Con l’interpello n. 23/2014, La FederUTility chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti).
Nel dettaglio la FederUtility chiede se:
- In riferimento all’art. 3 , comma 1, sia corretta l’interpretazione secondo la quale l’attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell’accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare.
- In riferimento all’art. 3 , comma 2, sia corretta l’interpretazione secondo la quale l’attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, “non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 177 del 2011.
La Commissione per gli Interpelli precisa che:
- In merito al primo quesito l’informazione prevista all’art. 3 del D.P.R. 177/11 è da intendersi come aggiuntiva e specifica rispetto a quella prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08. La Commissione, inoltre, afferma che la volontà del Legislatore non è quella di imporre al datore di lavoro committente l’obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici una informazione inutilmente ripetitiva ma piuttosto quella di “assicurare che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività“.
Per queste motivazioni spetta al datore di lavoro committente valutare, caso per caso, se l’informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta
- Per quanto riguarda il secondo quesito, la commissione dichiara che il ruolo del rappresentante che deve essere individuato dal datore di lavoro committente “sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell’intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario“. Tale soggetto, inoltre, deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto in merito ai rischi presenti e deve sovrintendere l’adozione di efficaci procedure di lavoro.
Spetterà quindi sempre al datore di lavoro committente “la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio “rappresentante” direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all’interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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