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Nuovo Regolamento sulla sicurezza degli Ascensori

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Nuovo Regolamento sulla sicurezza degli Ascensori

da | Mar 30, 2017

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Regolamento sulla sicurezza degli Ascensori

Sulla GU 15 marzo 2017, n. 62 è stato pubblicato il DPR 10 gennaio 2017, n. 23 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”.

 
 
Tale norma introduce una serie di interessanti novità nel campo della libera circolazione, immissione  sul  mercato,  messa  a disposizione e messa in  servizio degli ascensori. Fornisce, inoltre, una serie di indicazioni sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza, sulle conformità e sulle misure utili per gli edifici o costruzioni nei  quali  sono  installati  gli ascensori.
Il nuovo regolamento si applica:

  • Agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto persone e cose
  • Ai componenti di sicurezza per ascensori prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un Paese terzo ai componenti di

Sono esclusi, invece, dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

  • Gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
  • Gli ascensori da cantiere;
  • Gli impianti a fune, comprese le funicolari;
  • Gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
  • Gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
  • Gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • Gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
  • Gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
  • Gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
  • I treni a cremagliera;
  • Le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Le disposizioni finali (Art.4) del nuovo regolamento indicano che:

  1. E’ consentita la messa in servizio di ascensori o la  messa  a disposizione sul mercato di componenti  di  sicurezza  per  ascensori rientranti nell’ambito di applicazione  della  direttiva  95/16/CE  e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione,  immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.
  2. I certificati e le decisioni rilasciati entro il  relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino  a tale data sono validi  a  norma  della  direttiva  2014/33/UE  e  del presente regolamento.
  3. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 48 della direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno  adottate  nel settore disciplinato dal presente regolamento.
  5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i  riferimenti  alla  direttiva  95/16/CE,  abrogata dalla direttiva 2014/33/UE  recepita  con  il  presente  regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle  disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest’ultima direttiva.

La nuova norma entrerà in vigore il prossimo 30 marzo 2017.

DPR 10 gennaio 2017, n. 23

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  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.

162, e successive modificazioni, sono   apportate   le   seguenti modificazioni:
a) il titolo del regolamento è   sostituito   dal   seguente:
«Regolamento recante norme   per   l’attuazione   della   direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza
degli ascensori, nonché’ per l’esercizio degli ascensori»;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). –  1.  Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in
servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:
a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di
comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.
Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati negli
ascensori di cui al comma 1.
Sono esclusi dall’ambito   di   applicazione   del   presente regolamento:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono   essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i
punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in
tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non
si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa
applicabile tale normativa specifica dell’Unione o le relative norme nazionali di attuazione.»;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “ascensore”: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
b) “supporto del carico”: la parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle;
c) “ascensore modello”: un ascensore rappresentativo la   cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base   a
parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;
d) “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di   un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso
sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
e) “immissione sul mercato”:
1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
2) la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) “installatore”: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità    della    progettazione, della    fabbricazione,
dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;
g) “fabbricante”: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa   progettare   o
fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
h) “rappresentante autorizzato”: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
i) “importatore”: la persona fisica   o   giuridica   stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di
sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
l) “distributore”: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che
mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
m) “operatori economici”: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
n) “specifica tecnica”: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori
deve soddisfare;
o) “norma armonizzata”: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
p) “accreditamento”: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
r) “organismo nazionale di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE)
765/2008;
s) “valutazione della conformità”: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del
presente regolamento relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
t) “organismo di valutazione della conformità”: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
u) “richiamo”: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un
ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di
sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale;
v) “ritiro”: qualsiasi misura volta a impedire la messa   a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori
nella catena di approvvigionamento;
z) “normativa di armonizzazione   dell’Unione”: la   normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
aa) “marcatura CE”: una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza
per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;
bb) “montacarichi”: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un
supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui
inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile,
non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico;
cc) “modifiche costruttive non   rientranti   nell’ordinaria   o straordinaria manutenzione”, in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone,
delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.»;
d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio).  –  1.  Le autorità
competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel   territorio nazionale, l’immissione sul mercato o la messa in servizio di
ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento.
Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, è consentita l’esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per
ascensori che non siano conformi al presente   regolamento, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che
essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finche’ non saranno stati resi conformi.
Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.
Gli ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto   se,
correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del
presente regolamento.
I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato
e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione,
soddisfano i requisiti del presente regolamento.»;
e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli
ascensori). – 1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti
all’allegato I.
I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e
di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.
La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunicano reciprocamente le
informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento   e   la   sicurezza   di   utilizzazione
dell’ascensore.
I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni
diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.»;
f) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art.  4-bis (Obblighi degli   installatori).   –   1.   All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli   installatori
garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e
di sicurezza di cui all’allegato I.
Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della
conformità di cui all’articolo 6-bis.  Qualora la   conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza
applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformità UE   assicurandosi   che
l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.
L’installatore   conserva   la   documentazione   tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le
approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.
Laddove ritenuto necessario in considerazione dei   rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la
salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli
stessi.
Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi
altro elemento che ne consenta l’identificazione. Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati.  L’indirizzo
deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una
lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
Gli installatori garantiscono che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, in una lingua che
possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette
istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente
regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore.  Inoltre, qualora l’ascensore
presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l’ascensore sul
mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte
le informazioni e la documentazione, in   formato   cartaceo   o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’ascensore
al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.
Art.   4-ter (Obblighi   dei   fabbricanti).   –   1.    All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul
mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 4, comma 2.
I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di   valutazione   della
conformità pertinente di cui all’articolo 6. Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali
di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE
assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.
I fabbricanti conservano la   documentazione   tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le
approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.
I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché’ la produzione in serie continui a essere
conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto,
nonché’ delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la
conformità dei componenti di sicurezza per ascensori.  Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un
componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a
campione del componente di sicurezza per   ascensori   messo   a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di
sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli
stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.
I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero
identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le
dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni   prescritte   siano   fornite
sull’etichetta di cui all’articolo 7, comma 2.
I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia   possibile, sull’etichetta   di   cui
all’articolo 7, comma 2, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato è l’indirizzo
postale al quale possono essere contattati.  L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le
informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza
del mercato.
I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I,
punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori
immessi sul mercato italiano, in lingua italiana.  Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono   essere   chiare,
comprensibili e intelligibili.
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non
sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di
sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori
presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul
mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi
misura correttiva presa.
I fabbricanti, a seguito di una richiesta   motivata   di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza
per ascensori al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità,
su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi
immessi sul mercato.
Art. 4-quater (Rappresentanti autorizzati). – 1. Il fabbricante o l’installatore può   nominare, mediante   mandato   scritto, un
rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 1, o all’articolo 4-ter, comma 1, e l’obbligo di redigere la
documentazione tecnica di cui all’articolo 4-bis, comma 2, o all’articolo 4-ter,  comma  2,  non  rientrano   nel   mandato   del
rappresentante autorizzato.
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati  nel mandato ricevuto dal  fabbricante  o  dall’installatore.  Il  mandato
consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i  seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o
le approvazioni relative al sistema di  qualità  del  fabbricante  o dell’installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci
anni dalla data in cui il componente di  sicurezza  per  ascensori  o l’ascensore è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per   dimostrare   la   conformità   dei componenti di sicurezza per ascensori o dell’ascensore;
c) cooperare con le  autorità  nazionali  competenti,  su  loro richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall’ascensori che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.
Art. 4-quinquies (Obblighi degli importatori). – 1. Gli importatori immettono sul mercato solo  componenti  di  sicurezza  per  ascensori
conformi.
Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito
l’appropriata procedura di  valutazione  della  conformità  di  cui all’articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per  ascensori rechi la marcatura CE  e  sia  accompagnato  dalla  dichiarazione  di
conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4-ter, commi  5  e  6.
L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che  un  componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all’articolo 4, comma  2,
non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando  un  componente
di sicurezza per ascensori  presenta  un  rischio,  l’importatore  ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in
un documento di accompagnamento  del  componente  di  sicurezza  per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata
o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale  presso  il  quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto  sono
in una lingua facilmente  comprensibile  per  l’utente  finale  e  le autorità di vigilanza del mercato.
Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato  I,
punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente  compresa  dagli utilizzatori finali e, per i componenti di  sicurezza  per  ascensori
messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
Gli importatori  garantiscono  che,  mentre  un  componente  di sicurezza per  ascensori  è  sotto  la  loro  responsabilità,   le
condizioni di immagazzinamento  o  di  trasporto  non  ne  mettano  a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di  salute  e  di
sicurezza di cui all’articolo 4, comma 2.
Laddove  ritenuto  opportuno  in  considerazione   dei   rischi presentati  da  un  componente  di  sicurezza  per   ascensori,   gli
importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una  prova  a  campione  dei  componenti  di  sicurezza  per
ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano  i  reclami,  i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i  richiami  dei
componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se  del  caso,  un registro degli stessi e informano i distributori e  gli  installatori
di qualsiasi eventuale monitoraggio.
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non
sia conforme  al  presente  regolamento  prendono  immediatamente  le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente  di
sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a  seconda  dei casi. Inoltre, qualora  il  componente  di  sicurezza  per  ascensori
presenti un rischio,  gli  importatori  informano  immediatamente  il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e,  se  del  caso,  le  altre  autorità  nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato il  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  indicando  in particolare i dettagli relativi alla non conformità  e  a  qualsiasi
misura correttiva presa.
Per dieci anni dall’immissione del componente di sicurezza  per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle
autorità di vigilanza del mercato una copia della  dichiarazione  di conformità UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono  inoltre
che, su richiesta, la documentazione tecnica  possa  essere  messa  a disposizione di tali autorità.
Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico, necessarie  per  dimostrare  la  conformità  di  un  componente   di
sicurezza per ascensori, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con  tale  autorità,  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi  immessi
sul mercato.
Art. 4-sexies (Obblighi dei distributori). – 1. Quando  mettono  un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul  mercato,  i
distributori agiscono con  la  dovuta  diligenza  in  relazione  alle prescrizioni del presente regolamento.
Prima di mettere un componente di  sicurezza  per  ascensori  a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la
marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dalla documentazione  necessaria  nonché  dalle  istruzioni  di  cui
all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che può  essere  facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti  di  sicurezza
per ascensori messi a disposizione sul mercato  italiano,  in  lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato  le
prescrizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 5 e 6,  e  all’articolo
4-quinquies, comma 3. Il distributore, se  ritiene  o  ha  motivo  di ritenere che  un  componente  di  sicurezza  per  ascensori  non  sia
conforme  all’articolo  4,  comma  2,  non  mette  il  componente  di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando  non
sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di  sicurezza  per ascensori  presenta  un  rischio,  il  distributore  ne  informa   il
fabbricante o l’importatore,  nonché’  il  Ministero  dello  sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I  distributori  garantiscono  che,  mentre  un  componente  di sicurezza  per  ascensori  è  sotto  la  loro  responsabilità,   le
condizioni di immagazzinamento  o  di  trasporto  non  ne  mettano  a rischio la sua conformità all’articolo 4, comma 2.
I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un componente di sicurezza per ascensori da essi  messo  a  disposizione
sul mercato non sia conforme al presente  regolamento  si  assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere  conforme
tale  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  per   ritirarlo   o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora  il  componente  di
sicurezza per  ascensori  presenti  un  rischio,  i  distributori  ne informano immediatamente il Ministero dello  sviluppo  economico,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e,  se  del  caso,  le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui  hanno messo a disposizione sul  mercato  il  componente  di  sicurezza  per ascensori, indicando in particolare  i  dettagli  relativi  alla  non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico, necessarie  per  dimostrare  la  conformità  di  un  componente   di
sicurezza  per  ascensori.  Cooperano  con  tale  autorità,  su  sua richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi  a disposizione sul mercato.
Art. 4-septies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si applicano agli importatori o ai distributori). – 1. Un importatore  o
distributore  è  ritenuto  un  fabbricante  ai  fini  del   presente regolamento ed è soggetto  agli  obblighi  del  fabbricante  di  cui
all’articolo 4-ter  quando  immette  sul  mercato  un  componente  di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio  commerciale  o
modifica un componente di sicurezza per ascensori  già  immesso  sul mercato in modo  tale  da  poterne  condizionare  la  conformità  al
presente regolamento.
Art. 4-octies (Identificazione degli operatori economici). – 1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del  mercato
che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi  operatore  economico  che  abbia  fornito  loro   un componente di sicurezza per ascensori;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori.
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in  cui
è stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e  per dieci anni dal momento in cui essi hanno  fornito  un  componente  di
sicurezza per ascensori.»;
g) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art.  5  (Presunzione  di  conformità  degli  ascensori   e   dei componenti di sicurezza per  ascensori).  –  1.  Gli  ascensori  e  i
componenti di sicurezza per ascensori che sono  conformi  alle  norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  europea   sono   considerati conformi ai requisiti essenziali di salute  e  di  sicurezza  di  cui
all’allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.»;
h) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Procedure di valutazione della conformità dei  componenti di sicurezza per ascensori). –  1.  I  componenti  di  sicurezza  per
ascensori  sono  sottoposti  a  una  delle  seguenti   procedure   di valutazione della conformità:
a) il  modello  del  componente  di  sicurezza  per  ascensori  è sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte  A,  e
la conformità al  tipo  è  assicurata  mediante  il  controllo  per campione  del  componente  di  sicurezza   per   ascensori   di   cui
all’allegato IX;
b) il  modello  del  componente  di  sicurezza  per  ascensori  è sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte  A,  e
ad esso si applica la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto conformemente all’allegato VI;
c) conformità basata sulla garanzia della qualità totale di  cui all’allegato VII.»;
i) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis  (Procedure  di  valutazione  della  conformità  degli ascensori). – 1. Gli ascensori sono sottoposti a una  delle  seguenti
procedure di valutazione della conformità:
a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità  a un  ascensore  modello  sottoposto  all’esame  UE  del  tipo  di  cui
all’allegato IV, parte B:
1) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;
2) la conformità al modello basata sulla garanzia  della  qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;
3) la conformità al modello basata sulla garanzia  della  qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII.
b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all’allegato XI:
1) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;
2) la conformità al modello basata sulla garanzia  della  qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;
3) la conformità al modello basata sulla garanzia  della  qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII.
c) la conformità basata sulla verifica dell’unita’ per  ascensori di cui all’allegato VIII;
d) la conformità basata  sulla  garanzia  totale  di  qualità  e sull’esame del progetto per ascensori di cui all’allegato XI.
Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell’ascensore
e  la  persona  responsabile   dell’installazione   e   della   prova dell’ascensore non corrispondano,  la  prima  fornisce  alla  seconda
tutti i documenti e le informazioni necessari affinché  quest’ultima possa garantire che l’ascensore venga installato e sottoposto a prova
correttamente e in sicurezza.
Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l’ascensore
modello e quelli derivati dallo stesso.
E’ permesso dimostrare con  calcoli  o  in  base  a  schemi  di progettazione la similarita’ di una serie di dispositivi  rispondenti
ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui  all’allegato I.
Art. 6-ter (Dichiarazione di conformità UE). – 1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di
salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di  cui all’allegato II, contiene gli  elementi  specificati  nei  pertinenti
allegati da V a XII ed è continuamente aggiornata. Essa è  tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato  membro  nel  quale
l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è  immesso  o messo a disposizione sul mercato e, per gli ascensori ed i componenti
di sicurezza per ascensori immessi o messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
Se all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori  si applicano piu’ atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione  di
conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti  questi  atti  dell’Unione.  La  dichiarazione
contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi  i  riferimenti della loro pubblicazione.
Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di sicurezza per
ascensori  e  l’installatore  si  assume  la  responsabilità   della conformità  dell’ascensore  ai  requisiti  stabiliti  dal   presente
regolamento.».
l) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Marcatura CE).  –  1.  La  marcatura  CE  è  soggetta  ai principi generali esposti all’articolo 30  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008.
La marcatura CE  è  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e indelebile in ogni cabina di ascensore e  su  ciascun  componente  di
sicurezza per ascensori o, se cio’ non è possibile, su  un’etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE  è
apposta sull’ascensore o sul componente di  sicurezza  per  ascensori prima della loro immissione sul mercato.
La marcatura CE  sugli  ascensori  è  seguita  dal  numero  di identificazione dell’organismo notificato che ha  partecipato  a  una
qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) l’esame finale di cui all’allegato V;
b) la verifica dell’unita’ di cui all’allegato VIII;
c) la garanzia della qualità di cui agli allegati X, XI o XII.
La marcatura CE sui componenti di sicurezza  per  ascensori  è seguita dal numero di identificazione dell’organismo  notificato  che
ha  partecipato  a  una  qualsiasi  delle   seguenti   procedure   di valutazione della conformità:
a) la garanzia della qualità del prodotto di cui all’allegato VI;
b) la garanzia totale di qualità di cui all’allegato VII;
c) la conformità al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX.
Il  numero  di  identificazione  dell’organismo  notificato  è apposto dall’organismo stesso o, in base  alle  sue  istruzioni,  dal
fabbricante   o   dal   suo   rappresentante   autorizzato,    oppure dall’installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La  marcatura
CE e il numero di identificazione dell’organismo  notificato  possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio  o
un impiego particolare.
Le autorità di vigilanza del mercato di cui all’articolo 8  si avvalgono dei  meccanismi  esistenti  per  garantire  un’applicazione
corretta del regime che disciplina la marcatura CE  e  promuovono  le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.»;
m) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Vigilanza del mercato e controlli sugli  ascensori  o  sui componenti  di  sicurezza  per  ascensori  che  entrano  nel  mercato
dell’Unione). – 1. Agli ascensori e ai componenti  di  sicurezza  per ascensori si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli  da
16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e  dal
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni di controlli.  Le
funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da  27  a  29
del regolamento (CE) n. 765/2008.
Le amministrazioni di cui al  primo  periodo  del  comma  2  si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico,  in  conformità
alla legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza  pubblica,  dei  competenti  organi   tecnici   dell’Istituto
nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro (INAIL).
Qualora gli organi di vigilanza  competenti,  nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute  e  sicurezza  sul
lavoro, rilevino che un ascensore o un componente  di  sicurezza  per ascensori, sia in tutto o in parte  non  rispondente  a  uno  o  piu’
requisiti essenziali di sicurezza,  ne  informano  immediatamente  il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali.»;
n) dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per gli  ascensori  o  i componenti di sicurezza per ascensori che presentano  rischi).  –  1.
Qualora le autorità di vigilanza del mercato di cui  all’articolo  8 abbiano motivi  sufficienti  per  ritenere  che  un  ascensore  o  un
componente di  sicurezza  per  ascensori  disciplinato  dal  presente regolamento presenti un rischio per la salute o  l’incolumita’  delle
persone o, se del caso, per la sicurezza  dei  beni,  effettuano  una valutazione  dell’ascensore  o  del  componente  di   sicurezza   per
ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A  tal  fine,  gli  operatori  economici
interessati cooperano ove necessario con le  autorità  di  vigilanza del mercato.
Se all’esito della valutazione di cui al comma 1  il  Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali concludono che un ascensore non rispetta le  prescrizioni  di cui al presente regolamento, il Ministero  dello  sviluppo  economico
chiede tempestivamente all’installatore di adottare tutte  le  misure correttive del caso al fine  di  rendere  l’ascensore  conforme  alle
suddette prescrizioni entro un termine  ragionevole  e  proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Se all’esito della valutazione di cui al comma 1  il  Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali concludono che un componente di sicurezza per  ascensori  non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero
dello  sviluppo  economico   chiede   tempestivamente   all’operatore economico  interessato  di  adottare  tutte  le   misure   correttive
appropriate al  fine  di  rendere  il  componente  di  sicurezza  per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di  ritirarlo  o
di  richiamarlo  dal  mercato  entro   un   termine   ragionevole   e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza  del  mercato  informano  l’organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica  alle misure di cui ai commi 2 e 3.
Qualora ritengano  che  l’inadempienza  non  sia  ristretta  al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  dei  risultati   della valutazione e dei provvedimenti  che  hanno  chiesto  agli  operatori
economici di prendere.
L’operatore economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di
tutti i componenti di sicurezza  per  ascensori  interessati  che  ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
Qualora l’installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al  comma  2,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire   l’immissione   sul   mercato   nazionale   o    l’utilizzo
dell’ascensore interessato, oppure  per  ritirarlo  dal  mercato.  La misura  è  adottata  con   provvedimento   motivato   e   comunicato
all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di  impugnativa  avverso il  provvedimento  stesso  e  del  termine  entro  cui  è  possibile
ricorrere.
Qualora l’operatore economico interessato non prenda le  misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 3, il  Ministero
dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale
del componente di sicurezza per  ascensori,  per  ritirarlo  da  tale mercato o  richiamarlo.  La  misura  è  adottata  con  provvedimento
motivato e comunicato all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui
è possibile ricorrere.
Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi
8 e 9. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità.
Le informazioni di cui al primo periodo del comma 10, includono tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all’identificazione dell’ascensore o del componente di sicurezza  per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta  non
conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché’ gli argomenti  espressi  dagli  operatori
economici interessati. In particolare, il  Ministero  dello  sviluppo economico indica se l’inadempienza sia dovuta:
a) alla  non  conformità  dell’ascensore  o  del  componente   di sicurezza per ascensori dei  requisiti  essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui al presente regolamento; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 5, che conferiscono la presunzione di conformità.
Il Ministero dello sviluppo economico, quando la  procedura  a norma dell’articolo 38 della direttiva 2014/33/UE  è  stata  avviata
dall’autorita’ di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità  dell’ascensore  o  del  componente  di   sicurezza   per
ascensori  interessato  e,  in  caso  di  disaccordo  con  la  misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello svolgimento della  propria  attivita’,  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per quelle assunte da autorità di altri Stati membri che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui
al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro,  tale  misura
è ritenuta giustificata.
Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune  misure  restrittive  in  relazione  all’ascensore   o   al
componente di sicurezza per ascensori per i quali le relative  misure provvisorie siano state ritenute giustificate, quale  il  suo  ritiro
dal mercato.
Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell’ascensore o  del componente  di  sicurezza  per   ascensori   interessato   ad   altra
prescrizione o limitazione alla  loro  installazione  e  circolazione adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante
o del suo mandatario, dell’installatore  o  dell’operatore  economico destinatario del relativo provvedimento.
Art.  8-ter  (Procedura  di  salvaguardia  dell’Unione).  –  1.  Il Ministero dello sviluppo economico cura la  partecipazione  nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all’articolo 8-bis, commi 7, 8  e  9,  o  delle
analoghe procedure svolte  dalle  autorità  competenti  degli  altri Stati membri, vengono sollevate obiezioni contro una  misura  assunta
da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che  una  misura nazionale sia contraria alla legislazione dell’Unione.  Il  Ministero
dello  sviluppo  economico  cura   l’esecuzione   delle   conseguenti decisioni della Commissione.
Se la misura nazionale relativa  a  un  ascensore  è  ritenuta giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire che l’immissione sul mercato  o l’utilizzo dell’ascensore non conforme interessato siano  limitati  o
vietati, o che l’ascensore sia ritirato dal  mercato.  Se  la  misura nazionale relativa a un componente  di  sicurezza  per  ascensori  è
ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti  necessari  a  garantire  il  ritiro  dal  mercato  del
componente di sicurezza per  ascensori  non  conforme.  Il  Ministero dello sviluppo economico informa di conseguenza la Commissione. Se la
misura  adottata  dall’Italia  è  considerata   ingiustificata,   il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura nazionale  è  considerata  giustificata   e   la   non   conformità
dell’ascensore o del componente  di  sicurezza  per  ascensori  viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui  all’articolo
8-bis, comma 10, lettera b), del presente regolamento.
Art. 8-quater (Ascensori o componenti di  sicurezza  per  ascensori conformi che presentano rischi). – 1. Se il Ministero dello  sviluppo
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo  8-bis,  commi
1, 2 e 3, ritengono  che  un  ascensore,  pur  conforme  al  presente regolamento, presenta un rischio per la salute o la  sicurezza  delle
persone e, se del caso, la sicurezza dei  beni,  il  Ministero  dello sviluppo economico  chiede  all’installatore  di  far  si’  che  tale
ascensore non presenti piu’ tale rischio o che  sia,  a  seconda  dei casi, richiamato dal mercato o  che  ne  venga  limitato  o  proibito
l’utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato  alla natura del rischio.
Se il Ministero dello sviluppo economico  e  il  Ministero  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dopo   aver   effettuato   una
valutazione ai sensi dell’articolo 8-bis, commi 1, 2 e  3,  ritengono che un  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  pur  conforme  al
presente  regolamento,  presenti  un  rischio  per  la  salute  o  la sicurezza delle persone e, se del caso, la  sicurezza  dei  beni,  il
Ministero dello sviluppo  economico  chiede  all’operatore  economico interessato di provvedere affinche’ tale componente di sicurezza  per
ascensori, all’atto della sua immissione sul  mercato,  non  presenti piu’ tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori  sia,  a
seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un  periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’operatore economico garantisce che  siano  prese  misure  correttive  nei  confronti  di  tutti  gli
ascensori  o  di  tutti  i  componenti  di  sicurezza  per  ascensori interessati che ha immesso o messo  a  disposizione  sul  mercato  in
tutta  l’Unione.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   informa immediatamente  la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri.   Tali
informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione degli ascensori o  dei  componenti
di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e  la  catena di fornitura degli  ascensori  o  dei  componenti  di  sicurezza  per
ascensori, la natura dei rischi connessi,  nonché’  la  natura  e  la durata delle misure nazionali adottate.
Il Ministero dello sviluppo  economico  cura,  ove  necessario, l’attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall’articolo  40,  paragrafo  4,  della direttiva attuata con il presente regolamento.
Art. 8-quinquies  (Non  conformità  formale).  –  1.  Fatto  salvo l’articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico  giunge  a
una  delle  seguenti  conclusioni,  chiede  all’operatore   economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n.  765/2008  o  dell’articolo  7  del  presente
regolamento;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione dell’articolo 7 o non  è  stato  apposto,  pur
essendo necessario a norma dell’articolo 7;
d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e) non  è  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di conformità UE;
f) la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è disponibile o è incompleta;
g) il nome, la denominazione commerciale registrata o  il  marchio registrato  o  l’indirizzo  dell’installatore,  del   fabbricante   o
dell’importatore non è  stato  indicato  conformemente  all’articolo 4-bis,  comma  6,  all’articolo  4-ter,  comma  6,   o   all’articolo
4-quinquies, comma 3;
h) le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori  non  sono  state  indicate
conformemente all’articolo 4-bis,  comma  5,  o  all’articolo  4-ter, comma 5;
i) l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori  non  è accompagnato dai documenti di cui  all’articolo  4-bis,  comma  7,  o
all’articolo 4-ter, comma  7,  o  tali  documenti  non  soddisfano  i requisiti applicabili.
Se la non conformità di cui al comma 1 permane,  il  Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o
vietare l’utilizzo dell’ascensore o per ritirarlo dal mercato, o  per limitare o vietare la disponibilita’ sul mercato  del  componente  di
sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato, e ne informa il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali.»;
o) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Notifica ed autorità di notifica). –  1.  Ai  fini  della notifica alla Commissione europea e agli  altri  Stati  membri  degli
organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi,  compiti  di valutazione della conformità a norma  del  presente  regolamento  il
Ministero dello sviluppo economico è designato  quale  autorità  di notifica nazionale responsabile  dell’istituzione  e  dell’esecuzione
delle procedure necessarie per la valutazione  e  la  notifica  degli organismi di valutazione  della  conformità  e  il  controllo  degli
organismi  notificati,  anche  per  quanto  riguarda   l’ottemperanza all’articolo 9-ter.
L’accreditamento   degli   organismi   di   valutazione   della conformità di cui al comma 1 ai  fini  dell’autorizzazione  e  della
notifica, nonché’  il  controllo  degli  organismi  notificati,  sono eseguiti ai sensi e in conformità del regolamento (CE)  n.  765/2008
dall’organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L’autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto l’accreditamento ed è rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda  dell’organismo  corredata
dal relativo certificato di accreditamento.
Le modalita’ di svolgimento  dell’attivita’  di  cui  al  primo periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l’organismo  unico
nazionale di accreditamento e il Ministero dello  sviluppo  economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  sono  regolati
con apposita convenzione o protocollo di intesa, senza  oneri  per  i Ministeri  interessati.  L’organismo  nazionale   di   accreditamento
rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al comma 5 ed adotta  soluzioni  idonee  a  coprire  la  responsabilità
civile connessa alle proprie attivita’.
Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui  al  comma 3.
Il Ministero dello sviluppo economico, anche nella qualità  di autorità di notifica, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ai fini dell’attività di autorizzazione, nonché l’organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell’attivita’ di valutazione  e
controllo,  organizzano  e  gestiscono  le  relative  attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
b) in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle proprie attività;
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) non offrendo e non effettuando attività eseguite   dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché’ di qualsiasi modifica delle
stesse.»;
p) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità). – 1. Ai fini della notifica, l’organismo
di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.
L’organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità
giuridica.
L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione  o  dagli  ascensori  o  dai
componenti di sicurezza per  ascensori  oggetto  di  valutazione.  Un organismo  appartenente  a  un’associazione   d’imprese   o   a   una
federazione professionale che  rappresenta  imprese  coinvolte  nella progettazione,     nella     fabbricazione,     nella      fornitura,
nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di ascensori  o di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta può  essere
ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
L’organismo di  valutazione  della  conformità,  i  suoi  alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformità
non sono ne’ il progettista, ne’ il fabbricante,  ne’  il  fornitore, ne’  l’installatore,  ne’  l’acquirente,  ne’  il  proprietario,  ne’
l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o dei  componenti  di  sicurezza  per  ascensori  sottoposti  alla  sa
valutazione, ne’ il rappresentante di uno di  questi  soggetti.  Ciò non preclude l’uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza per
ascensori valutati che sono   necessari   per   il   funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali
ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi privati.
Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante o   l’installatore   e   l’organismo.
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione   della   conformità   non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione,
nell’utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori, ne rappresentano i soggetti impegnati in
tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro
integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i
servizi di consulenza. L’organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o   dei   suoi
subappaltatori    non    si    ripercuotano    sulla    riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle sue   attività   di
valutazione della conformità.
L’organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il
massimo dell’integrità professionale e della competenza  tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione
o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività  di  valutazione,
in  particolare  da  persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai risultati di tali attività.
L’organismo di valutazione della conformità  è  in  grado  di eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformità
assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e per cui è stato notificato, indipendentemente   dal   fatto   che   siano   eseguiti
dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza
per ascensori per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità dispone:
a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la
trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) delle procedure per svolgere le   attività   che   tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui
opera, della sua struttura, del grado di   complessità   della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o
seriale del processo produttivo.
L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi  alle   attività   di   valutazione   della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di  valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali
l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative   alle valutazioni che esegue e  un’adeguata  autorità  per  eseguire  tali
valutazioni;
c) una  conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti essenziali di salute e di sicurezza  di  cui  all’allegato  I,  delle
norme armonizzate applicabili e delle disposizioni  pertinenti  della normativa  di   armonizzazione   dell’Unione   e   della   pertinente
legislazione nazionale;
d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
E’ garantita l’imparzialità  degli  organismi  di  valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto
alla valutazione della conformità.  La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità
di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le
caratteristiche minime fissate con  decreto  del  Ministero  dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Fino all’adozione di tale decreto si applicano  le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attività produttive 19  dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,
tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati per gli   ascensori istituito dalla Commissione europea a norma dell’articolo 36 della
direttiva attuata con il presente regolamento, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia
informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni.
Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
– 1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici connessi alla valutazione  della  conformità  oppure   ricorra   a
un’affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 9-bis e ne informa  di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l’organismo nazionale di accreditamento.
Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
Le  attività  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da un’affiliata solo con il consenso del cliente.
Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell’organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma degli allegati da IV a XII.
Art. 9-quater (Domanda e procedura di notifica  e  modifiche  delle notifiche).  –  1.  L’organismo di  valutazione  della   conformità
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
La domanda di autorizzazione e di notifica è  accompagnata  da una descrizione delle attività di  valutazione  della  conformità,
della procedura o delle procedure di  valutazione  della  conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza  per  ascensori  per  i
quali tale organismo dichiara di essere competente,  nonché’  da  un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale  di
accreditamento che  attesta  che  l’organismo  di  valutazione  della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 9-bis.
Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della  conformità  che  soddisfino  le
prescrizioni di cui all’articolo 9-bis e notifica tali organismi alla Commissione e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando  lo  strumento
elettronico di notifica elaborato e  gestito  dalla  Commissione.  Il Ministero dello  sviluppo  economico  pubblica  sul  proprio  sito  i
provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati   agli   organismi   di valutazione della conformità.
La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione  della  conformità,  la  procedura  o  le  procedure  di
valutazione della conformità e gli  ascensori  o  i  componenti  di sicurezza per ascensori interessati, nonché’ la relativa attestazione
di competenza.
L’organismo  interessato  può  eseguire  le  attività  di  un organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane dalla notifica. Solo  tale  organismo  è  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente regolamento.
Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione  e gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica.
Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del  relativo certificato di accreditamento o in altro modo  è  accertato  che  un
organismo notificato non è più conforme alle  prescrizioni  di  cui all’articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda  dei  casi,
in funzione della gravità del mancato rispetto di tali  prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri.
Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro  della  notifica, oppure di cessazione dell’attività  dell’organismo  notificato,  Il
Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti  a  tal  fine
assunti dall’organismo nazionale di accreditamento, prende le  misure appropriate  per  garantire  che  le  pratiche  di   tale   organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.
In relazione alla competenza della Commissione ad  indagare  su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull’ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è
sottoposto, il Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del  mantenimento  della  competenza  dell’organismo notificato in  questione.  Qualora  la  Commissione  accerti  che  un
organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentito
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta  le  misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione
della Commissione e, all’occorrenza, ritirare la notifica.
Art. 9-quinquies (Obblighi operativi degli organismi  notificati  e ricorsi contro le loro decisioni).  –  1.  Gli  organismi  notificati
eseguono le valutazioni della   conformità   conformemente   alle procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 6 e
6-bis.
Le valutazioni della conformità sono eseguite   in   modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell’ascensore o del componente di
sicurezza per ascensori in questione e  della  natura  seriale  o  di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano tuttavia il
grado di rigore e  il  livello  di  protezione  necessari  per  la conformità  degli  ascensori  o  dei  componenti  di  sicurezza  per
ascensori al presente regolamento.
Qualora un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento  o
le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche  tecniche  non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede
a tale installatore o fabbricante di prendere  le  misure  correttive appropriate e non rilascia un certificato.
Un organismo notificato che nel corso  del  monitoraggio  della conformità successivo  al  rilascio  di   un   certificato   o   di
un’approvazione  riscontri  che  un  ascensore  o  un  componente  di sicurezza per ascensori non è più conforme chiede  all’installatore
o al  fabbricante  di  prendere  le  misure  correttive  opportune  e all’occorrenza sospende o ritira il certificato o l’approvazione.
Qualora non siano prese misure correttive o  non  producano  il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.
Ferma la tutela  giurisdizionale  avverso  le  decisioni  degli organismi notificati, contro i medesimi  provvedimenti  può  essere
espletata la procedura di revisione, regolata con proprio regolamento dall’organismo nazionale di accreditamento.
Art. 9-sexies (Obbligo di informazione  a  carico  degli  organismi notificati). – 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali e l’organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro  di  un certificato o di un’approvazione;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di  informazioni  che  abbiano  ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle  attività
di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite  nell’ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi notificati  a  norma  della  direttiva  attuata   con   il   presente
regolamento, le  cui  attività  di  valutazione  della  conformità coprono il medesimo tipo di ascensori  o  i  medesimi  componenti  di
sicurezza per  ascensori,  informazioni  pertinenti  sulle  questioni relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle
valutazioni della conformità.
Gli organismi notificati partecipano, direttamente  o  mediante rappresentanti  designati,  al  sistema   di   coordinamento   e   di
cooperazione tra organismi  notificati  istituito  dalla  Commissione europea a norma della direttiva attuata con il  presente  regolamento
ed  ai  lavori  del   relativo   gruppo   settoriale   di   organismi notificati.»;
q) l’articolo 10 è abrogato;
r) all’articolo 11, prima del comma 1, è anteposto il seguente:
«01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle  persone  allorché’  gli  ascensori  sono  messi  in
servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare  modifiche  degli ascensori  rispetto  a  quanto  disposto  dal  Capo  I  del  presente
regolamento  e   nell’osservanza   della   legislazione   dell’Unione europea.»;
s) gli allegati da I a XIV sono sostituiti dagli allegati da I a XII di cui all’allegato A al presente regolamento.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Art. 2 – Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 ” tab_id=”1490781550715-b3638151-d734″][vc_column_text]1.Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,  n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 2, le parole: «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) all’articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
c) all’articolo 12, comma 2, lettera d), le parole: «6,  comma  5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
d) all’articolo  12,  comma  2,  lettera  e),   le   parole:   «la manutenzione  dell’impianto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico»;
e) all’articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando la comunicazione di cui al  comma  1  è  effettuata oltre il termine di sessanta giorni,  la  documentazione  di  cui  al
comma 2 è integrata da un  verbale  di  verifica  straordinaria  di attivazione dell’impianto.»;
f) all’articolo  12,  comma  4,  le  parole:  «lettera  m)»   sono sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»;
g) all’articolo 13, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui all’allegato  VI  o  X»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all’allegato V o VIII»;
h) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Tale verifica  straordinaria  deve  evidenziare  in  modo  dettagliato  la
rimozione delle cause che avevano determinato l’esito negativo  della precedente verifica.»;
2) al comma  3  le  parole:  «lettera  m)»  sono  sostituite  dalle seguenti: «lettera cc)»;
i) all’articolo 15, comma 2, le parole:  «anche  da  personale  di custodia istruito per questo scopo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«anche  da  personale  di  custodia  o  altro  personale  competente, autorizzato dal  proprietario  o  dal  suo  legale  rappresentante  e
istruito per questo scopo»;
l) all’articolo 15, comma 3, le parole: «Il manutentore, provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il manutentore, al fine  di  garantire  la  corretta funzionalità  dell’impianto,  esegue  interventi   di   manutenzione
tenendo  conto  delle  esigenze  dell’impianto  stesso  e,  comunque, provvede periodicamente almeno a:»;
m) all’articolo  16,  comma  1,  le  parole:  «6,  comma  5»  sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
n) l’articolo 18 è abrogato[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Art. 3 – Disposizioni tariffarie ” tab_id=”1490798778351-ab827157-5df5″][vc_column_text]1.Alle attività di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), nella parte in  cui  introduce  l’articolo  9-quater  nel
decreto del Presidente della Repubblica n.  162  del  1999,  ed  alle attività di valutazione della conformità di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l’articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ad
esclusione delle attività svolte dall’organismo unico  nazionale  di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali  provvedono  mediante  tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso,  da
porre a carico degli operatori.
2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative  modalità  di versamento.
3.Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate  almeno  ogni  due anni.
4.I proventi derivanti dalle tariffe  di  cui  al  comma  1  sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati,
con uno o più decreti del Ministro dell’economia  e  delle  finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  e  a
quello del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sugli appositi  capitoli  destinati   allo   svolgimento   delle   predette attività.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Art. 4 – Disposizioni finali ” tab_id=”1490799176382-074b0f59-0ec9″][vc_column_text]1.E’ consentita la messa in servizio di ascensori o la  messa  a disposizione sul mercato di componenti  di  sicurezza  per  ascensori
rientranti nell’ambito di applicazione  della  direttiva  95/16/CE  e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione,  immessi
sul mercato prima del 20 aprile 2016.
2.I certificati e  le  decisioni  rilasciati  entro  il  relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva
95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino  a tale data sono validi  a  norma  della  direttiva  2014/33/UE  e  del
presente regolamento.
3.Ferme restando le decorrenze disposte  dall’articolo  48  della direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della  medesima,
il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
4.Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento  e
delle altre disposizioni essenziali di diritto interno  adottate  nel settore disciplinato dal presente regolamento.
5.Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i  riferimenti  alla  direttiva  95/16/CE,  abrogata
dalla direttiva 2014/33/UE  recepita  con  il  presente  regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle  disposizioni
transitorie, si intendono fatti a quest’ultima direttiva.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Art. 5 – Clausola di invarianza finanziaria ” tab_id=”1490799363746-33dbbd19-a4cc”][vc_column_text]1.Dall’attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 gennaio 2017[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Allegato A – REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA ” tab_id=”1490799429234-2d676806-960e”][vc_column_text]REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
Osservazioni preliminari
1.Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza  si  applicano  soltanto  se  per  l’ascensore  o  per   il
componente di  sicurezza  per  ascensori  in  questione  sussiste  il rischio  corrispondente  allorché   esso   viene   utilizzato   alle
condizioni previste dall’installatore o dal fabbricante.
2.I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati  nel regolamento sono inderogabili. Tuttavia,  tenuto  conto  dello  stato
della tecnica, gli obiettivi da  essi  prefissi  possono  non  essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l’ascensore  o
il componente di sicurezza per ascensori  deve  essere  progettato  e costruito per tendere verso tali obiettivi.
3.Il fabbricante e l’installatore hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare tutti i rischi  che  concernono
il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e  costruirlo  tenendo presente tale analisi.
1.Considerazioni generali.
1.1. Applicazione della direttiva 2006/42/CE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è  trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di  salute
e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva  2006/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9 giugno 2006,  pag.
24) attuata con il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  17.  In ogni caso, si  applicano  i  requisiti  essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui al  punto  1.1.2  dell’allegato  I  della  direttiva 2006/42/CE.
1.2. Supporto del carico
Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una  cabina.
La cabina deve essere progettata e costruita in modo  da  offrire  lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone  e
al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore.
Se  l’ascensore  è  destinato  al  trasporto  di  persone  e  le dimensioni  lo  permettono,  la  cabina  deve  essere  progettata   e
costruita  in  modo  da  non  ostacolare  o  impedire,  per  le   sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei  disabili
e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.
1.3. Elementi di sospensione ed elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli  attacchi  terminali,  devono  essere  studiati  e
progettati in modo da garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza globale e ridurre al  minimo  il  rischio  di  caduta  della  cabina,
tenendo  conto  delle  condizioni  di  utilizzazione,  dei  materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della  cabina  si  utilizzino  funi  o catene, devono esserci almeno due funi o  catene  indipendenti  l’una
dall’altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali  funi  o catene non devono  avere  ne’  raccordi,  ne’  impiombature,  eccetto
quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.
1.4.  Controllo  delle  sollecitazioni  (compresa  la   velocità eccessiva)
1.4.1.  Gli  ascensori  devono  essere  progettati,  costruiti  e installati in modo da rendere senza effetto l’ordine di  comando  dei
movimenti qualora il carico superi il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori  devono  essere  dotati  di  un  dispositivo limitatore di velocità eccessiva.
Detti requisiti non si  applicano  agli  ascensori  che,  per  la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una
velocità eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità  delle  funi  di
trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di  persone  deve avere un proprio  macchinario.  Questo  requisito  non  concerne  gli
ascensori in cui  i  contrappesi  siano  sostituiti  da  una  seconda cabina.
1.5.2. L’installatore deve  prevedere  che  il  macchinario  e  i dispositivi associati di un ascensore non  siano  accessibili  tranne
che per la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi  degli  ascensori  destinati  al  trasporto  dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente  progettati  e
disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di  una  batteria  di  ascensori possono essere comuni o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e  collegato in modo che:
a) sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all’ascensore;
b) l’alimentazione  di  energia  possa  essere  commutata  sotto carico;
c) i  movimenti  dell’ascensore  dipendano  da   meccanismi   di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca;
d) un guasto all’impianto elettrico non provochi una  situazione pericolosa.

  1. Rischi per le persone al di fuori della cabina.

2.1. L’ascensore deve essere progettato e costruito in  modo  che l’accesso al volume percorso dalla cabina sia  impedito,  tranne  che
per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una  persona  si trovi in tale volume, l’utilizzo normale dell’ascensore  deve  essere
reso impossibile.
2.2. L’ascensore deve essere progettato e costruito  in  modo  da impedire il rischio  di  schiacciamento  quando  la  cabina  venga  a
trovarsi in una posizione estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno  spazio  libero  o  un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, in  base  alla  facoltà  lasciata agli  Stati  membri  dalla  direttiva   attuata   con   il   presente
regolamento, è consentito mediante  accordo  preventivo  secondo  le procedure di cui all’articolo 17-bis, in particolare in edifici già
esistenti, prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l’entrata e l’uscita  della  cabina devono  essere  muniti  di  porte  di  piano  aventi  una  resistenza
meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:
a) un  movimento  della  cabina   azionato   volontariamente   o involontariamente se non sono chiuse e bloccate  tutte  le  porte  di
piano;
b) l’apertura di una porta di piano se  la  cabina  non  si  è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del  livello  al  piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la
velocità di tale ripristino sia controllata.

  1. Rischi per le persone nella cabina.

3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti  e  soffitti,  ad  eccezione  di
aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche.  Le  porte  delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che  la  cabina
non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3,  terzo  comma,  se  le  porte  non  sono
chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate  in  caso di arresto tra due livelli se esiste un  rischio  di  caduta  tra  la
cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di interruzione dell’alimentazione di energia  o  di guasto dei componenti, l’ascensore deve essere dotato di  dispositivi
destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi  movimenti incontrollati.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della  cabina  deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina  con il suo  carico  nominale  ed   alla   velocità   massima   prevista
dall’installatore. L’arresto dovuto all’azione di  detto  dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in
tutte le condizioni di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori  tra  il  fondo  del vano di corsa ed il pavimento della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.
Questo requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento,  non  può  invadere  lo
spazio libero previsto al punto 2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti  in  modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di  cui
al punto 3.2 è in posizione operativa.

  1. Altri rischi.

4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte  delle cabine, o l’insieme di esse, devono essere munite di  un  dispositivo
che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando  devono  contribuire  alla  protezione  dell’edificio contro l’incendio, le porte di piano, incluse quelle che  comprendono
parti vetrate, devono presentare un’adeguata resistenza al  fuoco  in termini di integrità e di proprietà  relative  all’isolamento  (non
propagazione  della   fiamma)   e   alla   trasmissione   di   calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati  in  modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di  caduta
sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi  che  consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite  di  mezzi  di  comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un  collegamento  permanente
con un servizio di pronto intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti  in  modo che, se la temperatura  nel  locale  del  macchinario  supera  quella
massima  prevista  dall’installatore,  essi   possano   terminare   i movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite  in  modo  da assicurare un’aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in  caso  di
arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi  deve  essere  un’illuminazione  sufficiente durante l’uso o quando una porta è  aperta;  inoltre  deve  esistere
un’illuminazione di emergenza.
4.9.  I  mezzi  di  comunicazione  di  cui   al   punto   4.5   e l’illuminazione di emergenza  di  cui  al  punto  4.8  devono  essere
progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di normale alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve  essere
sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che  si  possa
evitarne  l’arresto  ad  alcuni  piani  e  consentire  il   controllo preferenziale dell’ascensore da parte delle squadre di soccorso.

  1. Marcatura.

5.1. Oltre  alle  indicazioni  minime  prescritte  per  qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva
2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella  quale
siano  chiaramente  indicati  il  carico  nominale  di  esercizio  in chilogrammi e il numero massimo  di  persone  che  possono  prendervi
posto.
5.2. Se l’ascensore e’ progettato in modo  tale  che  le  persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad  aiuto
esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

  1. Istruzioni.

6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui  all’allegato III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere
effettuati correttamente e senza rischi:
a) il montaggio;
b) i collegamenti;
c) la regolazione;
d) la manutenzione.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato  da  istruzioni.  Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti:
a) le istruzioni contenenti i disegni  e  gli  schemi  necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione,
alla riparazione,  alle  verifiche  periodiche  ed  alla  manovra  di soccorso di cui al punto 4.4;
b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.
 
Allegato II
(art. 6-ter, comma 2)
Contenuto della dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori
La dichiarazione di conformità UE per i componenti di  sicurezza per ascensori comprende i seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo  del rappresentante autorizzato;
c) descrizione  del  componente  di  sicurezza  per   ascensori,
designazione del tipo o della serie, eventuale numero  di  serie;  se necessario per l’identificazione  del  componente  di  sicurezza  per
ascensori è possibile includere un’immagine;
d) funzione di sicurezza esercitata dal componente di  sicurezza per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;
e) anno  di  fabbricazione  del  componente  di  sicurezza   per ascensori;
f) tutte  le  disposizioni  pertinenti  che  il  componente   di sicurezza per ascensori soddisfa;
g) una dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza per ascensori alla pertinente normativa  di  armonizzazione
dell’Unione;
h) se del caso, riferimento alla norma o alle norme  armonizzate utilizzate;
i) se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di identificazione dell’organismo notificato che ha  effettuato  l’esame
UE del tipo dei  componenti  di  sicurezza  degli  ascensori  di  cui all’allegato  IV,  parte  A  e  all’allegato  VI,  e  riferimento  al
certificato di esame  UE  del  tipo  rilasciato  da  detto  organismo notificato;
j) se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di identificazione  dell’organismo  notificato  che  ha  effettuato   la
valutazione della conformità al tipo mediante controlli  a  campione dei componenti per la sicurezza degli ascensori di  cui  all’allegato
IX;
k) se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema
di qualità applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI o VII;
l) nome  e  funzione  della  persona  abilitata  a  firmare   la dichiarazione  a  nome  del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.

  1. Contenuto della dichiarazione di conformità UE per gli ascensori La dichiarazione di   conformità   UE   per   gli   ascensori,

dattiloscritta o stampata,  è  redatta  nella  stessa  lingua  delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, e comprende  i  seguenti
elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell’installatore;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo  del rappresentante autorizzato;
c) descrizione dell’ascensore, designazione  del  tipo  o  della serie,  numero  di  serie  e  indirizzo  al  quale   l’ascensore   è
installato;
d) anno di installazione dell’ascensore;
e) tutte le disposizioni pertinenti che l’ascensore soddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;
g) eventualmente, riferimento della norma   o   delle   norme armonizzate utilizzate;
h) se del caso, denominazione, indirizzo   e   numero   di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame
UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto
organismo notificato;
i) se del caso, denominazione, indirizzo   e   numero   di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato   la
verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;
j) se del caso, denominazione, indirizzo   e   numero   di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame
finale per gli ascensori di cui all’allegato V;
k) se del caso, denominazione, indirizzo   e   numero   di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema
di garanzia della qualità applicato dall’installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati
X, XI o XII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare   la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo rappresentante
autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.
Allegato III
(art. 1, comma 2)
Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori

  1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
  2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
  3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.

a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:

i) a caratteristica non lineare, o

ii) con smorzamento del movimento di ritorno.

b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6.Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici
Allegato IV
(art. 6, comma 1, lettera a) e art. 6-bis, comma 1, lettera a))
Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori
(Modulo B)

  1. Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori
  2. L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di

valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di sicurezza per ascensori,
nonché’ verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori rispetta le prescrizioni essenziali di
salute e sicurezza applicabili di cui all’allegato I   e   che permetterà all’ascensore sul quale sarà correttamente montato di
soddisfare tali prescrizioni.
La domanda di esame UE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo notificato
di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e
l’indirizzo di quest’ultimo, nonché’ il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza per ascensori;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica;
d) un campione rappresentativo del componente di sicurezza per ascensori o l’indicazione del luogo in cui può essere esaminato.
L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;
e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i
documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le
norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche
tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da   un   altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità   del fabbricante.
3.La documentazione tecnica permette di valutare la conformità del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1 e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la
fabbricazione e il funzionamento del componente di sicurezza per ascensori.
La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del componente di sicurezza per ascensori, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali
limiti di velocità, il carico, l’energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di esplosione, intemperie);
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
garantire che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1,  compreso  un  elenco  delle  altre
pertinenti specifiche tecniche applicate.  In  caso  di  applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica  specifica
le parti che sono state applicate;
e) i risultati dei calcoli di  progettazione  eseguiti  o  fatti eseguire dal fabbricante;
f) le relazioni sulle prove effettuate;
g) un esemplare delle istruzioni dei componenti di sicurezza per ascensori;
h) le  disposizioni  adottate  durante  la   fabbricazione   per garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori di
serie al componente di sicurezza per ascensori esaminato.

  1. L’organismo notificato:

a) esamina la documentazione tecnica e probatoria  per  valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del componente  di  sicurezza  per
ascensori;
b) concorda con il richiedente  il  luogo  in  cui  si  dovranno effettuare gli esami e le prove;
c) verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli  elementi  che  sono
stati  progettati  conformemente  alle  altre  pertinenti  specifiche tecniche;
d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto  di  applicare  le  specifiche  delle
pertinenti  norme   armonizzate,   queste   siano   state   applicate correttamente
e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per  controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle  pertinenti
norme armonizzate, le soluzioni adottate dal  fabbricante  applicando altre pertinenti specifiche tecniche garantiscano che  il  componente
di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1.
L’organismo notificato redige una relazione  di  valutazione  che elenca gli esami, le verifiche e le prove  intrapresi  e  i  relativi
risultati. Senza  pregiudicare  i  propri  obblighi  di  fronte  alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero
contenuto della relazione, o parte di esso, solo  con  l’accordo  del fabbricante.
5.Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori  risulta conforme alle condizioni di cui al punto  1,  l’organismo  notificatorilascia al fabbricante un certificato di esame  UE  del  tipo.  Tale certificato  riporta  il  nome  e  l’indirizzo  del  fabbricante,  le
conclusioni dell’esame  UE  del  tipo,  le  eventuali  condizioni  di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione
del tipo approvato.
Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la
conformità dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori non soddisfa le condizioni di cui al punto 1, l’organismo notificato rifiuta di
rilasciare un certificato di esame UE del  tipo  e  informa  di  tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo notificato conserva  una  copia  del  certificato  di esame UE del tipo, degli  allegati  e  dei  supplementi,  nonché’  la
documentazione tecnica e la relazione di  valutazione,  per  15  anni dalla data di emissione di tale certificato.
6.L’organismo  notificato  segue  l’evoluzione  del   progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non soddisfa più le condizioni di cui al punto 1.  Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo
l’organismo notificato ne informa il fabbricante.
7.Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo
di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del componente di sicurezza per ascensori alle
condizioni di cui al punto 1 o sulle condizioni di validità  del certificato di esame UE del tipo.
L’organismo  notificato  esamina  la  modifica  e   comunica   al richiedente se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se
sono  necessari  ulteriori  esami,  verifiche  o  prove.  L’organismo notificato rilascia un supplemento al certificato  di  esame  UE  del
tipo iniziale o richiede la presentazione di  una  nuova  domanda  di esame UE del tipo, secondo i casi.
8.Ogni organismo notificato informa  la  propria  autorità  di notifica in merito ai  certificati  di  esame  UE  del  tipo  e  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di
notifica l’elenco di tali certificati e degli  eventuali  supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati dei certificati di esame UE  del  tipo  e  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati.
9.La Commissione,  gli  Stati  membri  e  gli  altri  organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei  certificati  di
esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La  Commissione  e  gli Stati  membri   possono   ottenere,   su   richiesta,   copia   della
documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall’organismo notificato.
10.Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso
sul mercato.
11.Rappresentante autorizzato
Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai punti
7 e 10, purché’ siano specificati nel mandato.
-Esame UE del tipo degli ascensori.
-L’esame UE del tipo degli ascensori è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o
variante, nonché’ verifica e certifica  che  il  progetto  tecnico dell’ascensore modello  o  dell’ascensore  rispetta  le  prescrizioni
essenziali di salute e  sicurezza  di  cui  all’allegato  I  ad  esso applicabili.
L’esame UE del  tipo  di  un  ascensore  include  l’esame  di  un campione rappresentativo di un ascensore completo.
La   domanda   di   esame   UE   del   tipo   è   presentata dall’installatore o dal suo rappresentante  autorizzato  a  un  unico
organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore; e se la domanda è presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo
di quest’ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica;
d) l’indicazione del luogo in cui l’ascensore campione  può essere esaminato. Quest’ultimo deve comprendere le parti terminali  e
servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio);
e) la documentazione probatoria attestante  l’adeguatezza  delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti  i
documenti utilizzati, incluse altre pertinenti  specifiche  tecniche,
in particolare qualora non siano  state  applicate  integralmente  le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati
delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche  dal  laboratorio  dell’installatore  oppure  da  un   altro
laboratorio  di  prova,   a   nome   e   sotto   la   responsabilità dell’installatore.
3.La documentazione tecnica  deve  permettere  di  valutare  la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
La documentazione  tecnica  contiene,  laddove  applicabile,  gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell’ascensore modello che indichi chiaramente tutte le varianti consentite;
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;
d) un elenco dei requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza considerati;
e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti  essenziali  di  salute  e  di  sicurezza  del regolamento, compreso un elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche
tecniche applicate. In caso  di  applicazione  parziale  delle  norme armonizzate la documentazione tecnica specifica  le  parti  che  sono
state applicate;
f) una copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;
g) i risultati dei calcoli di  progettazione  eseguiti  o  fatti eseguire dall’installatore;
h) le relazioni sulle prove effettuate;
i) un esemplare delle istruzioni di cui  all’allegato  I,  punto 6.2;
j) le disposizioni adottate durante l’installazione per garantire la conformità dell’ascensore di serie  ai  requisiti  essenziali  di
salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
4.L’organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica e le prove a  sostegno  per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’ascensore modello  o
un ascensore per il  quale  non  sia  prevista  alcuna  estensione  o variante;
b) concorda con l’installatore  il  luogo  in  cui  si  dovranno effettuare gli esami e le prove;
c) verifica  che  l’ascensore  campione  sia  stato   fabbricato conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché’ gli elementi che sono
stati progettati conformemente alle altre  pertinenti  specifiche tecniche;
d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove l’installatore abbia scelto  di  applicare  le  specifiche  delle
pertinenti  norme   armonizzate,   queste   siano   state   applicate correttamente;
e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per  controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle  pertinenti
norme armonizzate, le soluzioni adottate dall’installatore applicando altre pertinenti  specifiche  tecniche  soddisfino  i  corrispondenti
requisiti  essenziali  di  salute  e  di   sicurezza   del   presente regolamento.
5.L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le prove  intrapresi  e  i  relativi
risultati. Senza  pregiudicare  i  propri  obblighi  di  fronte  alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero
contenuto della relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con  l’accordo dell’installatore.
6.Qualora il tipo sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di  sicurezza  di  cui  all’allegato  I  applicabili  all’ascensore
interessato, l’organismo notificato rilascia un certificato di  esame UE del tipo all’installatore. Tale  certificato  riporta  il  nome  e
l’indirizzo dell’installatore, le conclusioni dell’esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati
necessari per l’identificazione tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più
allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare, in
occasione dell’ispezione finale, la conformità degli ascensori al tipo approvato.
Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali  di  salute  e  di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo  notificato  rifiuta  di
rilasciare un certificato di esame UE del  tipo  e  informa  di  tale decisione l’installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo notificato conserva  una  copia  del  certificato  di esame UE del tipo, degli  allegati  e  dei  supplementi,  nonché  la
documentazione tecnica e la relazione di  valutazione,  per  15  anni dalla data di emissione di tale certificato.
7.L’organismo  notificato  segue  l’evoluzione  del   progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.  Esso decide se tale progresso richieda
ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa l’installatore.
8.L’installatore informa l’organismo notificato di tutte le modifiche al tipo approvato, comprese le modifiche non specificate
nella documentazione tecnica iniziale, qualora possano influire sulla conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all’allegato I o sulle condizioni di validità del certificato di esame UE del tipo.
L’organismo   notificato   esamina   la   modifica   e   comunica all’installatore se il certificato di esame UE del tipo rimane valido
o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove.  L’organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del
tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, a seconda dei casi.
9.Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli
eventuali supplementi che esso ha rilasciato   o   revocato   e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di
notifica l’elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da   esso
rilasciati.
10.La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei  certificati  diesame UE del tipo e dei relativi supplementi. La  Commissione  e  gli Stati  membri   possono   ottenere,   su   richiesta,   copia   della
documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall’organismo notificato.
11.L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame  UE  del  tipo,  compresi  i  suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per  dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.
12.Rappresentante autorizzato
Il rappresentante autorizzato dell’installatore può presentare la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai
punti 7 e 11, purché’ siano specificati nel mandato.
Allegato V
(art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 1))
Esame finale degli ascensori
1.L’esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato accerta e dichiara
che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato,
soddisfa i requisiti essenziali di  salute  e  di  sicurezza  di  cui all’allegato I.
2.Obblighi dell’installatore
L’installatore  prende  tutte  le  misure  necessarie   affinché l’ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute
e di sicurezza  applicabili  di  cui  all’allegato  I  e  a  uno  dei seguenti:
a) un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE del tipo;
b) un ascensore progettato e fabbricato secondo  un  sistema  di qualità conformemente all’allegato XI e al certificato di  esame  UE
del progetto, se il progetto non è interamente conforme alle  norme armonizzate.
3.Esame finale
L’organismo notificato scelto dall’installatore effettua  l’esame finale dell’ascensore da immettere sul  mercato  per  verificarne  la
conformità  ai  requisiti  essenziali  di  salute  e  di   sicurezza applicabili previsti all’allegato I.
3.1. L’installatore presenta una domanda di  esame  finale  a  un unico organismo notificato  di  sua  scelta  e  fornisce  i  seguenti
documenti all’organismo notificato:
a) il progetto d’insieme dell’ascensore;
b) i disegni e  gli  schemi  necessari  all’esame  finale  e  in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
c) un  esemplare  delle  istruzioni  di   cui   al   punto   2 dell’allegato I;
d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è  stata presentata a nessun altro organismo notificato.
L’organismo notificato non può  esigere  disegni  dettagliati  o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità
dell’ascensore.
Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o prove equivalenti, sono eseguiti per verificare la
conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e  di sicurezza applicabili previsti all’allegato I.
3.2. Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti:
a) l’esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare  che l’ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel  certificato
di esame UE del tipo conformemente all’allegato IV, parte B;
b) l’esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare  che l’ascensore  sia  conforme  all’ascensore  progettato  e   fabbricato
secondo un sistema di qualità approvato  conformemente  all’allegato XI e, qualora il progetto non sia  interamente  conforme  alle  norme
armonizzate, al certificato di esame UE del progetto.
3.3. Le prove dell’ascensore comprendono almeno:
a) funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per  assicurarsi  del  montaggio  a  regola   d’arte   e   del   buon
funzionamento dei dispositivi di  sicurezza  (fine  corsa,  bloccaggi ecc.);
b) funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi  di  sicurezza
in caso di mancanza di energia;
c) prova statica con un carico uguale a  1,25  volte  il  carico nominale.
Il carico nominale è quello indicato al punto 5 dell’allegato I.
Dopo tali prove, l’organismo notificato si accerta  che  non  si siano   prodotti   deformazioni   o   deterioramenti   che    possano
compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.
4.Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato appone  o  fa
apporre il suo numero d’identificazione a lato  della  marcatura  CE, conformemente agli articoli 18 e 19, e  rilascia  un  certificato  di
esame finale recante gli esami e le prove eseguiti.
L’organismo  notificato  compila  le  pagine  corrispondenti  del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se  rifiuta  di  rilasciare  il  certificato  di  esame   finale, l’organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e  indica
le  misure  correttive  necessarie  da   prendere.   Per   richiedere nuovamente l’esame finale,  l’installatore  si  rivolge  al  medesimo
organismo notificato.
5.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. L’installatore  appone  la  marcatura  CE  nella  cabina  di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza del  presente  regolamento  e,  sotto  la  responsabilità dell’organismo  notificato  di  cui   al   punto   3.1,   il   numero
d’identificazione di quest’ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella cabina di ciascun ascensore.
5.2.  L’installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di conformità  UE  per  ogni  ascensore  e  tiene   una   copia   della
dichiarazione di conformità UE e del certificato di esame finale  a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.  Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle
autorità competenti su richiesta.
6.La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia del certificato di esame finale.
7.Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1 e 56 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a
nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato.
 
Allegato VI
(art. 6, comma 1, lettera b))
Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto
dei componenti di sicurezza per ascensori
(Modulo E)
1.La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori è la parte
della procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità di un fabbricante per
garantire  che  i  componenti  di  sicurezza  per   ascensori   siano fabbricati  e  controllati  conformemente  al  tipo   descritto   nel
certificato di esame UE del tipo, soddisfino i requisiti  applicabili di cui all’allegato I e siano  idonei,  se  correttamente  installati
sull’ascensore,  a  consentire  a  quest’ultimo  di  soddisfare  tali requisiti.
2.Obblighi del fabbricante
Il fabbricante applica  un  sistema  di  qualità  approvato  per l’esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per
ascensori come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3.Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per i componenti di sicurezza per gli ascensori
interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) l’indirizzo del luogo in cui si effettuano l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori;
d) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
e) la documentazione relativa al sistema di qualità;
f) la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una copia del certificato di esame UE del
tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di qualità, ciascun componente di sicurezza per ascensori viene esaminato e su  di  esso  vengono
effettuate  opportune  prove,  stabilite  nelle   norme   armonizzate pertinenti, o prove  equivalenti,  per  verificare  che  soddisfi  le
condizioni di cui al punto 1. Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le disposizioni  adottati  dal   fabbricante   devono   costituire   una
documentazione  sistematica  e  ordinata  sotto  forma   di   misure, procedure e istruzioni scritte.  Questa  documentazione  relativa  al
sistema di qualità deve consentire  un’interpretazione  uniforme  di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
e) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
3.3. L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.  Esso
presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti
norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato del controllo deve comprendere almeno un membro
con esperienza nella valutazione della tecnologia degli  ascensori interessata e che conosca i  requisiti  essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui all’allegato I.
Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali  del fabbricante.
Il gruppo incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f), al  fine  di  verificare  la
capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni  applicabili del presente regolamento e di effettuare gli esami atti  a  garantire
la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.
La decisione è notificata al fabbricante.  La notifica deve contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema
di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti
di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante.  La notifica deve contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
4.Sorveglianza   sotto   la   responsabilità   dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempie correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali dove si eseguono
l’esame finale e le prove e al deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualità, come le   relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso i locali del fabbricante in cui si effettuano
l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori.
L’organismo notificato può procedere o far procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto
funzionamento del sistema di qualità.  Esso deve   fornire   al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse.
5.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE 5.1.  Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto   la
responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di
sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1.
5.2.  Il fabbricante compila una dichiarazione   scritta   di conformità UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne
tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è
stato immesso sul mercato.  La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata
compilata.
6.Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza per ascensori,
tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f);
b) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);
c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
7.Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e,
periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a
restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di
qualità rilasciate.
8.Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiti   dal   suo   rappresentante
autorizzato, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante, purché’ siano specificati nel mandato.
Allegato VII
(art. 6, comma 1, lettera c))
Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori
(Modulo H)
1.La conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori è la procedura di valutazione
della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità di un fabbricante per garantire che i componenti di
sicurezza per ascensori siano progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti applicabili di
cui all’allegato I e di consentire ad un ascensore sul quale siano correttamente installati di soddisfare tali requisiti.
2.Obblighi del fabbricante
Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell’esame finale e delle prove dei
componenti di sicurezza per ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3.Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta. La
domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) l’indirizzo del luogo in cui i componenti  di  sicurezza  per ascensori sono  progettati,  fabbricati,  esaminati  e  sottoposti  a
prova;
c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di  sicurezza per ascensori da fabbricare;
d) la documentazione tecnica descritta al punto 3  dell’allegato IV, parte A, di un modello di ciascuna  categoria  di  componenti  di
sicurezza per ascensori da fabbricare;
e) la documentazione relativa al sistema di qualità;
f) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è  stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto
1.Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale documentazione relativa al sistema di qualità totale deve consentire
un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualità dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative  norme  armonizzate  non
siano applicate o  non  siano  applicate  integralmente,  dei  mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano
state rispettate le condizioni di cui al punto 1;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione  dei
componenti di sicurezza per ascensori;
d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle  tecniche di controllo e di garanzia  della  qualità,  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati;
e) degli esami e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s’intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di
prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti
norme armonizzate.
Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione  della  tecnologia  degli  ascensori  in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza
di  cui  all’allegato  I.  Il  controllo  comprende  una  visita   di valutazione dei locali del fabbricante.
Il gruppo incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al  fine  di  verificare  la
capacità del fabbricante di individuare i  requisiti  essenziali  di salute e  di  sicurezza  applicabili  di  cui  all’allegato  I  e  di
effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei  componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante e, ove opportuno, al suo  rappresentante  autorizzato.  La  notifica  deve  contenere   le
conclusioni del  controllo  e  la  motivazione  circostanziata  della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad  adempiere  agli  obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l’organismo  notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualità.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualità continui a soddisfare i requisiti
di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante.  La notifica deve contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
4.Sorveglianza   sotto   la   responsabilità   dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione,
fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo   tutte   le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità totale in materia di progettazione, come i risultati di
analisi, calcoli, prove;
c) la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;
d) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità totale in materia  di  fabbricazione,  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualità e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità.  Esso deve   fornire   al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE 5.1.  Il fabbricante appone il marchio   CE   e, sotto   la
responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1,  il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di
sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite  al  punto 1.
5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di conformità UE per ogni componente di sicurezza per  ascensori  e  ne
tiene una copia a disposizione delle autorità  nazionali  per  dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza  per  ascensori  è
stato  immesso  sul  mercato.  La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata
compilata.
6.Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza per ascensori,
tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5, primo comma;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
7.Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e,
periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a
restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di
qualità rilasciate.
L’organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli   allegati   e   dei   supplementi, nonché’   la
documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio.
8.Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal   suo   rappresentante
autorizzato, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante, purché’ siano specificati nel mandato.
Allegato VIII
(art. 6-bis, comma 1, lettera c))
Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori
(Modulo G)
1.La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo
notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2.Obblighi dell’installatore
2.1. L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2.2. L’installatore presenta la domanda di verifica dell’unità a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) il luogo in cui è installato l’ascensore;
c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
d) la documentazione tecnica.
3.La documentazione tecnica consente di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute  e  di  sicurezza
applicabile di cui all’allegato I.
La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell’ascensore;
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;
d) una lista dei requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza presi in considerazione;
e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di  salute  e  di  sicurezza  della direttiva, compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche
tecniche applicate. In caso  di  applicazione  parziale  delle  norme armonizzate la documentazione tecnica specifica  le  parti  che  sono
state applicate;
f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;
g) i risultati dei calcoli di  progettazione  eseguiti  o  fatti eseguire dall’installatore;
h) le relazioni sulle prove effettuate;
i) un  esemplare  delle  istruzioni  di   cui   al   punto   2 dell’allegato I.
4.Verifica
L’organismo  notificato  scelto  dall’installatore   esamina   la documentazione tecnica e l’ascensore ed effettua le prove  del  caso,
stabilite dalle norme armonizzate pertinenti,  o  prove  equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili di cui all’allegato I.  Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell’allegato V.
Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato rilascia un
certificato di conformità riguardo alle prove effettuate.
L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se rifiuta di rilasciare il   certificato   di   conformità, l’organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica
le misure correttive necessarie da   prendere.   Per   richiedere nuovamente la verifica dell’unità, l’installatore si rivolge al
medesimo organismo notificato.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformità.
5.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. L’installatore appone la marcatura CE  nella  cabina  di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza  della  presente  direttiva  e,  sotto  la  responsabilità dell’organismo  notificato  di  cui   al   punto   2.2,   il   numero
d’identificazione di quest’ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella cabina di ciascun ascensore.
5.2.  L’installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di conformità UE per ogni ascensore e tiene   una   copia   della
dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato
immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6.L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali
una copia del certificato di conformità insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso
sul mercato.
7.Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 2.2 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome
e sotto la   responsabilità   dell’installatore, purché  siano specificati nel mandato.
 
Allegato IX
(art. 6, comma 1, lettera a))
Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di
sicurezza per ascensori
(Modulo C 2)
1.La conformità al tipo con controllo per campione è la parte
della procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori
per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo, che soddisfino i requisiti applicabili di cui
all’allegato I e che consentiranno all’ascensore nel quale siano correttamente incorporati di soddisfare tali requisiti.
2.Fabbricazione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano   la
conformità dei componenti di sicurezza per ascensori prodotti  alle condizioni di cui al punto 1.
3.Il fabbricante presenta una domanda di controllo per campione a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in  cui  la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l’indirizzo di quest’ultimo
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’  stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di  sicurezza per ascensori fabbricati;
d) l’indirizzo del luogo  in  cui  possono  essere  prelevati  i campioni dei componenti di sicurezza per ascensori.
4.L’organismo notificato effettua, o fa  effettuare,  controlli sui componenti di sicurezza per ascensori a  intervalli  casuali.  Si
esamina  un  adeguato  campione  dei  componenti  di  sicurezza   per ascensori finali, prelevato in loco dall’organismo notificato,  e  si
effettuano  prove  appropriate  stabilite  dalle   pertinenti   norme armonizzate, e/o  prove  equivalenti  previste  da  altre  pertinenti
specifiche tecniche, per controllare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al  punto  1.  Laddove
uno o più componenti di sicurezza per ascensori esaminati non siano conformi, l’organismo notificato adotta le opportune misure.
Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza per ascensori saranno decisi di comune accordo da tutti gli
organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza per
ascensori.
L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità al tipo riguardo agli esami e alle prove effettuati.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformità al tipo.
5.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1.  Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto   la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, il
numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni di cui al punto 1.
5.2.  Il fabbricante compila una dichiarazione   scritta   di conformità UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne
tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è
stato immesso sul mercato.  La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata
compilata.
6.Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità
del fabbricante, purché’ siano   specificati   nel   mandato.   Il rappresentante autorizzato non   può   adempiere   agli   obblighi
incombenti al fabbricante a norma del punto 2.
Allegato X
(art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 2))
Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori
(Modulo E)
1.La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità
del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di
qualità del prodotto di un installatore  per  garantire  che  gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato  di  esame
UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel  quadro  di un sistema di qualità totale approvato conformemente all’allegato XI
e  soddisfino  i  requisiti  essenziali  di  salute  e  di  sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2.Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema di qualità approvato per l’esame finale e le prove da eseguire sull’ascensore come indicato
nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3,Sistema di qualità
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per gli ascensori interessati a un unico
organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni   pertinenti   sugli   ascensori   da installare;
c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
d) la documentazione tecnica relativa   agli   ascensori   da installare;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Nel quadro del sistema di qualità, ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite
nelle norme armonizzate pertinenti, o prove   equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
Tutti i criteri, i requisiti e le   disposizioni   adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualità
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell’immissione sul mercato, tra cui  almeno  le  prove  previste  al
punto 3.3 dell’allegato V;
d) dei mezzi per controllare l’efficacia  di  funzionamento  del sistema di qualità;
e) dei registri  riguardanti  la  qualità,  come  le  relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato.
3.3. L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.  Esso
presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti
norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione  della  tecnologia  degli  ascensori  in
questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di  cui  all’allegato  I.  Il  controllo  comprende  una  visita   di
valutazione dei locali dell’installatore e  una  visita  al  cantiere allestito per l’installazione.
La decisione viene notificata all’installatore. La notifica  deve contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.4.1.   L’installatore   deve   tenere   informato   l’organismo notificato che ha approvato il sistema di  qualità  sulle  modifiche
che intende apportare al sistema.
3.4.2. L’organismo notificato  valuta  le  modifiche  proposte  e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i
requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone o fa apporre il suo   numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli
articoli 18 e 19.
4.Sorveglianza   sotto   la   responsabilità   dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato.
4.2.  Ai   fini   della   valutazione   l’installatore   consente all’organismo notificato l’accesso ai   siti   di   installazione,
ispezione e prova e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualità, come le   relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema
di qualità e fornisce all’installatore una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso   presso   i   cantieri   allestiti   per   l’installazione
dell’ascensore.
In tali occasioni, l’organismo notificato può procedere o far procedere, se necessario, a prove atte a verificare il corretto
funzionamento del sistema di qualità e dell’ascensore.  Esso deve fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state
svolte prove, una relazione sulle stesse.
5.L’installatore, per dieci anni a decorrere dall’ultima data di immissione sul mercato dell’ascensore, tiene a disposizione delle
autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6.Ciascun organismo notificato informa la propria autorità  di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese
o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di
qualità rilasciate.
7.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di
sicurezza del presente regolamento e, sotto  la  responsabilità dell’organismo  notificato  di  cui   al   punto   3.1,   il   numero
d’identificazione di quest’ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella cabina di ciascun ascensore.
7.2.  L’installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di conformità  UE  per  ogni  ascensore  e  tiene   una   copia   della
dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato
immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
8.Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante
autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché’ siano specificati nel mandato.
 
Allegato XI
(art. 6-bis, comma 1, lettera b))
Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame  del progetto per gli ascensori
(Modulo H1)
1.La conformità basata sulla garanzia totale di qualità  più
l’esame del progetto degli ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema
di qualità di un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli ascensori soddisfino i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2.Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, del montaggio, dell’installazione,
dell’esame finale e delle prove degli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui
al punto 4. L’adeguatezza del progetto tecnico degli ascensori deve essere stata esaminata conformemente al punto 3.3.
3.Sistema di qualità
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni   pertinenti   sugli   ascensori   da installare, segnatamente quelle che consentono di comprendere il
nesso tra la progettazione e il funzionamento dell’ascensore;
c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
d) la documentazione tecnica descritta all’allegato IV, parte B, punto 3;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità  degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza  di  cui
all’allegato I. Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni adottati  dall’installatore  devono  costituire  una   documentazione
sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e  istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di  qualità  deve
consentire un’interpretazione uniforme dei programmi di qualità, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualità del prodotto;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non
siano applicate integralmente, dei mezzi,  incluse  altre  pertinenti specifiche tecniche, per  garantire  che  siano  stati  rispettati  i
requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza  applicabili  di  cui all’allegato I;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli  interventi  sistematici  per  la  progettazione
degli ascensori;
d) degli esami e delle prove  che  saranno  effettuati  all’atto dell’accettazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e
parti;
e) delle relative tecniche, dei relativi processi  e  interventi sistematici di montaggio, installazione, controllo e  garanzia  della
qualità che saranno utilizzati;
f) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima (controllo delle condizioni di  installazione:  vano,  posizionamento
del motore ecc.), durante e dopo l’installazione (tra cui  almeno  le prove previste al punto 3.3 dell’allegato V);
g) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato;
h) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e del
prodotto e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. Esame del progetto
3.3.1. Se il progetto non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l’organismo notificato verifica se è conforme  ai
requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui  all’allegato  I e, in caso affermativo, rilascia  un  certificato  di  esame  UE  del
progetto all’installatore, precisandone i limiti  di  validità  e  i dati necessari per identificare il progetto approvato.
3.3.2. Se il progetto non  soddisfa  i  requisiti  essenziali  di salute e di sicurezza ad esso  applicabili  di  cui  all’allegato  I,
l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di  esame UE del progetto e informa di tale decisione l’installatore, motivando
dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo   notificato   segue   l’evoluzione   del   progresso tecnologico  generalmente  riconosciuto  e  valuta  se  il   progetto
approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.  Esso decide se tale progresso
richieda ulteriori indagini e in caso affermativo   l’organismo notificato ne informa l’installatore.
3.3.3. L’installatore tiene informato l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi
modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformità  ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato
L’o alle condizioni di validità del certificato.  Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al
certificato di esame UE del progetto, da parte dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto.
3.3.4. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli
eventuali supplementi che esso ha rilasciato   o   revocato   e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di
notifica l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da  esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
progetto e/o dei relativi supplementi. La  Commissione  e  gli  Stati membri possono ottenere, su  richiesta,  copia  della  documentazione
tecnica  e  dei  risultati  degli  esami  effettuati   dall’organismo notificato.
3.3.5.  L’installatore  tiene  a  disposizione  delle   autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del  progetto,  degli
allegati e dei supplementi insieme alla  documentazione  tecnica  per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul
mercato.
3.4. Verifica del sistema di qualità
L’organismo notificato valuta il sistema di   qualità   per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti
norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della  tecnologia  degli  ascensori  in
questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di  cui  all’allegato  I.  Il  controllo  comprende  una  visita   di
valutazione dei locali dell’installatore e  una  visita  al  cantiere allestito per l’installazione.
Il gruppo incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al  fine  di  verificare  la
capacità dell’installatore di individuare i requisiti essenziali  di salute e  di  sicurezza  applicabili  di  cui  all’allegato  I  e  di
effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’ascensore a tali norme.
La decisione viene notificata all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato.  La notifica deve contenere le
conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.5. L’installatore deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende
apportare al sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualità continui a soddisfare i requisiti
di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone o fa apporre il suo   numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli
articoli 18 e 19.
4.Sorveglianza   sotto   la   responsabilità   dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato.
4.2. L’installatore deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione,
fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità totale;
b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi,
calcoli, prove;
c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in  materia  di  accettazione  degli  approvvigionamenti  e
installazione, come le relazioni ispettive e i  dati  sulle  prove  e sulle  tarature,  le  relazioni  sulle   qualifiche   del   personale
interessato.
4.3. L’organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema
di qualità e fornisce all’installatore una relazione  sui  controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l’installatore o presso il cantiere allestito per
l’installazione dell’ascensore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto
funzionamento del   sistema   di   qualità.   Esso   deve   fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte
prove, una relazione sulle stesse.
6.L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’ascensore:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, quarto comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6.Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica
delle approvazioni delle decisioni dei sistemi di qualità totale rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua
disposizione l’elenco delle approvazioni delle decisioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso respinte, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
L’organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli   allegati   e   dei   supplementi, nonché   la
documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di
qualità rilasciate.
7.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
7.1. L’installatore  appone  la  marcatura  CE  nella  cabina  di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza  del  presente  regolamento  e,  sotto  la  responsabilità dell’organismo  notificato  di  cui   al   punto   3.1,   il   numero
d’identificazione di quest’ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella cabina di ciascun ascensore.
7.2.  L’installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di conformità UE per ogni ascensore e tiene   una   copia   della
dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato
immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
8.Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante
autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato.
 
Allegato XII
(art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 3))
Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori
(Modulo D)
1.La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità
della produzione degli ascensori è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta
il sistema di qualità della produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo
approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un  sistema  di  qualità
approvato conformemente all’allegato  XI  e  soddisfino  i  requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di  cui  all’allegato I.
2.Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema approvato di  qualità  per  la fabbricazione, il montaggio, l’installazione,  l’esame  finale  e  le
prove da eseguire sugli  ascensori,  secondo  quanto  specificato  al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3.Sistema di qualità
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni   pertinenti   sugli   ascensori   da installare;
c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
d) la documentazione tecnica relativa   agli   ascensori   da installare;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi
applicabili di cui all’allegato I.
Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le   disposizioni   adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica  e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualità del prodotto;
b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e   degli   interventi
sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l’installazione;
d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato;
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dell’ascensore e se il sistema di
qualità della produzione funziona efficacemente.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo  deve  avere esperienza nella valutazione  della  tecnologia  degli  ascensori  in
questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
Il controllo comprende  una  visita  di  valutazione  dei  locali dell’installatore  e   una   visita   al   cantiere   allestito   per
l’installazione.
La decisione è notificata  all’installatore.  La  notifica  deve contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore deve impegnarsi  ad  adempiere  gli  obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.4.1.   L’installatore   deve   tenere   informato   l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche
che intende apportare al sistema.
3.4.2. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualità continui a soddisfare i
requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone, o fa apporre, il suo numero identificativo accanto alla marcatura CE ai sensi degli articoli 18 e 19.
4.Sorveglianza   sotto   la   responsabilità   dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato.
4.2.  Ai   fini   della   valutazione   l’installatore   consente all’organismo notificato l’accesso ai   siti   di   fabbricazione,
montaggio, installazione, ispezione prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualità, come le   relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema
della qualità e fornisce all’installatore una   relazione   sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l’installatore, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce all’installatore
una relazione sulla  visita  e,  se  sono  state  svolte  prove,  una relazione sulle stesse.
5.L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato
dell’ascensore:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6.Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di
notifica circa le decisioni delle approvazioni dei sistemi di qualità della produzione rilasciate o ritirate e, periodicamente o
su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di
qualità rilasciate.
7.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di
sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui   al   punto   3.1,   il   numero
d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
7.2.  L’installatore compila una   dichiarazione   scritta   di conformità UE per ogni ascensore e tiene   una   copia   della
dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato
immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
8.Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentant
autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché’ siano specificati nel mandato.».[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

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