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Addetti al Primo Soccorso in azienda: chi sono, obblighi e responsabilità

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Addetti al Primo Soccorso in azienda: chi sono, obblighi e responsabilità

da | Set 28, 2026

Addetti al Primo Soccorso in azienda: chi sono, obblighi e responsabilità

Il primo soccorso aziendale è una componente essenziale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La sua organizzazione deve consentire all’azienda di intervenire tempestivamente in caso di infortunio o malore, prestando una prima assistenza e attivando, quando necessario, il sistema di emergenza sanitaria.

I principali riferimenti normativi sono il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare gli articoli 18, 43 e 45, e il D.M. 15 luglio 2003, n. 388, che disciplina la classificazione delle aziende, le attrezzature minime di primo soccorso e la formazione degli addetti.

Organizzare correttamente il primo soccorso non significa, quindi, soltanto formare alcuni lavoratori: occorre costruire un sistema coerente con dimensioni aziendali, attività svolte, rischi presenti, distribuzione dei lavoratori, turnazioni e caratteristiche dei luoghi di lavoro.

In questo contesto, il Gruppo CMB supporta le imprese nell’organizzazione del sistema di emergenza sanitaria, dalla nomina degli addetti alla gestione delle procedure e della formazione.

Chi sono gli addetti al primo soccorso in azienda?

L’addetto al primo soccorso è il lavoratore designato per attuare le misure di primo intervento in caso di infortunio o malore e contribuire all’attivazione dei soccorsi esterni.

L’art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08 prevede la designazione preventiva dei lavoratori incaricati, tra l’altro, dell’attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.

L’art. 43 stabilisce inoltre che i lavoratori incaricati devono essere formati, in numero sufficiente e dotati di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

L’addetto al primo soccorso non è un sanitario per il solo fatto di avere ricevuto questa formazione. Il suo ruolo consiste nell’effettuare gli interventi per i quali è stato formato e nel favorire la tempestiva attivazione dell’assistenza sanitaria professionale.

Il primo soccorso è obbligatorio in azienda?

Il datore di lavoro deve organizzare il primo soccorso aziendale.

L’art. 45 del D.Lgs. 81/08 stabilisce infatti che, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e sentito il medico competente, ove nominato, il datore di lavoro deve adottare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza.

Nell’organizzazione devono essere considerate anche le eventuali altre persone presenti nei luoghi di lavoro e devono essere stabiliti i necessari rapporti con i servizi esterni, anche ai fini del trasporto dei lavoratori infortunati.

La regola, quindi, non deve essere interpretata semplicemente come “un addetto obbligatorio per ogni azienda”: ciò che deve essere garantito è un sistema di primo soccorso adeguatamente organizzato ed effettivamente funzionante.

Il D.Lgs. 81/08 contempla inoltre specifiche ipotesi nelle quali il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nel rispetto delle condizioni e della formazione previste dalla normativa.

Chi li designa e con quale atto?

La designazione degli addetti al primo soccorso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.

La designazione deve essere formalizzata per iscritto, generalmente tramite:

  • lettera di incarico;
  • verbale di nomina;
  • inserimento nel piano di emergenza aziendale.

 

Quanti addetti servono e come si calcola il numero minimo?

La normativa non stabilisce un numero minimo uguale per tutte le aziende.

L’art. 43 del D.Lgs. 81/08 richiede che gli addetti siano in numero sufficiente, considerando dimensioni aziendali e rischi specifici.

Di conseguenza, non è tecnicamente corretto applicare automaticamente una regola come “un addetto ogni X lavoratori”.

Il numero deve essere determinato sulla base dell’organizzazione concreta dell’impresa, considerando, ad esempio:

  • numero di lavoratori e altre persone presenti;
  • articolazione su più sedi, reparti o aree;
  • turnazioni;
  • ferie e assenze ragionevolmente prevedibili;
  • caratteristiche e dimensioni dei luoghi di lavoro;
  • rischi presenti;
  • eventuali lavorazioni isolate;
  • possibilità di raggiungere rapidamente l’infortunato;
  • organizzazione complessiva delle emergenze.

L’obiettivo è garantire che il sistema di primo soccorso rimanga concretamente efficace durante l’attività lavorativa.

Classi di rischio: Gruppo A, B e C (DM 388/03)

Il D.M. 388/2003 suddivide le aziende e le unità produttive in Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C, considerando tipologia dell’attività, numero di lavoratori occupati e fattori di rischio.

Gruppo A

Comprende, secondo i criteri del decreto, determinate aziende o unità produttive caratterizzate da particolari attività o condizioni di rischio, tra cui le categorie specificamente individuate dal D.M. 388/2003.

Rientrano inoltre nel Gruppo A:

  • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
  • aziende o unità produttive del comparto agricolo con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato.

Per l’esatta individuazione delle attività comprese nella prima categoria del Gruppo A è opportuno fare riferimento al testo normativo vigente e alla disciplina settoriale applicabile.

Gruppo B

Comprende le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Gruppo C

Comprende le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

È il datore di lavoro, sentito il medico competente ove previsto, a identificare il gruppo di appartenenza. Per le aziende appartenenti al Gruppo A, il D.M. 388/2003 prevede inoltre la comunicazione all’Azienda sanitaria competente per territorio secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del decreto.

Cosa deve fare un addetto al primo soccorso durante un’emergenza?

L’obiettivo dell’addetto è assicurare un primo intervento appropriato, nei limiti delle competenze acquisite con la formazione, e contribuire alla rapida attivazione del sistema di emergenza sanitaria.

A seconda della situazione e delle procedure aziendali, l’addetto può essere chiamato a:

  • valutare le condizioni generali della situazione senza esporsi a rischi non controllati;
  • verificare le condizioni dell’infortunato o della persona colta da malore;
  • attivare o far attivare il sistema di emergenza sanitaria;
  • fornire agli operatori del soccorso le informazioni necessarie;
  • eseguire le manovre di primo soccorso apprese durante la formazione;
  • utilizzare correttamente i presidi disponibili;
  • assistere la persona fino all’arrivo dei soccorsi qualificati;
  • collaborare, secondo l’organizzazione aziendale, con gli altri soggetti incaricati della gestione dell’emergenza.

La formazione prevista dal D.M. 388/2003 comprende infatti sia istruzione teorica sia pratica, finalizzata al primo intervento interno e all’attivazione dei soccorsi.

Cosa NON deve fare un addetto al primo soccorso?

La designazione ad addetto al primo soccorso non attribuisce qualifiche sanitarie.

L’addetto deve pertanto operare entro i limiti della formazione ricevuta, evitando interventi impropri e senza esporsi a pericoli che possano trasformare il soccorritore in un’ulteriore persona da soccorrere.

In particolare, non deve improvvisare procedure sanitarie per le quali non è formato né sostituirsi ai professionisti del sistema sanitario.

Particolare cautela deve essere adottata anche sul tema della somministrazione di farmaci, che non può essere ricondotta automaticamente ai normali compiti dell’addetto al primo soccorso e richiede la valutazione delle specifiche circostanze e degli eventuali protocolli applicabili.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Il datore di lavoro è responsabile dell’organizzazione del primo soccorso ai sensi degli articoli 18 e 45 del D.Lgs. 81/08 e del DM 388/03.

Deve garantire:

  • nomina degli addetti;
  • formazione e aggiornamento periodico;
  • presenza di cassette o pacchetti di medicazione;
  • procedure di emergenza definite;
  • mezzi di comunicazione efficaci per attivare i soccorsi.

Formazione e aggiornamento

La formazione degli addetti è disciplinata dall’art. 3 e dagli Allegati 3 e 4 del D.M. 388/2003.

La durata minima della formazione iniziale è:

  • 16 ore per le aziende del Gruppo A;
  • 12 ore per le aziende dei Gruppi B e C.

Per il Gruppo A, il decreto stabilisce inoltre che la formazione comprenda la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.

La formazione deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Per la parte pratica il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Il D.M. 388/2003 stabilisce che la formazione dei lavoratori designati debba essere ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico.

La durata comunemente prevista per l’aggiornamento, in relazione ai programmi formativi applicabili, è:

  • 6 ore per il Gruppo A;
  • 4 ore per i Gruppi B e C.

È quindi importante monitorare le scadenze formative e programmare gli aggiornamenti prima che si creino carenze nell’organizzazione aziendale del primo soccorso.

Cassetta di pronto soccorso: cosa serve?

Il D.M. 388/2003 distingue le dotazioni in funzione della classificazione aziendale.

Per le aziende o unità produttive dei Gruppi A e B deve essere disponibile la cassetta di pronto soccorso, con la dotazione minima prevista dall’Allegato 1.

Per le aziende o unità produttive del Gruppo C è previsto il pacchetto di medicazione, con la dotazione minima indicata nell’Allegato 2.

I presidi devono essere custoditi e mantenuti in condizioni tali da poter essere utilizzati efficacemente in caso di necessità. Il decreto richiede inoltre che ne siano assicurati la completezza e il corretto stato d’uso.

La dotazione minima può dover essere integrata in funzione dei rischi presenti, secondo le indicazioni previste dal D.M. 388/2003.

Come organizzare efficacemente il primo soccorso aziendale

La conformità normativa costituisce il punto di partenza. Perché il sistema sia realmente efficace, occorre però tradurre gli obblighi in un’organizzazione concretamente applicabile.

È opportuno definire con chiarezza:

  • chi attiva gli addetti;
  • come contattare rapidamente il sistema di emergenza sanitaria;
  • quali informazioni comunicare durante la chiamata;
  • dove sono collocati i presidi di primo soccorso;
  • come raggiungere rapidamente le diverse aree aziendali;
  • come accogliere e indirizzare i soccorritori esterni;
  • come gestire eventuali lavoratori isolati;
  • come verificare periodicamente dotazioni, formazione e organizzazione.

INAIL evidenzia l’importanza di un sistema di primo soccorso efficace, di procedure operative conosciute dai lavoratori e di una formazione che valorizzi anche gli aspetti pratici.

La formalizzazione di queste modalità in procedure aziendali costituisce una buona prassi organizzativa e può assumere ulteriore rilievo nell’ambito del piano di emergenza quando questo sia previsto dalla normativa applicabile.

Gli errori più frequenti nella gestione del primo soccorso

Tra le criticità organizzative che è opportuno prevenire rientrano:

  • numero di addetti non adeguato all’organizzazione effettiva;
  • mancata considerazione di turni, ferie e assenze;
  • aggiornamenti formativi non effettuati nei tempi previsti;
  • cassette o pacchetti di medicazione incompleti o con presidi non correttamente mantenuti;
  • difficoltà nell’attivazione dei soccorsi esterni;
  • personale che non conosce gli addetti o l’ubicazione dei presidi;
  • assenza di una chiara organizzazione per sedi distaccate o lavoratori isolati;
  • mancato adeguamento del sistema a seguito di modifiche organizzative o dei rischi.

Checklist per verificare l’organizzazione del primo soccorso

Una verifica aziendale può partire da alcune domande fondamentali:

  • L’azienda è stata correttamente classificata nel Gruppo A, B o C?
  • Il numero degli addetti è adeguato a sedi, reparti, turnazioni e assenze prevedibili?
  • Gli incaricati hanno ricevuto la formazione prevista?
  • Gli aggiornamenti triennali sono sotto controllo?
  • La cassetta o il pacchetto di medicazione sono presenti dove richiesto?
  • Le dotazioni sono complete e in corretto stato d’uso?
  • È disponibile un mezzo efficace per attivare rapidamente il sistema di emergenza sanitaria?
  • I lavoratori sanno come comportarsi in caso di infortunio o malore?
  • L’organizzazione tiene conto di eventuali lavoratori isolati?
  • Le modalità operative sono coerenti con i rischi effettivamente presenti?

Riferimenti normativi

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