Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019 il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Il decreto individua, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del D. Lgs. 81/08, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L’applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Negli Allegati I e II il decreto riporta tutti criteri per l’apposizione della segnaletica stradale, la formazione e l’uso corretto dei DPI, nel dettaglio:
- Allegato I – Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare:
- Premessa
- Criteri generali di sicurezza
- Spostamento a piedi
- Veicoli operativi
- Entrata ed uscita dal cantiere
- Situazioni di emergenza
- Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
- Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
- Allegato II – Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare:
- Premessa
- Destinatari dei corsi
- Soggetti formatori e sistema di accreditamento
- Requisiti dei docenti
- Organizzazione dei corsi di formazione
- Articolazione e contenuti del percorso formativo
- Sedi della formazione
- Metodologia didattica
- Valutazione e verifica dell’apprendimento
- Modulo di aggiornamento
- Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.
Il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019 abroga il precedente decreto in materia, Decreto interministeriale 4 marzo 2013, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà essere revisionato almeno ogni tre anni.
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