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Non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico

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Non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico

da | Giu 12, 2015

In riscontro alla nota del 22/05/2015, il Ministero del Lavoro  fornisce chiarimenti in merito ai alle relazioni esistenti tra datore di lavoro, l’adempimento degli obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81 /2008 e gli organismi paritetici.
Il Ministero menziona il comma  12 dell’Art. 37 affermando che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del CCNL applicato dall’azienda.
La nota prosegue però  ricordando che l’Accordo del 25/07/2012 specifica che tale collaborazione non impone al datore di lavoro di organizzare la formazione con gli organismi paritetici quanto di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa.
Bisogna tuttavia precisare, conclude il Ministero,  che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art.37.
Fonte: Nota prot. n. 9483 del 8 giugno 2015

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