooperazione con altri quattro soggetti) per omicidio colposo commesso con violazione del compito previsto dall’art.33 c.1 lett. d) D. Lgs.81/08, su richiamato.
La vittima dell’infortunio era un dipendente di un Consorzio di Bonifica ed era deceduto dopo essere stato travolto da un cedimento franoso, durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee di irrigazione nell’apprezzamento agricolo…”.
La sentenza specifica che erano stati limitati “ad 8 ore (di cui 4 ore per rischi generici), i corsi, senza alcuna preparazione rispetto al rischio di eventuale seppellimento legato alle attività di scavo (in particolare senza l’illustrazione del contenuto delle procedure di sicurezza, contenute nel documento aziendale)”.
Vale dunque anche in relazione a questo particolare compito il principio generale in base al quale “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio se questo risulti oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
E, ha sottolineato la Cassazione, “a ciò si aggiunga che la sussistenza di altri soggetti titolari di potere di formazione non esonera il RSPP, il quale, comunque, ha poteri di ausilio ed affianca, senza sostituire, il datore di lavoro e, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

Infine, la formazione non può essere limitata ai rischi ordinari, ma deve investire anche quelli eccezionali.

Fonte: Punto sicuro
Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 30489 del 11 luglio 2019 – Operaio travolto dal cedimento franoso durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee. Responsabilità del RSPP per inidonea formazione

Si riportano, per ulteriore approfondimento, altre sentenze sull’argomento:

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 56952 del 18 dicembre 2018 – Morte di due lavoratori per le esalazioni di acido solfidrico all’interno della cisterna di raccolta acqua piovana. Carenze organizzative e mancanza di formazione.
Corte di Cassazione Penale Sez.IV – Sentenza n. 34311 del 20 luglio 2018 – Infortunio mortale all’interno dell’impianto di betonaggio. Evidenti carenze del DVR sul rischio connesso all’operazione di lubrificazione e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP.

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