In data 5 febbraio 2019 sulla GU n.30 è stato pubblicato il DM 25 gennaio 2019 che modifica e integra l’allegato del Decreto del Ministero dell’Interno 16 maggio 1987, n.246 concernente le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il decreto è entrato in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla GU, quindi, il 6 maggio 2019.
Prevede una prima serie di adempimenti da effettuarsi entro un anno dalla sua pubblicazione (6 maggio 2020), concedendo invece 2 anni per l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
La principale novità introdotta riguarda l’adozione della GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) all’interno degli edifici di civile abitazione anche se non sottoposti ad obbligo di pratica prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.
La GSA dovrà essere sviluppata per edifici con altezza antincendi superiore a 12 metri con livelli di prestazione crescenti in funzione dell’altezza antincendi.
Entrando nel dettaglio, il decreto prevede 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui corrispondono diversi adempimenti:
- P. 0 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 12 e 24 metri;
- P. 1 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 metri;
- P. 2 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 54 e 80 metri;
- P. 3 – per edifici di altezza antincendi oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.
Vengono introdotte le figure del Responsabile dell’attività, del Responsabile della GSA, degli Occupanti e del Coordinatore dell’emergenza e per ogni livello di prestazione vengono definite le figure interessate ed i compiti e le funzioni delle varie figure, oltre alle misure antincendio preventive e alla pianificazione dell’emergenza.
Fonti:
GU n.30 del 05/02/2019
Vigili del Fuoco
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