Lo Studio Legale, come qualsiasi altro luogo di lavoro, deve rispettare dei requisiti di tutela della salute e dei lavoratori previsti del D.Lgs. 81/08. In particolare il Datore di lavoro deve:
Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal Decreto Legislativo, ed inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria |
Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza |
Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione |
Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa |
Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 |
Elaborare il documento di valutazione dei rischi |
Consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,  su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati |
Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio |
Comunicare in via telematica all’Inail, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni |
Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 |
Nelle aziende con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica per la gestione della sicurezza, di cui all’articolo 35, almeno una volta l’anno |
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione |
Assicurarsi che i luoghi di lavoro rispondano ai requisiti richiamati dall’allegato IV del D.lgs 81/08 |
Il Datore di Lavoro può delegare parte di tali funzioni anche ai suoi rappresentanti,  escluso:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Ricordiamo che il D.Lgs 81/08 definisce «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Di conseguenza, in uno  Studio legale strutturato con un dominus rientrano nella definizione di lavoratore anche avvocati, avvocati senior associati, praticanti, lo staff di segreteria e di amministrazione.
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