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Nuove regole per la valutazione dei rischi

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Nuove regole per la valutazione dei rischi

da | Nov 24, 2014

La Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis” affronta svariati temi  tra cui modifiche al D.lgs. 81/2008  che arrivano come conseguenza alla procedura di infrazione n. 2010/4227, ovvero per  la violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.
L’articolo 13 della Legge 161/2014, che entrerà in vigore il 25 novembre 2014,  riguarda le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura  di  infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto legislativo 9  aprile  2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 28,  comma  3-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso idonea documentazione, dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e  al  comma  3,  e  immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza. A tale documentazione  accede,  su  richiesta,  il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza»;
b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti periodi: «Anche in  caso  di  rielaborazione  della  valutazione  dei rischi, il datore di lavoro deve comunque  dare immediata  evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure  di prevenzione  e  immediata   comunicazione   al   rappresentante   dei lavoratori  per  la sicurezza. A  tale  documentazione  accede,  su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Note all’art. 13:
Il testo del comma 3-bis dell’articolo 28  del  decreto   legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

  1. La valutazione di cui all’articolo 17,  comma  1,  lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro  e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche’  nella sistemazione dei luoghi di  lavoro,  deve  riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi  quelli  riguardanti  gruppi  di lavoratori esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui   anche   quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo  europeo  dell’8  ottobre   2004,   e   quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,  secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n. 151, nonche’ quelli connessi  alle  differenze  di  genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui  viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’ articolo 6, comma 8, lettera  m-quater),  e  il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle  predette indicazioni  e  comunque,  anche   in   difetto   di   tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

  1. Il  documento  di  cui  all’articolo  17,  comma  1, lettera a), redatto a conclusione della  valutazione,  può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni  di  cui  all’ articolo 53, su supporto informatico e deve  essere  munito anche  tramite  le  procedure   applicabili   ai   supporti informatici di cui  all’  articolo  53,  di  data  certa  o attestata dalla sottoscrizione del  documento  medesimo  da parte del datore di lavoro  nonche’,  ai  soli  fini  della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o  del  rappresentante  dei lavoratori per  la  sicurezza  territoriale  e  del  medico competente, ove nominato, e contenere:
  2. a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di  lavoro, che vi provvede con  criteri  di  semplicità,  brevità  e comprensibilità, in modo da garantirne  la  completezza  e l’idoneità quale  strumento  operativo  di  pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  3. b) l’indicazione delle misure  di  prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi   di   protezione individuali adottati a seguito  della  valutazione  di  cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  4. c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli   di sicurezza;
  5. d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonche’ dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,  a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  6. e) l’indicazione del nominativo  del  responsabile  del servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione del rischio;
  7. f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
  8. Il contenuto del documento di cui al comma 2  deve altresì   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente  la valutazione dei rischi  elaborando  il  relativo  documento entro novanta giorni dalla data  di  inizio  della  propria attività.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione  accede, su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza”.
Il testo del comma 3  dell’articolo  29  del  citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  come  modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 29. Modalità di effettuazione della  valutazione dei rischi

  1. Il datore  di  lavoro effettua  la  valutazione  ed elabora il documento  di  cui  all’articolo  17,  comma  1, lettera a),  in  collaborazione  con  il  responsabile  del servizio  di  prevenzione  e   protezione   e   il   medico competente, nei casi di cui all’articolo 41
  2. Le attività di cui al comma 1  sono  realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori  per la sicurezza.
  3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del  processo  produttivo  o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al  grado di evoluzione della  tecnica,  della  prevenzione  o  della protezione o a seguito di infortuni significativi o  quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne  evidenzino  la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure  di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione  dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e  2,  nel  termine  di  trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione  dei rischi, il datore di lavoro deve  comunque  dare  immediata evidenza,      attraverso      idonea       documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e  immediata comunicazione  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  4. Il documento di cui all’articolo 17,  comma  1, lettera a), e quello  di  cui  all’articolo  26,  comma  3, devono essere custoditi  presso  l’unità  produttiva  alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori  di  lavoro che occupano fino  a 10   lavoratori effettuano la valutazione dei rischi  di  cui  al  presente articolo sulla base delle procedure standardizzate  di  cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata  in  vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6,  comma  8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi   datori   di   lavoro    possono    autocertificare l’effettuazione  della  valutazione  dei   rischi.   Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a),  b), c), d) nonche’ g).
  6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori  possono effettuare la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle procedure standardizzate di cui all’articolo  6,  comma  8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,  2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel  campo di applicazione del titolo IV, sono adottate  nel  rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 28.
6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali,   da   adottare,   sulla   base   delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per  la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa  in  sede  di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati  settori  di  attività  a  basso  rischio   di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti  dagli  indici  infortunistici dell’INAIL  e  relativi  alle  malattie  professionali   di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori  di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono  dimostrare  di  aver  effettuato la valutazione dei rischi di cui  agli  articoli 17 e 28 e al presente articolo.  Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 6-ter per  le  aziende  di  cui  al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di  cui ai commi 5, 6 e 6-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 6 non  si  applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
  2. a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a),  b), c), d), f) e g);
  3. b) aziende in cui si svolgono attività che espongono  i lavoratori  a  rischi  chimici,  biologici,  da   atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,  connessi  all’esposizione ad amianto;

c).”.
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
 

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