È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 07-06-2016 “Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il Decreto, entrato in vigore dal 25 giugno 2016, modifica il comma 1 dell’Art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi di aggiornamento.
Il comma 1 dell’art. 7 del DM 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:
«1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
Il termine dei cinque anni decorre:
- dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
- dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
- dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.».
Fonte: Gazzetta Ufficiale – Decreto ministeriale del 07-06-2016
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